Sentenza n. 7134/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'annullamento 1) della determinazione 20 novembre 2024 comunicata in pari data da parte della Dirigente della Divisione X – Emittenza Radiotelevisiva. Contributi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, di rigetto della richiesta di esclusione dalla procedura per l’erogazione dei contributi di cui al D.P.R. n. 146/2017 di GRP Reti s.r.l. con il marchio “GRP VERA TV” e TVP Italy s.r.l. con il marchio “VERA TV”; 2) del decreto 20 novembre 2024, prot. 0023974, del Direttore Generale della Direzione Generale per il Digitale e le Telecomunicazioni - Istituto Superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell’Informazione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, pubblicato sul sito del Ministero, con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva delle domande ammesse all’erogazione dei contributi di cui al D.P.R. n. 146/2017 alle emittenti televisive a carattere commerciale per l’annualità 2024 e relativi allegati, nella parte in cui ha ammesso GRP Reti s.r.l. con il marchio “GRP VERA TV” e TVP Italy s.r.l. con il marchio “VERA TV”; 3) di ogni atto connesso, presupposto o consequenziale, anche di esecuzione e anche non conosciuto; con consequenziale condanna alla riformulazione della graduatoria de qua includendo la ricorrente nell’elenco delle prime cento emittenti collocate.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rigetto della richiesta di esclusione di due emittenti concorrenti e graduatoria definitiva 2024 per i contributi alle emittenti televisive locali, nella parte in cui le ammette e non colloca la ricorrente tra le prime cento
Esito
Favorevole al resistente (ministero e controinteressate)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, collocata al posto n. 102 e quindi esclusa dalla prima fascia cui spettava il 95% delle risorse, ha dedotto la violazione degli artt. 4, comma 3, e 8 del d.P.R. n. 146/2017 e del d.P.R. n. 445/2000, nonché eccesso di potere per difetto di motivazione e istruttoria, disparità di trattamento, errore di fatto e di diritto, sviamento, manifesta ingiustizia e contraddittorietà. Secondo la ricorrente, dall’esame delle domande presentate per le annualità 2021 e 2022 sarebbe emersa una duplicazione di dipendenti dichiarati da due emittenti, con impiego al 100% presso entrambe oppure con un monte ore complessivo superiore a 48 ore settimanali. La cessione del ramo d’azienda intervenuta il 4 settembre 2021 non avrebbe potuto giustificare tale duplicazione. Le controinteressate avrebbero pertanto reso dichiarazioni mendaci nell’annualità 2022 e avrebbero dovuto essere escluse per il biennio previsto dall’art. 4, comma 3, del d.P.R. n. 146/2017, con conseguente ammissione della ricorrente tra le prime cento. Le parti resistenti hanno eccepito l’irricevibilità del ricorso, sostenendo che le contestazioni riguardavano requisiti propri delle annualità 2021 e 2022.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di irricevibilità, ritenendo che l’interesse a ricorrere fosse sorto soltanto con la pubblicazione della graduatoria 2024, quando la ricorrente aveva subito il pregiudizio derivante dalla collocazione in posizione migliore delle controinteressate. Nel merito, il ricorso è stato ritenuto infondato. Dalla relazione ministeriale e dalla documentazione acquisita in istruttoria è emerso che non vi era stata sovrapposizione dei medesimi dipendenti nello stesso marchio/palinsesto e nella medesima domanda rilevante. TVP Italy aveva dichiarato i dipendenti nella domanda 2021 per il marchio VERA TV, mentre non li aveva dichiarati nella domanda 2022 per il medesimo marchio; GRP Reti li aveva dichiarati nella domanda 2022 per il marchio GRP Televisione, ma non nella domanda 2021 per tale marchio. Il bando consentiva di ripartire i dipendenti tra diversi marchi, impedendo soltanto l’utilizzazione del punteggio ottenuto per un medesimo marchio in diverse aree tecniche. Inoltre, la domanda 2021 era stata presentata prima della cessione del ramo d’azienda, mentre quella 2022 era stata presentata dopo la cessione: TVP Italy poteva quindi indicare i dipendenti allora presenti nel proprio organico e GRP Reti poteva indicare, nell’annualità successiva, i dipendenti acquisiti. Non è stata ravvisata alcuna dichiarazione non veritiera né la violazione della disciplina di esclusione biennale. Il ricorso è stato respinto e la ricorrente è stata condannata a rifondere le spese, liquidate in euro 600,00 per compensi in favore del Ministero e di ciascuna controinteressata, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 4, comma 3, d.P.R. n. 146/2017
La dichiarazione mendace resa nella procedura contributiva comporta l’esclusione per il periodo biennale previsto dalla disposizione; nel caso concreto il TAR ha escluso che vi fossero dichiarazioni non veritiere.
art. 8 d.P.R. n. 146/2017
Richiamato dalla ricorrente quale disposizione disciplinante la procedura contributiva; il TAR non ha ravvisato una sua violazione.
d.P.R. n. 445/2000
Richiamato in relazione alla dedotta mendacità delle dichiarazioni rese dalle emittenti; la contestazione è stata ritenuta infondata.
art. 3 del bando
Il criterio di ripartizione dei dipendenti fra i diversi marchi è lasciato alla libera scelta del soggetto partecipante, fermo restando che il punteggio ottenuto per un marchio in relazione ad una singola area tecnica non può essere utilizzato per lo stesso marchio in una diversa area tecnica.
La disciplina di gara consente al partecipante di distribuire i dipendenti tra diversi marchi, vietando l’utilizzazione duplicata del punteggio riferito al medesimo marchio in aree tecniche diverse.
Massime di principio
- Nelle procedure contributive periodiche, l’interesse a impugnare l’ammissione di altri concorrenti sorge quando la graduatoria dell’annualità contestata produce concretamente un pregiudizio alla posizione del ricorrente; la contestazione di presupposti riferiti ad annualità precedenti non rende di per sé tardivo il ricorso, se l’interesse è divenuto attuale soltanto con la graduatoria successiva.
- La dichiarazione di dipendenti già indicati in una precedente domanda non integra mendacità quando la seconda dichiarazione riguarda un diverso marchio o palinsesto e non determina l’utilizzazione duplicata del punteggio per il medesimo marchio nella stessa area tecnica, ove la lex specialis consenta la ripartizione del personale tra diversi marchi.
- Quando una domanda di contributo è presentata prima della cessione di un ramo d’azienda e quella dell’annualità successiva dopo la cessione, è coerente con la successione temporale dei rapporti giuridici che il cedente dichiari i dipendenti allora presenti nel proprio organico e il cessionario dichiari successivamente i dipendenti acquisiti, senza che ciò comporti automaticamente una dichiarazione non veritiera.
- L’esclusione biennale prevista per le dichiarazioni mendaci presuppone l’accertamento concreto della non veridicità della dichiarazione e non può essere applicata sulla sola base della ricorrenza nominale degli stessi dipendenti in domande riferite ad annualità, marchi o palinsesti differenti.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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