Sentenza n. 4863/2026 - Roma, Sezione 1
per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine all’istanza del 30 settembre 2025, avente ad oggetto il rilascio del visto per motivi di studio e la fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della richiesta del suddetto visto; nonché per l’accertamento dell’obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze; e per la condanna delle stesse Amministrazioni intimate a provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull'istanza del 30 settembre 2025 volta al rilascio del visto per motivi di studio e alla fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della domanda
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 117 c.p.a. contro il silenzio delle amministrazioni intimate sull'istanza diretta ad attivare il procedimento per il rilascio di un visto d'ingresso in Italia per motivi di studio e a ottenere la fissazione di un appuntamento per presentare formalmente la domanda. Ha chiesto l'accertamento dell'obbligo delle amministrazioni di provvedere e la condanna a provvedere entro trenta giorni, con eventuale nomina di un commissario ad acta ai sensi dell'art. 117, comma 3, c.p.a.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che l'Amministrazione aveva fissato l'appuntamento richiesto presso la sede diplomatica per il 15 dicembre 2025, attivando così il procedimento per il rilascio del visto e soddisfacendo integralmente la pretesa azionata. La decisione è stata adottata ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, in considerazione del tempo non particolarmente lungo intercorso tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso e dell'attività dell'Amministrazione, che si è adoperata per evadere la richiesta in tempi ritenuti ragionevoli anche alla luce dell'elevato numero di istanze. L'Amministrazione è stata comunque condannata a restituire al ricorrente il contributo unificato, ove versato.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione e consente, ove necessario, la nomina di un commissario ad acta; nel caso concreto, l'attivazione del procedimento ha fatto venir meno l'interesse alla decisione sulla domanda contro il silenzio.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, la pretesa azionata risulta integralmente soddisfatta.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità della parte ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a fondamento dell'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio, la fissazione dell'appuntamento richiesto per la presentazione della domanda e la conseguente attivazione del procedimento possono integrare il pieno soddisfacimento della pretesa azionata, determinando la cessazione della materia del contendere ai sensi degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a.
- La cessazione della materia del contendere richiede che l'attività amministrativa sopravvenuta soddisfi integralmente la pretesa fatta valere con il ricorso contro il silenzio; non è quindi necessaria una pronuncia sull'obbligo di provvedere quando il procedimento sia stato effettivamente attivato e l'adempimento richiesto conseguito.
- Anche in caso di compensazione delle spese, il giudice può porre a carico dell'amministrazione la restituzione del contributo unificato versato dal ricorrente.
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