Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 4863/2026 - Roma, Sezione 1

per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine all’istanza del 30 settembre 2025, avente ad oggetto il rilascio del visto per motivi di studio e la fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della richiesta del suddetto visto; nonché per l’accertamento dell’obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze; e per la condanna delle stesse Amministrazioni intimate a provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.

Giustizia amministrativa202511735

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sull'istanza del 30 settembre 2025 volta al rilascio del visto per motivi di studio e alla fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della domanda

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 117 c.p.a. contro il silenzio delle amministrazioni intimate sull'istanza diretta ad attivare il procedimento per il rilascio di un visto d'ingresso in Italia per motivi di studio e a ottenere la fissazione di un appuntamento per presentare formalmente la domanda. Ha chiesto l'accertamento dell'obbligo delle amministrazioni di provvedere e la condanna a provvedere entro trenta giorni, con eventuale nomina di un commissario ad acta ai sensi dell'art. 117, comma 3, c.p.a.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che l'Amministrazione aveva fissato l'appuntamento richiesto presso la sede diplomatica per il 15 dicembre 2025, attivando così il procedimento per il rilascio del visto e soddisfacendo integralmente la pretesa azionata. La decisione è stata adottata ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, in considerazione del tempo non particolarmente lungo intercorso tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso e dell'attività dell'Amministrazione, che si è adoperata per evadere la richiesta in tempi ritenuti ragionevoli anche alla luce dell'elevato numero di istanze. L'Amministrazione è stata comunque condannata a restituire al ricorrente il contributo unificato, ove versato.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    Disciplina il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione e consente, ove necessario, la nomina di un commissario ad acta; nel caso concreto, l'attivazione del procedimento ha fatto venir meno l'interesse alla decisione sulla domanda contro il silenzio.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, la pretesa azionata risulta integralmente soddisfatta.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità della parte ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a fondamento dell'oscuramento delle generalità del ricorrente.

Massime di principio

  • Nel giudizio avverso il silenzio, la fissazione dell'appuntamento richiesto per la presentazione della domanda e la conseguente attivazione del procedimento possono integrare il pieno soddisfacimento della pretesa azionata, determinando la cessazione della materia del contendere ai sensi degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a.
  • La cessazione della materia del contendere richiede che l'attività amministrativa sopravvenuta soddisfi integralmente la pretesa fatta valere con il ricorso contro il silenzio; non è quindi necessaria una pronuncia sull'obbligo di provvedere quando il procedimento sia stato effettivamente attivato e l'adempimento richiesto conseguito.
  • Anche in caso di compensazione delle spese, il giudice può porre a carico dell'amministrazione la restituzione del contributo unificato versato dal ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieTermini e notificazione del ricorsoPermesso di soggiorno
RamiProcesso amministrativoImmigrazione e cittadinanza
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.