Cassazione Civile, Ordinanza n. 15057/2024 del 29/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)
La controversia
La contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2012, emesso a seguito di verifica fiscale sull’attività di tabaccheria da lei condotta, con cui l’Ufficio aveva ripreso a tassazione l’intero importo di una fattura emessa da un’associazione sportiva dilettantistica per prestazioni pubblicitarie, riconoscendone la deducibilità solo in misura minima e negando integralmente la detraibilità IVA. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione dichiarando di voler ottenere soltanto l’estinzione del giudizio, perché aveva aderito alla definizione agevolata delle liti pendenti prevista dalla legge n. 197 del 2022, allegando domanda e prova del pagamento della prima rata. L’Agenzia delle entrate ha resistito, eccependo la carenza di interesse a ricorrere e confermando l’avvenuta presentazione della domanda e il pagamento, sostenendo quindi l’estinzione della controversia. La contribuente ha inoltre depositato memoria richiamando un decreto di estinzione di altro giudizio di appello collegato al medesimo avviso di accertamento.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione per carenza di interesse. Ha ritenuto che, una volta presentata la domanda di definizione agevolata e versata la prima rata, il ricorso proposto solo per ottenere la declaratoria di estinzione del giudizio non è ammissibile se non viene dedotto e documentato un eventuale diniego della definizione già notificato dall’Agenzia delle entrate. Secondo la Corte, quando la definizione è chiesta in pendenza del termine per impugnare, la sentenza sfavorevole può essere impugnata dal contribuente solo unitamente al diniego della definizione e nei sessanta giorni dalla sua notifica. La novità della questione ha giustificato la compensazione delle spese.
Norme richiamate
art. 1, commi 186-205, L. 197/2022
commi da 186 a 205; comma 186; comma 192; comma 194; comma 195; comma 196; comma 199; comma 200
La definizione agevolata delle liti tributarie richiede domanda del contribuente e pagamento degli importi dovuti; si perfeziona con domanda e prima rata; i suoi effetti prevalgono sulle pronunce non passate in giudicato; in caso di domanda presentata in pendenza del termine per impugnare, la sentenza può essere impugnata solo unitamente al diniego della definizione e nei termini dalla notifica di quest’ultimo.
art. 327 c.p.c.
Richiamato per individuare il termine per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello non notificata.
art. 20, comma 1, lett. d), d.l. n. 34/2023, conv. in L. n. 56/2023
Ha modificato il comma 199 della legge n. 197/2022, prevedendo la sospensione per undici mesi dei termini di impugnazione, di riassunzione e di controricorso nelle controversie definibili.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per dare atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo in conseguenza dell’esito del ricorso.
Massime di principio
- Nelle liti tributarie definibili ai sensi della legge n. 197 del 2022, la presentazione della domanda di definizione e il pagamento della prima rata, quando dovuti, determinano il perfezionamento della procedura secondo la disciplina speciale richiamata dalla Corte.
- Se la definizione agevolata è chiesta in pendenza del termine per impugnare, il contribuente non ha interesse a proporre un ricorso per cassazione autonomo volto solo a ottenere l’estinzione del giudizio, salvo deduzione e prova di un diniego della definizione già notificato.
- La sentenza sfavorevole resa in pendenza del termine per impugnare, nelle controversie definibili, è impugnabile dal contribuente solo congiuntamente al diniego della definizione agevolata e nel termine di sessanta giorni dalla sua notifica.
- La sopravvenuta adesione alla definizione agevolata, in assenza di un diniego notificato, neutralizza l’interesse ad agire in cassazione e comporta l’inammissibilità del ricorso.
- La novità della questione interpretativa può giustificare la compensazione delle spese di lite.
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