Ordinanza n. 29/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti presentati l’11 novembre 2025: A) Del P.d.C. n. 58/PC del 4.7.2023, rilasciato al Consorzio Concordia dal Dirigente del VI Settore del Comune di Civitanova Marche; B) Del P.d.C. n.89 del 26.11.2024, rilasciato al Consorzio Concordia dal Dirigente del VI Settore del Comune di Civitanova Marche; nonché di tutti gli atti e provvedimenti ad essi connessi e collegati, comunque prodromici al loro rilascio e, in particolare: C) Delibera del C.C. di Civitanova Marche n.8 del 10.02.2011 di Adozione del P.P. di Iniziativa Pubblica in attuazione al P.N. 8.2. - Ex Sabatucci, U.M.I. 8.2.1.a e U.M.I. 8.2.1.b in Variante Parziale al PRG; D) Delibera del C.C. di Civitanova Marche n.52 del 29.9.2011 di adozione definitiva di detto Piano Particolareggiato; E) Delibera del C.C. di Civitanova Marche n. 56 del 22.10.2012 di Approvazione Definitiva del P.P. di iniziativa Pubblica in attuazione al P.N. 8.2. - Ex Sabatucci, U.M.I. 8.2.1.a e U.M.I. 8.2.1.b in Variante Parziale al PRG e di recepimento delle Prescrizioni della Provincia di Macerata di cui alla Delibera di Giunta Provinciale n. 173 dell’8.6.2012, con adozione della Variante di adeguamento al detto parere della Giunta Provinciale; F) Delibera della Giunta del Comune di Civitanova Marche n. 398 del 17.12.2015 di approvazione di una Variante non sostanziale al suddetto Piano Particolareggiato; G) Delibera del C.C. di Civitanova Marche n. 40 del 26.4.2017 di adozione di una variante non sostanziale al detto P.P. e per la proroga dei termini per la stipula del convenzionamento per l’attuazione del Piano Particolareggiato Ex Sabatucci; H) Delibera del C.C. di Civitanova Marche n.107 del 14.11.2017 di approvazione definitiva della variante non sostanziale ai sensi dell’art.30 della L.R. Marche n.34/1992 sempre del suddetto Piano Particolareggiato, riguardante una diversa organizzazione degli spazi funzionali; I) Delibera del C.C. di Civitanova Marche n. 40 del 26.4.2017 di approvazione della proroga dei termini per la stipula del convenzionamento per l’attuazione del Piano Particolareggiato Ex Sabatucci; L) Delibera del C.C. di Civitanova Marche n. 44 del 14.6.2019 di ulteriore proroga dei termini per la stipula della convenzione di attuazione del Piano Particolareggiato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Permessi di costruire relativi all’attuazione del Piano Particolareggiato Ex Sabatucci e atti urbanistici presupposti, comprese varianti e proroghe della convenzione
Esito
Favorevole al resistente (comune e controinteressato)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato due permessi di costruire rilasciati al consorzio controinteressato dal Comune di Civitanova Marche, nonché gli atti urbanistici presupposti e connessi: l’adozione e l’approvazione del piano particolareggiato in variante al PRG, le successive varianti non sostanziali e le proroghe dei termini per la stipula della convenzione attuativa. Ha inoltre chiesto, in via cautelare, la sospensione dell’efficacia degli atti impugnati. Il Comune e il consorzio hanno sollevato eccezioni preliminari, in particolare sulla tempestività del ricorso; il giudice ha ritenuto che tali questioni dovessero essere approfondite nella fase di merito. Quanto al pregiudizio cautelare, il ricorrente ha dedotto un danno derivante dai titoli edilizi e dal prosieguo dell’urbanizzazione, anche in relazione al muro di contenimento posto a fronte della sua proprietà.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare. Pur riservando alla fase di merito l’esame delle eccezioni preliminari, in particolare quella relativa alla tempestività dell’impugnazione, ha rilevato che il muro di contenimento fronteggiante la proprietà del ricorrente era già stato realizzato. Ha quindi ritenuto che il pregiudizio derivante dal prosieguo dell’attività di urbanizzazione nell’area oggetto del piano attuativo fosse meramente eventuale e privo di specificità rispetto alla posizione del ricorrente, con conseguente insussistenza di un adeguato presupposto cautelare. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari collegiali; l’istanza è stata respinta in ragione della natura meramente eventuale e non specifica del pregiudizio prospettato.
L.R. Marche n. 34/1992, art. 30
La disposizione è richiamata quale base normativa della variante non sostanziale al piano particolareggiato, ma non è oggetto di una specifica valutazione nella fase cautelare.
Massime di principio
- Ai fini della tutela cautelare, il pregiudizio dedotto dal ricorrente deve essere concreto, attuale e specificamente riferibile alla sua posizione; un danno meramente eventuale derivante dal generico prosieguo dell’urbanizzazione non è sufficiente.
- Quando l’opera o l’intervento dal quale si assume derivi il pregiudizio è già stato realizzato, la domanda cautelare non può fondarsi soltanto su conseguenze future e indeterminate dell’attività urbanistica residua.
- Le eccezioni preliminari, compresa quella relativa alla tempestività del ricorso, possono essere riservate alla fase di merito quando il giudice cautelare può definire l’istanza sulla base dell’insussistenza di un pregiudizio cautelare concreto e specifico.
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