Cassazione Civile, Ordinanza n. 41955/2021 del 30/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La controversia nasce da un lodo arbitrale che aveva accolto la domanda di annullamento del verbale assembleare recante l’esclusione di un socio da una società. La Corte d’appello aveva rigettato l’impugnazione della società contro il lodo, ritenendo che la clausola compromissoria avesse previsto un arbitrato rituale e che, nel procedimento arbitrale, il contraddittorio fosse stato comunque rispettato attraverso una convocazione informale e l’audizione delle parti, con produzione documentale. La società ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 101 c.p.c. e 111 Cost., in relazione agli artt. 816-bis e 829, n. 9, c.p.c., sostenendo che il lodo fosse nullo per violazione del contraddittorio, poiché non risultava notificato l’atto introduttivo, non vi era stata una vera udienza collegiale e non le era stato concesso un termine per esaminare i documenti e difendersi; con il secondo ha dedotto violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sul motivo di impugnazione relativo alla tardività della domanda arbitrale ai sensi dell’art. 2479-ter, comma 1, c.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo fondato il vizio di violazione del contraddittorio nel procedimento arbitrale, e ha dichiarato assorbito il secondo motivo. Ha quindi cassato la sentenza della Corte d’appello di Napoli e rinviato la causa alla medesima Corte, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha rilevato che la convocazione informale, l’assenza di notificazione dell’atto introduttivo, la mancanza di un termine per le difese e la mancata celebrazione di un’udienza formale davanti all’intero collegio arbitrale integravano una concreta menomazione del diritto di difesa, non superata dal mero fatto che il legale rappresentante della società fosse anche avvocato.
Norme richiamate
art. 101 c.p.c.
richiamato quale parametro del principio del contraddittorio e del diritto di difesa
art. 111, comma 2, Cost.
richiamato a sostegno del principio del giusto processo e del contraddittorio
art. 816-bis, comma 1, c.p.c.
gli arbitri possono regolare il procedimento, ma devono in ogni caso attuare il contraddittorio, assicurando alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa
art. 829, n. 9, c.p.c.
la violazione del contraddittorio nel procedimento arbitrale è vizio deducibile che comporta nullità del lodo solo se si traduce in concreta compressione del diritto di difesa
art. 112 c.p.c.
richiamato per la censura di omessa pronuncia sul motivo relativo alla tardività della domanda arbitrale
art. 2479-ter, comma 1, c.c.
richiamato come base del motivo di impugnazione relativo alla tempestività della domanda arbitrale
art. 35 del decreto legislativo n. 5/2003
richiamato dalla clausola compromissoria quale parametro della disciplina arbitrale e dell’impugnabilità del lodo
artt. 183 e 184 c.p.c.
richiamati come termini di raffronto; nel procedimento arbitrale non operano automaticamente le preclusioni proprie del rito ordinario se non richiamate o adottate
decreto legislativo n. 40/2006
indicato come fonte delle modifiche al codice di rito applicabili ratione temporis
Massime di principio
- Nel procedimento arbitrale rituale, anche quando le parti attribuiscono agli arbitri ampia facoltà di autodisciplina del rito, il contraddittorio deve essere comunque assicurato in modo effettivo, con ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa per entrambe le parti.
- La violazione del contraddittorio nell’arbitrato non integra un mero vizio formale, ma un vizio di attività: la nullità del lodo sussiste solo se la parte subisce una concreta menomazione del diritto di difesa.
- Per rispettare il contraddittorio, gli arbitri devono porre le parti in condizione di conoscere le domande e i documenti avversari, di replicare e di svolgere attività assertiva e deduttiva in modo effettivo; non basta una convocazione informale priva di termini e di una vera udienza collegiale.
- L’assenza di contestazione immediata delle modalità procedurali non sana, di per sé, una violazione sostanziale del diritto di difesa, ove risulti che la parte non abbia avuto effettiva possibilità di partecipare pienamente al procedimento.
- La circostanza che il legale rappresentante di una parte sia anche avvocato non esclude il diritto della parte di farsi assistere da un difensore terzo e non può giustificare una disparità di trattamento rispetto alla controparte assistita da un difensore
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