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Sentenza

Sentenza n. 5579/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 3649/2024 del 17 maggio 2024 del Tribunale di Napoli, sez. Lavoro.

Giustizia amministrativa202501741

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia nell’esecuzione della sentenza del TAR Campania n. 5017 del 2 luglio 2025, resa in ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 3649/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha reclamato per la mancata esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 3649/2024 del 17 maggio 2024, che aveva condannato il Ministero a pagarle euro 814,11, oltre interessi legali, per RPD. Il TAR, con sentenza n. 5017 del 2 luglio 2025, aveva già accolto la domanda di ottemperanza e disposto che, in caso di ulteriore inerzia, provvedesse quale commissario ad acta il direttore della direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega. Poiché anche tale ordine non era stato eseguito e la ricorrente aveva sollecitato il commissario con istanza del 18 settembre 2025, ha chiesto la sostituzione del commissario oppure la rinnovazione dell’ordine nei suoi confronti, fissando un termine definitivo non superiore a trenta giorni.

La decisione

Il TAR accoglie il reclamo: il Ministero, pur regolarmente notiziato, non ha fornito elementi ostativi all’esecuzione. Ordina nuovamente al commissario ad acta già nominato, ossia al direttore della direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente dell’ufficio, di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Napoli entro sessanta giorni dalla comunicazione della pronuncia, includendo le spese liquidate. Non dispone immediatamente la sostituzione del commissario, ma si riserva di nominare un commissario diverso in caso di ulteriore inerzia, osservando che questa potrebbe comportare nuove soccombenze e aggravio di spese, oltre a rilevare sotto il profilo delle responsabilità connesse al mancato adempimento delle funzioni attribuite dal giudice amministrativo. Condanna il Ministero alle spese della fase, liquidate in euro 1.500 oltre accessori di legge, con distrazione al difensore della ricorrente.

Massime di principio

  • Quando l’amministrazione non dà esecuzione a un giudicato nonostante l’ordine già impartito in sede di ottemperanza e la nomina di un commissario ad acta, il giudice può rinnovare l’ordine al commissario, fissando un nuovo termine per l’adempimento.
  • In presenza di ulteriore inerzia nell’esecuzione, il giudice può riservarsi di sostituire il commissario ad acta con un soggetto diverso; la persistente inosservanza può inoltre comportare nuove soccombenze e aggravio di spese per l’amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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