Sentenza del 14/10/2016 n. 356 - Comm. Trib. Prov. Alessandria
Accertamento - Sponsorizzazioni - Società sportive dilettantistiche - Spese di pubblicità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeDal solo principio riportato non è possibile ricostruire l'esito processuale concreto, né sapere se l'accertamento fiscale sia stato annullato o confermato. È tuttavia affermata la riconducibilità delle sponsorizzazioni inferiori a 200.000 euro alle spese di pubblicità, con conseguente rilevanza fiscale secondo tale qualificazione.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la qualificazione fiscale dei corrispettivi, in denaro o in natura, erogati da titolari di reddito d'impresa a società sportive dilettantistiche a titolo di sponsorizzazione. Il principio richiamato è che tali somme, se di importo non superiore a 200.000 euro, possono essere considerate spese di pubblicità, purché sostenute nell'ambito di un rapporto di sponsorizzazione con una società sportiva dilettantistica.
Norme richiamate
Articolo 90, comma 8, legge 27 dicembre 2002, n. 289
I corrispettivi in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni sportive scolastiche, costituiscono, per il soggetto erogante, fino a un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spese di pubblicità.
La norma introduce una presunzione legale, entro il limite annuo di 200.000 euro, della natura pubblicitaria delle somme corrisposte da imprese a società sportive dilettantistiche, purché il rapporto abbia effettivamente natura di sponsorizzazione e sia collegato alla promozione dell'immagine o dei prodotti dell'impresa.
Massime di principio
- Le sponsorizzazioni erogate da imprese a società sportive dilettantistiche, entro il limite annuo di 200.000 euro, sono in linea generale qualificabili come spese di pubblicità ai fini fiscali.
- È comunque necessario dimostrare l'effettività del rapporto, l'avvenuta prestazione promozionale e il pagamento del corrispettivo; la sola esistenza formale di un contratto non esclude verifiche sull'operazione.
- Il limite di 200.000 euro deve essere valutato su base annua e con riferimento complessivo ai corrispettivi rilevanti, non necessariamente a una singola fattura.
- Superato il limite, non opera automaticamente la presunzione legale: la deducibilità deve essere valutata secondo le regole ordinarie e in relazione a inerenza, effettività, congruità e competenza della spesa.
- Il principio riguarda la qualificazione della spesa e non determina, da solo, l'esito di ogni controversia: occorre esaminare anche la documentazione contrattuale, la prova delle prestazioni e la corretta contabilizzazione.
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