Cassazione Civile, Ordinanza n. 33505/2021 del 11/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratori)
La controversia
La controversia riguarda il trattamento retributivo spettante a soggetti che, già lettori di lingua straniera, erano stati inquadrati come collaboratori esperti linguistici. In primo grado il tribunale aveva condannato l'Università a corrispondere le differenze retributive maturate dal giugno 2006, parametrando il compenso a quello previsto per i ricercatori confermati a tempo definito. La corte d'appello aveva respinto il gravame dell'Ateneo, ritenendo che la pretesa dei lavoratori fosse coperta da precedente giudicato tra le stesse parti e che tale giudicato avesse ormai definitivamente agganciato la retribuzione al trattamento economico dei ricercatori confermati a tempo definito, con effetti anche per il futuro, senza che potesse rilevare la successiva applicazione della norma di interpretazione autentica di cui all'art. 26 della l. n. 240/2010. Nel ricorso per cassazione l'Università ha dedotto due motivi: con il primo, violazione dell'art. 2909 c.c., sostenendo che il giudicato esterno sarebbe opponibile solo se la precedente decisione fosse chiara e precisa sul contenuto e sulla portata della statuizione, mentre la sentenza richiamata conterrebbe solo un obiter dictum sulla norma interpretativa; con il secondo, violazione dell'art. 26 della l. n. 240/2010, affermando che dalla data di sottoscrizione del contratto come collaboratore esperto linguistico il diritto spettava soltanto alla differenza, a titolo di assegno personale, tra la retribuzione determinata dal d.l. n. 2/2004 e il trattamento della contrattazione collettiva, senza ulteriore aggancio alle dinamiche retributive dei ricercatori confermati a tempo definito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile per difetto di specificità e di allegazione, poiché in tema di giudicato esterno il ricorrente deve trascrivere almeno le parti essenziali della sentenza invocata e indicare tempi, modi e luogo della sua produzione, mentre nel caso concreto il ricorso si limitava a un stralcio minimo della motivazione, insufficiente a verificare la censura. La declaratoria di inammissibilità del primo motivo è stata assorbente rispetto al secondo, poiché, una volta ritenuto formato il giudicato sul parametro retributivo, non poteva più assumere rilievo l'asserita violazione della legge di interpretazione autentica. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 2909 c.c.
Il giudicato esterno è rilevante solo se la precedente pronuncia abbia definito in modo chiaro e preciso il contenuto della statuizione; tuttavia, la sua deduzione in cassazione richiede specifici oneri di allegazione e trascrizione.
art. 26 della legge n. 240/2010
Norma di interpretazione autentica richiamata come sopravvenienza normativa, ma ritenuta non decisiva nel caso concreto perché assorbita dal giudicato già formatosi.
art. 360 n. 3 cod. proc. civ.
È il vizio dedotto per violazione e falsa applicazione di legge nei due motivi del ricorso.
art. 366 n. 6 cod. proc. civ.
Il ricorso per cassazione deve indicare e trascrivere, nei limiti essenziali, i documenti e gli atti posti a fondamento della censura, compresa la sentenza invocata come giudicato esterno.
art. 369 n. 4 cod. proc. civ.
La produzione documentale rilevante deve essere indicata con precisione, anche quanto a tempi, modo e luogo della sua produzione nel giudizio di merito.
art. 380-bis cod. proc. civ.
Il ricorso è stato trattato secondo il rito camerale non partecipato previsto per la proposta del relatore.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- Chi deduce in cassazione la violazione del giudicato esterno deve rispettare rigorosamente gli oneri di specificità: occorre riportare nel ricorso le parti essenziali della decisione invocata e indicare la sua produzione nei gradi di merito.
- La censura sul giudicato esterno non può essere formulata in modo generico o mediante il solo richiamo a brani minimali della motivazione, perché la Corte di cassazione deve poter verificare direttamente l'esistenza e la portata del giudicato sulla base degli atti specificamente indicati.
- Quando il giudicato si è formato sul parametro giuridico di riferimento di un rapporto di durata, una pretesa sopravvenuta che riproponga la medesima questione non può essere esaminata come violazione di legge se il primo punto è coperto dal giudicato stesso.
- L'inammissibilità di un motivo assorbente impedisce l'esame delle censure successive che presuppongono la riapertura della questione già coperta da giudicato.
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