Ordinanza n. 1245/2026 - Napoli, Sezione 6
per ottenere la declaratoria dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dalla Prefettura di Napoli rispetto all'istanza-diffida trasmessa in data 10 novembre 2025, con la quale il ricorrente ha invitato l'Amministrazione a concludere il procedimento di riesame/annullamento in autotutela avviato in data 28 febbraio 2025 e, per l'effetto, rilasciare un permesso di soggiorno per attesa occupazione per la conseguente declaratoria dell'obbligo della Prefettura di Napoli a concludere, ai sensi degli artt. 31 e 117 C.P.A., il procedimento amministrativo avviato dal ricorrente mediante l'adozione di un atto espresso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha respinto l'istanza di tutela cautelare, ritenendo insussistente il danno grave e irreparabile. La valutazione è stata svolta anche considerando la prossimità della camera di consiglio destinata alla definizione della domanda principale. La decisione cautelare non definisce il merito della domanda contro il silenzio-inadempimento né accerta l'obbligo dell'Amministrazione di provvedere. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Atto impugnato: silenzio-inadempimento della Prefettura di Napoli sull'istanza-diffida volta alla conclusione del procedimento di riesame/annullamento in autotutela e al rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. per ottenere la declaratoria dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dalla Prefettura di Napoli rispetto all'istanza-diffida trasmessa il 10 novembre 2025. Con tale istanza aveva sollecitato la conclusione, mediante provvedimento espresso, del procedimento di riesame o annullamento in autotutela avviato il 28 febbraio 2025 e aveva chiesto, quale effetto, il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione. Il testo non espone ulteriori motivi di illegittimità né le ragioni sostanziali dell'istanza di riesame. In via incidentale è stata proposta domanda di tutela cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a.
Norme richiamate
art. 31 c.p.a.
Richiamato quale fondamento, insieme all'art. 117 c.p.a., della domanda diretta a ottenere la declaratoria dell'illegittimità del silenzio e l'obbligo dell'Amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso.
art. 117 c.p.a.
Richiamato quale disciplina processuale dell'azione avverso il silenzio-inadempimento della pubblica amministrazione.
art. 55 c.p.a.
Applicato alla domanda cautelare; la tutela è stata negata per l'insussistenza del danno grave e irreparabile, anche in considerazione della prossimità della camera di consiglio per la decisione della domanda principale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata in relazione all'oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- La tutela cautelare può essere negata quando non risulti dimostrato un danno grave e irreparabile, soprattutto se la domanda principale sarà esaminata in tempi ravvicinati e la decisione cautelare non è necessaria per prevenire un pregiudizio imminente.
- Nel giudizio instaurato contro il silenzio della pubblica amministrazione, la decisione sulla domanda cautelare non definisce automaticamente la domanda principale relativa all'illegittimità del silenzio e all'obbligo di provvedere con un atto espresso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 14 mag 2026Ordinanza n. 1107/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 14 mag 2026Ordinanza n. 1109/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 14 mag 2026Ordinanza n. 190/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 14 mag 2026Ordinanza n. 191/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 14 mag 2026Ordinanza n. 192/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 14 mag 2026Ordinanza n. 193/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →