Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35400/2022 del 22/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza che lo aveva confermato condannato per tentata estorsione (artt. 56 e 629 c.p.) e reati connessi, deducendo la violazione dell'art. 649 c.p.p. per violazione del principio "ne bis in idem". Sosteneva che una precedente sentenza irrevocabile del GIP di Marsala (10/12/2013) aveva già giudicato il medesimo fatto quale minaccia aggravata (relativa al singolo episodio del 20/7/2012) e dunque avrebbe dovuto impedire il nuovo giudizio, in quanto il fatto sarebbe stato identico e non si sarebbe trattato di una progressione criminosa ma di un unico episodio rientrante nella contestata estorsione.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte di legittimità ha ritenuto infondata la doglianza: ha applicato il criterio dell'identità sostanziale del fatto (identità storico-naturalistica di condotta, evento, nesso causale, tempo, luogo e persone) e ha concluso che i fatti giudicati nei due procedimenti non coincidono. La pronuncia del GIP riguardava un singolo episodio (minaccia con esplosione di un colpo il 20/7/2012 a Mazzara del Vallo), mentre il processo impugnato riguarda una serie di atti minatori, posti in tempi diversi e diretti anche verso altre persone, finalizzati a ottenere un profitto (tentata estorsione). Pertanto la minaccia del 20/7/2012 è stata ritenuta l'ultimo atto della serie e assorbita nel complesso della tentata estorsione; il ricorso è rigettato e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 649 cod. proc. pen.

    Il divieto di nuovo giudizio (ne bis in idem) opera solo se sussiste identità del fatto intesa come piena corrispondenza storico-naturalistica (condotta, evento, nesso causale) e delle circostanze di tempo, luogo e persona; la verifica si effettua riferendosi agli elementi materiali contestati nel capo di imputazione e non a fatti eventualmente descritti nella motivazione della sentenza.

  • art. 84 cod. pen.

    Richiamato dalla difesa nell'argomentazione sulla coincidenza dei fatti; dal testo della sentenza si evince che tale richiamo non ha modificato la valutazione della Corte, che ha operato secondo i criteri di identità sostanziale richiamati dalla giurisprudenza.

  • artt. 56 e 629 cod. pen.

    Norme relative alla partecipazione (art. 56) e al delitto di estorsione (art. 629). Nel caso concreto la Corte ha ritenuto che il capo di imputazione descrive una pluralità di atti minacciosi, finalizzati a procurare un ingiusto profitto, configurando tentata estorsione distinta dalla singola minaccia già giudicata.

  • art. 612 cod. pen.

    Prevede il reato di minacce. La precedente sentenza irrevocabile aveva qualificato come minaccia aggravata (con uso di arma ed esplosione di un colpo) il singolo episodio del 20/7/2012; la Corte ha ritenuto che tale episodio, pur giudicato, non coincida con l'intero complesso di condotte costituenti la tentata estorsione.

  • art. 2, 4 e 7 L. 895/67

    Norme richiamate nella motivazione relative a violazioni connesse all'uso di armi; nel capo di imputazione tali circostanze sono state oggetto di valutazione rispetto alla qualificazione complessiva delle condotte.

  • Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005 (Donati)

    Giurisprudenza di legittimità richiamata per definire il concetto di identità del fatto: occorre piena corrispondenza storico-naturalistica (condotta, evento, nesso di causalità) e coincidenza di tempo, luogo e persona; la verifica deve basarsi sugli elementi materialmente contestati nel capo di imputazione.

Massime di principio

  • Il divieto di nuovo giudizio (art. 649 c.p.p.) scatta solo quando vi sia identità piena del fatto: bisogna comparare la composizione storico-naturalistica della condotta (evento, modalità, tempo, luogo, persone). Se anche un elemento materiale differisce, il ne bis in idem non opera.
  • Nella verifica dell'identità occorre prendere a riferimento esclusivamente gli elementi descritti nei capi di imputazione e nel dispositivo della sentenza precedente, non ciò che è menzionato soltanto nella motivazione.
  • Una singola minaccia può essere assorbita in un più ampio disegno estorsivo se è l'ultimo atto esecutivo di una serie di minacce finalizzate a ottenere un profitto: in tal caso il giudizio successivo sulla fattispecie estorsiva è ammissibile.
  • Per opporre con successo il ne bis in idem è utile dimostrare la perfetta sovrapponibilità storico-naturalistica fra il fatto già giudicato e il fatto contestato nel nuovo processo (stessa condotta, stesso evento, stesso nesso causale, stesso tempo, stesso luogo, stesse persone).
  • Se il nuovo capo di imputazione ricomprende più atti, compiuti in tempi e modalità diverse e diretti anche verso persone differenti, è probabile che si tratti di fatto diverso e quindi non precluso dall'art. 649 c.p.p.
  • In fase difensiva, precisare fin dall'atto di impugnazione gli elementi materiali e temporali contestati nel processo precedente aiuta a valutare la possibile invocazione del ne bis in idem; viceversa l'assenza di corrispondenza materiale indebolisce la doglianza.
  • Quando si contesta l'assorbimento di un precedente episodio in una fattispecie più ampia, argomentare la mancanza di un disegno criminoso unitario o la diversità di finalità (es. offesa alla persona vs. profitto ingiusto) può essere decisivo.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.