Cassazione Penale, Ordinanza n. 11364/2025 del 20/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che i motivi erano non consentiti in sede di legittimità in quanto diretti a una rivalutazione del merito e sostanzialmente reiterativi di doglianze già disattese nei gradi di merito. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto contro la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria del 19/09/2024. Dall'ordinanza emerge che i motivi dedotti non riguardavano questioni consentite in sede di legittimità, perché consistevano in censure di merito e in doglianze meramente riproduttive di profili già esaminati e respinti dal giudice di merito con corrette argomentazioni giuridiche. Il provvedimento segnala in particolare che le censure investivano anche il trattamento sanzionatorio.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano in una richiesta di rivalutazione del merito o nella mera riproposizione di questioni già esaminate e respinte dal giudice di merito.
- Il ricorso per cassazione deve contenere doglianze consentite dalla legge e idonee a evidenziare specifici vizi di legittimità; in difetto, esso è dichiarato inammissibile.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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