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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31693/2025 del 22/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente, già condannato con decreto penale per il reato di cui all'art. 615-ter, comma 2, cod. pen., aveva proposto opposizione al decreto penale. Successivamente (5/12/2024) ha depositato avanti al GIP istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova chiedendo la previa riqualificazione del fatto nella fattispecie di cui all'art. 615-ter, comma 1. Il GIP ha dichiarato l'istanza inammissibile ritenendo applicabile l'art. 464-bis, comma 2, cod. proc. pen., secondo cui la richiesta di messa alla prova, nel procedimento per decreto, deve essere presentata con l'atto di opposizione al decreto penale. Il ricorrente ha censurato la violazione delle norme processuali (artt. 461, 464, comma 3, 458 e 464-bis, comma 2) sostenendo che al momento dell'opposizione non fosse possibile avanzare la richiesta di messa alla prova perché era necessaria una preventiva riqualificazione in una ipotesi più lieve, che il GIP non poteva effettuare in quella fase; inoltre ha osservato che l'art. 464-bis, comma 2, non prevede espressamente l'inammissibilità come sanzione.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha richiamato la giurisprudenza costituzionale e di legittimità (Sez. U. Sorcinelli; Corte cost. n. 201/2016 e n. 131/2019; Sez. 4, n. 36752/2018 tra le altre) secondo cui, nel procedimento per decreto, la richiesta di sospensione con messa alla prova deve essere formulata nel termine perentorio previsto dall'art. 464-bis, comma 2, con l'atto di opposizione, pena la decadenza. La Corte ha altresì affermato che, se la richiesta è tempestiva, il giudice è tenuto a verificare e, se necessario, modificare la qualificazione giuridica del fatto ai fini dell'ammissibilità del rito alternativo. Nel caso concreto il ricorrente avrebbe potuto chiedere la messa alla prova nell'opposizione e non lo ha fatto; la successiva istanza davanti allo stesso GIP, dopo la citazione a giudizio immediato, era pertanto inammissibile. Per effetto dell'inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle Ammende di euro 3.000,00 (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 615-ter cod. pen. (comma 1 e comma 2)

    Norma sostanziale che definisce la fattispecie contestata; la distinzione tra comma 1 e comma 2 è rilevante per verificare l'accesso al rito della messa alla prova (ipotesi più lieve potenzialmente ammissibile).

  • art. 464-bis cod. proc. pen. (comma 2)

    Stabilisce i termini per proporre la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova nei diversi riti; nel procedimento per decreto impone la presentazione della richiesta con l'atto di opposizione, a pena di decadenza.

  • art. 464 cod. proc. pen. (comma 3)

    Norme collegate ai termini e alle modalità di proposizione di richieste nel procedimento; richiamata dal ricorrente fra le disposizioni processuali coinvolte.

  • art. 461 cod. proc. pen.

    Norma richiamata nella censura del ricorrente relativa alla disciplina del procedimento per decreto e delle opposizioni; contestualmente valutata alla luce dell'art. 464-bis.

  • art. 458 cod. proc. pen.

    Disposizione del codice di rito menzionata dal ricorrente nel quadro delle norme processuali rilevanti per la proposizione dell'opposizione e atti connessi.

  • art. 460, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Norma precedentemente criticata dalla Corte costituzionale per non aver previsto l'obbligo di avviso al condannato circa la possibilità di chiedere la messa alla prova con l'opposizione; la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità in parte per ragioni di tutela del diritto di difesa.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese e le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e di una somma alla Cassa delle Ammende.

Massime di principio

  • Nel procedimento per decreto penale la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova deve essere presentata con l'atto di opposizione al decreto (art. 464-bis, comma 2): la mancata richiesta in quel termine determina la decadenza dal beneficio.
  • Se la richiesta di messa alla prova è tempestiva, il giudice è tenuto a verificare la corretta qualificazione giuridica del fatto e, se necessario, a modificarla ai fini dell'ammissibilità del rito alternativo.
  • La mera impossibilità apparente di prevedere una diversa qualificazione al tempo dell'opposizione non esime dall'onere di presentare la richiesta: la strategia difensiva deve prevedere la formulazione della domanda con riserva di chiedere la riqualificazione nel corso del giudizio conseguente all'opposizione.
  • La mancata indicazione, nel decreto penale originario, dell'avviso sulla facoltà di chiedere la messa alla prova può incidere sul diritto di difesa; tuttavia, la giurisprudenza e la Consulta hanno chiarito i termini e le conseguenze processuali della decadenza quando la richiesta è tardiva.
  • In situazioni analoghe, la difesa dovrebbe: 1) presentare l'opposizione includendo espressamente la richiesta di messa alla prova; 2) chiedere contestualmente la riqualificazione del fatto ove opportuno; 3) documentare tempestivamente le ragioni della richiesta per evitare la decadenza e le conseguenze economiche.

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