Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 14/10/2016 n. 356 - Comm. Trib. Prov. Alessandria

Accertamento - Sponsorizzazioni - Società sportive dilettantistiche - Spese di pubblicità

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Dal solo principio riportato non è possibile ricostruire l'esito processuale concreto, né sapere se l'accertamento fiscale sia stato annullato o confermato. È tuttavia affermata la riconducibilità delle sponsorizzazioni inferiori a 200.000 euro alle spese di pubblicità, con conseguente rilevanza fiscale secondo tale qualificazione.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda la qualificazione fiscale dei corrispettivi, in denaro o in natura, erogati da titolari di reddito d'impresa a società sportive dilettantistiche a titolo di sponsorizzazione. Il principio richiamato è che tali somme, se di importo non superiore a 200.000 euro, possono essere considerate spese di pubblicità, purché sostenute nell'ambito di un rapporto di sponsorizzazione con una società sportiva dilettantistica.

Norme richiamate

  • Articolo 90, comma 8, legge 27 dicembre 2002, n. 289

    I corrispettivi in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni sportive scolastiche, costituiscono, per il soggetto erogante, fino a un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spese di pubblicità.

    La norma introduce una presunzione legale, entro il limite annuo di 200.000 euro, della natura pubblicitaria delle somme corrisposte da imprese a società sportive dilettantistiche, purché il rapporto abbia effettivamente natura di sponsorizzazione e sia collegato alla promozione dell'immagine o dei prodotti dell'impresa.

Massime di principio

  • Le sponsorizzazioni erogate da imprese a società sportive dilettantistiche, entro il limite annuo di 200.000 euro, sono in linea generale qualificabili come spese di pubblicità ai fini fiscali.
  • È comunque necessario dimostrare l'effettività del rapporto, l'avvenuta prestazione promozionale e il pagamento del corrispettivo; la sola esistenza formale di un contratto non esclude verifiche sull'operazione.
  • Il limite di 200.000 euro deve essere valutato su base annua e con riferimento complessivo ai corrispettivi rilevanti, non necessariamente a una singola fattura.
  • Superato il limite, non opera automaticamente la presunzione legale: la deducibilità deve essere valutata secondo le regole ordinarie e in relazione a inerenza, effettività, congruità e competenza della spesa.
  • Il principio riguarda la qualificazione della spesa e non determina, da solo, l'esito di ogni controversia: occorre esaminare anche la documentazione contrattuale, la prova delle prestazioni e la corretta contabilizzazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.