Cassazione Civile, Ordinanza n. 34294/2022 del 22/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (accipiens)
La controversia
La controversia nasce dal versamento di euro 20.000, effettuato mediante due assegni bancari, che un soggetto assumeva essere stato erogato a titolo di mutuo a favore della propria allora convivente, con conseguente obbligo di restituzione. In primo grado la domanda restitutoria era stata proposta dall'attore, ma la Corte d'appello, in accoglimento dell'appello della convenuta, aveva rigettato la pretesa ritenendo non provato il titolo giuridico della dazione e, in particolare, l'accordo restitutorio. Il giudice di merito aveva valorizzato la mancanza di documentazione sottoscritta dalla ricevente, l'irrilevanza della testimonianza del fratello dell'attore perché indiretta e non percepita direttamente, e alcuni elementi desunti dalla denuncia-querela e dal contesto di vita comune, dai quali aveva ricavato che le somme costituivano un aiuto spontaneo per consentire alla convivente di avviare un'attività commerciale, dunque una prestazione priva di obbligo restitutorio. Con il ricorso per cassazione l'attore deduceva: violazione degli artt. 2697 e 1813 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che le prove raccolte avrebbero dimostrato la sussistenza del mutuo e che la testimonianza era invece diretta; violazione degli artt. 2034 c.c. e 112 e 345 c.p.c., lamentando che la Corte territoriale avesse introdotto d'ufficio una qualificazione in termini di obbligazione naturale; violazione degli artt. 783 c.c. e 112 e 345 c.p.c., censurando la considerazione della donazione di modico valore prospettata in appello come domanda nuova e comunque infondata.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che le censure, pur formalmente formulate come violazioni di legge, mirassero in realtà a sollecitare una diversa ricostruzione del fatto e una rivalutazione del materiale probatorio, attività preclusa in sede di legittimità se non nei limiti dell'omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. Ha ribadito che chi agisce per la restituzione di somme date a mutuo deve provare integralmente i fatti costitutivi della propria pretesa, quindi non solo la consegna del denaro ma anche il titolo da cui deriva l'obbligo di restituzione; la mera dazione non basta. Ha inoltre affermato che la violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre solo quando l'onere della prova sia stato erroneamente addossato a una parte diversa da quella onerata, non quando si contesti la valutazione delle prove. Analogamente, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere dedotta per denunciare una semplice difforme valutazione del materiale istruttorio, ma solo nei casi in cui il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, abbia attribuito valore di prova legale a elementi che non lo sono, o abbia disatteso il regime legale di valutazione. Conseguentemente, essendo rimasta ferma l'insussistenza della prova del mutuo e dell'obbligo restitutorio, il rigetto della domanda attorea è stato confermato. Le spese sono state poste a carico del ricorrente e la Corte ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
L'attore che chiede la restituzione di somme asseritamente date a mutuo deve provare tutti i fatti costitutivi della domanda, compreso il titolo della dazione da cui derivi l'obbligo di restituzione; non vi è inversione dell'onere probatorio per il solo fatto che il convenuto contesti il mutuo e prospetti una diversa ragione della consegna.
art. 1813 c.c.
Il mutuo non si desume dalla mera consegna di denaro; occorre la prova del titolo contrattuale e dell'obbligo restitutorio.
art. 115 c.p.c.
La violazione è configurabile solo se il giudice utilizza prove non introdotte dalle parti o disposte d'ufficio al di fuori dei casi consentiti, non quando si contesti la mera valutazione delle prove raccolte.
art. 116 c.p.c.
La violazione è deducibile solo quando il giudice attribuisca a una prova un valore diverso da quello previsto dall'ordinamento o applichi un criterio di valutazione incompatibile con il regime legale; non basta lamentare che il giudice abbia dato maggior peso ad alcune prove rispetto ad altre.
art. 360 c.p.c.
Le doglianze sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione delle prove non sono veicolabili come violazione di legge; il sindacato di legittimità sulla motivazione è confinato all'omesso esame di un fatto storico decisivo nei limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
art. 2034 c.c.
Richiamato dal ricorrente per contestare la qualificazione della dazione come obbligazione naturale; la Corte non accoglie la censura perché la questione viene ricondotta, in sostanza, alla valutazione del fatto e della prova.
art. 112 c.p.c.
Richiamato per asserita pronuncia su domanda non proposta; la Corte non ravvisa il vizio, perché la decisione si fonda sulla mancanza di prova del mutuo.
art. 345 c.p.c.
Richiamato per contestare l'introduzione in appello di nuove domande/qualificazioni; la censura non supera il rilievo decisivo dell'insussistenza della prova del titolo restitutorio.
art. 783 c.c.
Richiamato per contestare la domanda di accertamento della donazione di modico valore; la Corte non accoglie la censura nel quadro complessivo di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza del ricorrente.
Massime di principio
- Chi agisce per la restituzione di somme asseritamente erogate a mutuo deve provare integralmente il fatto costitutivo della pretesa: consegna del denaro e titolo giuridico che fonda l'obbligo restitutorio.
- La mera disponibilità di somme da parte del destinatario non consente, da sola, di inferire l'esistenza di un mutuo; la consegna può essere espressione di diverse cause giuridiche, tra cui una liberalità o un aiuto spontaneo.
- La deduzione di una causa diversa della dazione da parte del convenuto non trasforma la difesa in un'eccezione che sposta l'onere della prova: l'attore resta onerato della prova del proprio titolo.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre solo se il giudice ripartisce l'onere probatorio in modo errato, non quando si censura la valutazione delle prove.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in cassazione non può essere invocata per contestare il mero apprezzamento delle risultanze istruttorie, ma solo in presenza di utilizzo di prove non introdotte, di prova legale mal governata o di radicale alterazione del criterio legale di valutazione.
- Il giudizio di legittimità non consente una nuova lettura del compendio probatorio né la sostituzione della propria valutazione a quella del giudice di merito, salvo il limitato controllo sull'omesso esame di un fatto decisivo.
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