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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-230/25

Judgment of the General Court (Eighth Chamber) of 14 January 2026. — Ionfarma, SL v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – Application for EU word mark DESMOMED – Prior national word mark DERMOMED – Relative ground for refusal – No likelihood of confusion – No similarity between the goods at issue – Article 8(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001. — Case T-230/25

Giurisprudenza europea62025TJ0230

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha confermato la decisione della commissione di ricorso dell’EUIPO che aveva respinto l’opposizione di Ionfarma contro la domanda di marchio DESMOMED. Pur senza rimettere in discussione la percezione del pubblico rilevante, il Tribunale ha ritenuto corretta la valutazione di dissimilitudine tra i prodotti in conflitto, sia per quelli della classe 3 sia per quelli della classe 5. Mancando una delle condizioni cumulative dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, è stato escluso il rischio di confusione e il ricorso è stato respinto integralmente.

Marchio dell’Unione europea DESMOMED: esclusa la somiglianza tra i prodotti e, quindi, il rischio di confusione con il marchio spagnolo anteriore DERMOMED ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001.

La questione giuridica

Se la commissione di ricorso dell’EUIPO abbia errato nel negare l’esistenza di un rischio di confusione tra il marchio denominativo richiesto DESMOMED e il marchio spagnolo anteriore DERMOMED, in particolare: 1) quanto ai prodotti della classe 3 (oli essenziali, preparazioni profumanti, preparazioni per la toelettatura, ecc.); 2) quanto ai prodotti della classe 5 (integratori alimentari, preparazioni dietetiche, dentifrici medicati) rispetto ai prodotti anteriori (cerotti adesivi, garze, bende, medicazioni e cotone).

Principio di diritto

Ai fini dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, il rischio di confusione presuppone cumulativamente la somiglianza dei segni e la somiglianza dei prodotti o servizi. Se i prodotti sono dissimili per natura, destinazione, modalità d’uso e assenza di complementarità o concorrenza, non può esservi rischio di confusione, anche se i segni presentano affinità e anche se i prodotti operano in un contesto generale di salute o sono venduti tramite canali simili.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 33, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale

Marchio dell’Unione europea DESMOMED e opposizione basata sul marchio anteriore DERMOMED

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto dinanzi al Tribunale contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di opposizione. La controversia concerne la domanda di registrazione del marchio denominativo dell’Unione europea DESMOMED e la sua asserita conflittualità con il marchio spagnolo anteriore DERMOMED.

Fatti e procedimento amministrativo

Il 5 dicembre 2022 Carmelo Manola e Irene Simeone hanno depositato una domanda di registrazione del marchio dell’Unione europea DESMOMED per prodotti delle classi 3 e 5 della classificazione di Nizza. Ionfarma, SL ha proposto opposizione sulla base del marchio spagnolo anteriore DERMOMED, registrato nel 1988 per prodotti della classe 5, vale a dire cerotti adesivi, garze, bende, medicazioni e cotone.

La divisione di opposizione ha accolto l’opposizione solo in parte: ha ritenuto confondibili i prodotti "dental preparations and articles" della classe 5, ma ha respinto l’opposizione per i prodotti ritenuti dissimili, cioè quelli della classe 3 e alcuni prodotti della classe 5, tra cui "dietary supplements and dietetic preparations" e "medicated dentifrices". La commissione di ricorso ha poi respinto l’appello di Ionfarma, confermando la dissimilitudine dei prodotti e l’assenza di rischio di confusione.

Quadro normativo rilevante

Il Tribunale richiama in particolare l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, che vieta la registrazione quando, a causa dell’identità o somiglianza tra segni e prodotti o servizi, sussista un rischio di confusione per il pubblico, comprensivo del rischio di associazione. È richiamato anche l’articolo 33, paragrafo 7, dello stesso regolamento, secondo cui l’appartenenza dei prodotti alla medesima classe di Nizza non comporta di per sé né somiglianza né dissimilitudine.

Criteri applicati per la somiglianza dei prodotti

Il Tribunale ricorda che la somiglianza dei prodotti va valutata globalmente tenendo conto di natura, destinazione, metodo d’uso, eventuale concorrenza o complementarità e, se del caso, canali distributivi. La complementarità richiede un nesso stretto, tale che uno dei prodotti sia indispensabile o importante per l’uso dell’altro, così da indurre il consumatore a ritenere che provengano dalla stessa impresa.

Valutazione dei prodotti della classe 3

Per i prodotti della classe 3 coperti dal segno richiesto, ossia oli essenziali, estratti aromatici, cere per calzolai e sarti, preparazioni profumanti, preparazioni per la toelettatura degli animali e articoli di toeletta, il Tribunale conferma che essi sono dissimili dai prodotti del marchio anteriore.

In particolare, i prodotti anteriori sono materiali destinati alla cura di ferite o lesioni e a sostenere il processo di guarigione, mentre i prodotti della classe 3 hanno finalità di profumazione, igiene personale, cura degli animali o manutenzione di tessuti e calzature. Il Tribunale evidenzia che differiscono per natura, destinazione, modalità d’uso e origine commerciale, e che il pubblico non si aspetterebbe ragionevolmente che provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate.

Il richiamo della ricorrente a precedenti decisioni dell’EUIPO non è stato accolto: il Tribunale ribadisce che la legittimità delle decisioni va valutata solo sulla base del regolamento e della giurisprudenza dell’Unione, non di una prassi decisionale precedente, e che la commissione di ricorso non è vincolata dalle decisioni di organi inferiori. Inoltre, la ricorrente non ha spiegato in modo sufficiente perché quei precedenti dovrebbero essere applicabili al caso concreto.

Valutazione dei prodotti della classe 5

Quanto ai prodotti della classe 5 del segno richiesto, ossia integratori alimentari, preparazioni dietetiche e dentifrici medicati, il Tribunale conferma la dissimilitudine rispetto ai cerotti, garze, bende, medicazioni e cotone del marchio anteriore.

Il Tribunale osserva che, anche se tutti i prodotti rientrano in classe 5, il titolo della classe nella versione applicabile della classificazione di Nizza distingue chiaramente categorie diverse, separate da punti e virgola: "pharmaceuticals", "dietary supplements" e "plasters, materials for dressings" sono categorie autonome. Ne deriva che i prodotti anteriori appartengono alla categoria dei materiali per medicazioni, mentre gli integratori e le preparazioni dietetiche appartengono alla categoria degli integratori alimentari; i dentifrici medicati, a loro volta, rientrano nelle preparazioni farmaceutiche.

Sul piano sostanziale, il Tribunale rileva che gli integratori servono a completare l’alimentazione quotidiana o a ottenere effetti nutrizionali specifici, mentre i dentifrici medicati servono alla prevenzione o al trattamento di problemi di salute orale. I prodotti anteriori, invece, sono destinati alla cura di ferite e lesioni. Non vi è né complementarità né concorrenza: non sono indispensabili gli uni agli altri, non sono intercambiabili e non soddisfano gli stessi bisogni del consumatore. Il fatto che possano essere venduti attraverso canali distributivi simili o che siano, in senso lato, connessi alla salute non basta a fondarne la somiglianza.

Ragionamento sulla confondibilità complessiva

Poiché la somiglianza dei prodotti è una condizione cumulativa per l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), la constatazione di dissimilitudine dei prodotti esclude già il rischio di confusione, senza necessità di esaminare oltre gli altri profili dedotti. Il Tribunale conferma quindi che la commissione di ricorso non ha commesso errori di diritto né di valutazione.

Decisione e spese

Il ricorso è stato integralmente respinto. In materia di spese, poiché l’EUIPO aveva chiesto la condanna della ricorrente solo nell’ipotesi di celebrazione dell’udienza e nessuna udienza è stata tenuta, il Tribunale ha disposto che ciascuna parte sopporti le proprie spese.

Principio affermato

La pronuncia ribadisce che, nel sistema dell’opposizione per marchio dell’Unione europea, la mera appartenenza dei prodotti alla medesima classe di Nizza o il fatto che essi siano in qualche misura legati alla salute non bastano a stabilirne la somiglianza. Occorre una valutazione concreta e globale, e se i prodotti differiscono per natura, destinazione, uso, assenza di complementarità e di concorrenza, manca una delle condizioni cumulative del rischio di confusione.

Come è indicizzato

Materiemarchio dell'unione europeaopposizione alla registrazionerischio di confusionesomiglianza tra prodottisettore farmaceutico e cosmetico

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