Cassazione Penale, Sentenza n. 33111/2026 del 08/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
L'imputato era stato condannato alla pena di 140 euro di ammenda per la violazione degli artt. 17 e 38 del r.d. n. 773 del 1931 (T.U.L.P.S.). Secondo l'imputazione, gli era contestata l'omessa denuncia della detenzione di alcune armi. Il giudice di merito lo aveva invece ritenuto responsabile di avere spostato alcune armi, regolarmente denunciate, in un luogo di custodia diverso da quello indicato nella denuncia. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 521 c.p.p., sostenendo di essere stato condannato per un fatto diverso da quello contestato. Con il secondo motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità, rilevando che lo spostamento era avvenuto il giorno precedente e che non era ancora decorso il termine di 72 ore per regolarizzare la denuncia. Con il terzo motivo ha dedotto vizio di motivazione per omessa valutazione della richiesta di applicazione della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo. Ha rilevato che l'omessa denuncia iniziale della detenzione di armi, prevista dall'art. 38, comma 1, T.U.L.P.S., è fattispecie diversa dalla mancata ripetizione della denuncia dopo il trasferimento delle armi in un luogo diverso da quello indicato, prevista dall'art. 38, comma 5, T.U.L.P.S. Le due condotte non sono sovrapponibili: la prima riguarda armi acquisite nella materiale disponibilità di chi prima non le deteneva e non denunciate all'autorità; la seconda presuppone invece una precedente disponibilità e una denuncia già effettuata, ma non aggiornata quanto al luogo di detenzione. Poiché l'imputato è stato condannato per la seconda condotta, nonostante l'imputazione descrivesse la prima, e tale fatto diverso non era desumibile neppure implicitamente dall'accusa, è stata ravvisata una violazione del diritto di difesa ai sensi dell'art. 521 c.p.p. La sentenza è stata annullata con rinvio al Tribunale di Foggia per nuovo giudizio; gli ulteriori motivi sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
art. 521 c.p.p.
Il giudice non può condannare l'imputato per un fatto diverso da quello contestato, quando la diversa condotta non sia desumibile neppure implicitamente dall'imputazione, poiché ciò lede il diritto di difesa.
art. 38, comma 1, T.U.L.P.S.
acquisizione della materiale disponibilità
La disposizione riguarda l'obbligo di denunciare la detenzione di armi acquisite da chi in precedenza non ne aveva la disponibilità.
art. 38, comma 5, T.U.L.P.S.
La disposizione riguarda l'obbligo di ripetere la denuncia quando armi già regolarmente detenute e denunciate siano trasferite in un luogo di custodia diverso da quello indicato.
art. 17 T.U.L.P.S.
Prevede la sanzione applicabile alla violazione contravvenzionale dell'obbligo previsto dall'art. 38, comma 5, T.U.L.P.S.
art. 34 T.U.L.P.S.
È richiamato quale disposizione che consente alle autorità di acquisire informazioni sul trasporto delle armi.
art. 131-bis c.p.
La richiesta di applicazione della particolare tenuità del fatto non è stata esaminata nel merito, essendo stata assorbita dall'accoglimento del primo motivo.
Massime di principio
- L'omessa denuncia iniziale della detenzione di armi e la mancata ripetizione della denuncia dopo il trasferimento delle armi in un diverso luogo di custodia costituiscono fattispecie autonome e non sovrapponibili.
- L'obbligo di denuncia previsto per l'acquisizione della materiale disponibilità di un'arma presuppone che l'arma non fosse precedentemente nella disponibilità del soggetto e che la sua detenzione non sia stata comunicata all'autorità di pubblica sicurezza.
- L'obbligo di ripetere la denuncia dopo il trasferimento dell'arma presuppone una precedente detenzione regolare e una denuncia già presentata; la violazione consiste nell'informazione non aggiornata sul luogo di custodia, non nell'omessa denuncia originaria dell'arma.
- La condanna per una condotta diversa da quella descritta nell'imputazione viola l'art. 521 c.p.p. e il diritto di difesa quando la condotta ritenuta in sentenza non sia desumibile, neppure implicitamente, dall'accusa.
- L'accoglimento della censura relativa alla diversità del fatto comporta l'annullamento con rinvio della sentenza, con assorbimento delle ulteriori doglianze.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 8 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 33026/2026 del 08/09/2026
- Sentenza penale · 8 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 33027/2026 del 08/09/2026
- Sentenza penale · 8 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 33028/2026 del 08/09/2026
- Sentenza penale · 8 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 33031/2026 del 08/09/2026
- Sentenza penale · 8 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 33032/2026 del 08/09/2026
- Sentenza penale · 8 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 33034/2026 del 08/09/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →