Sentenza del 23/09/2016 n. 18677 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Amministrazione finanziaria ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale sostenendo che le agevolazioni fiscali previste dalla L. n. 168 del 1982, art. 5, dalla L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3, e dalla L. n. 350 del 2003, art. 2, comma 30, potessero essere applicate solo se, al momento della registrazione dell'atto di trasferimento, fosse già stata stipulata la convenzione attuativa tra il Comune e il soggetto incaricato del piano urbanistico o di recupero. Secondo l'Amministrazione, la mancata stipula preventiva della convenzione impediva il riconoscimento del beneficio fiscale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Amministrazione finanziaria, confermando il riconoscimento dell'agevolazione alla società contribuente. La Corte ha stabilito che la convenzione con il Comune non deve necessariamente essere stipulata prima dell'atto di trasferimento o della registrazione, purché l'immobile sia inserito in un piano urbanistico o di recupero e siano successivamente rispettati i termini e gli obblighi di utilizzazione edificatoria o di recupero previsti dalla normativa. Il medesimo principio è stato ritenuto applicabile anche all'agevolazione prevista dalla L. n. 168 del 1982, art. 5. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate, in ragione del consolidamento dell'orientamento giurisprudenziale solo successivamente alla proposizione del ricorso.
Norme richiamate
Legge n. 168 del 1982, art. 5
L'agevolazione fiscale per gli immobili interessati da interventi di recupero può spettare anche se, al momento della registrazione dell'atto, la convenzione attuativa con il Comune non è ancora stata stipulata, purché sussistano gli altri requisiti sostanziali e l'intervento venga effettivamente realizzato secondo il piano.
Legge n. 388 del 2000, art. 33, comma 3
Il beneficio per gli immobili inseriti in piani urbanistici particolareggiati non richiede necessariamente che la convenzione attuativa preceda l'atto di trasferimento. È sufficiente che l'inserimento nel piano sussista e che siano rispettati i termini previsti per l'utilizzazione edificatoria.
Legge n. 350 del 2003, art. 2, comma 30
La sottoscrizione della convenzione attribuisce il diritto all'agevolazione, ma la norma non stabilisce necessariamente che essa debba essere anteriore all'atto di disposizione dell'immobile.
D.P.R. n. 131 del 1986, Tariffa, Parte prima, art. 1
La disposizione è stata richiamata dalla contribuente quale ulteriore possibile base per l'applicazione dell'agevolazione in ragione dell'interesse storico dell'immobile, ma la decisione si è concentrata principalmente sui benefici connessi ai piani di recupero e agli interventi urbanistici.
Cassazione, sentenze n. 24085 del 2014, n. 4086 del 2015, n. 20864 del 2010 e n. 7898 del 2012
"la sottoscrizione della convenzione dà diritto all'agevolazione, ma non che essa deve precedere l'atto di disposizione"
La giurisprudenza prevalente interpreta il requisito della convenzione in senso non rigidamente antecedente: l'agevolazione può essere riconosciuta anche quando l'approvazione del piano o la stipula della convenzione intervengano successivamente, purché l'operazione urbanistica sia poi perfezionata e gli interventi siano realizzati tempestivamente e nel rispetto delle norme.
Massime di principio
- Per le agevolazioni fiscali collegate a piani particolareggiati, piani di recupero o interventi urbanistici, la stipula della convenzione con il Comune non è necessariamente una condizione da soddisfare prima dell'atto di acquisto, se la normativa non lo prevede espressamente.
- La verifica deve concentrarsi sulla presenza del requisito oggettivo, cioè l'inserimento dell'immobile in un piano urbanistico o di recupero, e sul requisito soggettivo, cioè l'effettiva destinazione dell'acquirente all'attuazione dell'intervento.
- L'agevolazione non è automaticamente definitiva: anche se la convenzione viene stipulata dopo l'acquisto, devono essere rispettati i termini per l'utilizzazione edificatoria o per il recupero e devono essere osservate le norme urbanistiche applicabili.
- In caso di contestazione, il contribuente dovrebbe documentare l'inserimento dell'immobile nel piano, la propria qualità di soggetto attuatore, la successiva approvazione o convenzione e il tempestivo completamento degli interventi.
- La conseguenza della mancata realizzazione dell'intervento o del mancato rispetto dei termini può essere il recupero dell'imposta e la perdita dell'agevolazione, anche se il beneficio era stato inizialmente richiesto correttamente.
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