Cassazione Civile, Ordinanza n. 36043/2022 del 07/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle entrate aveva emesso un avviso di accertamento sintetico per l'anno d'imposta 2006, fondato sul c.d. redditometro, dopo aver acquisito un questionario e aver valorizzato il possesso di una residenza principale, due seconde case e tre autoveicoli, tra cui un'auto detenuta in leasing. Il contribuente aveva contestato in primo grado sia errori fattuali nell'accertamento, sia il mancato corretto computo del reddito apportato dai familiari, sostenendo che, tenendo conto di tali somme, non si sarebbe raggiunto lo scostamento richiesto dalla legge rispetto al reddito dichiarato. La CTP aveva accolto solo in parte il ricorso, rideterminando il reddito imponibile. In appello l'Ufficio aveva ottenuto la riforma della decisione. In cassazione il contribuente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 38, comma 4, d.P.R. n. 600/1973, per insussistenza dei presupposti dell'accertamento sintetico; 2) nullità della sentenza per omessa considerazione delle censure sull'atto impositivo e sulla partecipazione reddituale dei familiari; 3) vizio motivazionale per mancata pronuncia sul requisito dello scostamento di almeno un quarto e, secondo la prospettazione difensiva, per la necessità che tale scostamento si verificasse per almeno due anni.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la CTR, pur con motivazione sintetica, avesse comunque verificato la sussistenza dei presupposti dell'accertamento sintetico, incluso il superamento della soglia di scostamento di oltre un quarto tra reddito dichiarato e reddito accertato. Ha inoltre ritenuto inammissibile la doglianza sul vizio di motivazione formulata nei termini dell'"omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione" e ha giudicato generiche e in parte non autosufficienti le ulteriori censure. Ha considerato infondata la tesi secondo cui il reddito dei familiari dovesse integrare una sorta di "famiglia fiscale" idonea a escludere il redditometro, osservando che, anche nel calcolo effettuato dall'Ufficio, lo scostamento risultava comunque superiore alla soglia legale. Ha infine rilevato che analogo scostamento era emerso anche per l'anno 2007, richiamato nel fascicolo trattato contestualmente. Il contribuente è stato condannato alle spese e al versamento del contributo unificato დამატivo.
Norme richiamate
art. 38, comma 4, d.P.R. n. 600 del 1973
"L'ufficio … può, in base ad elementi e circostanze di fatto certi, determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente in relazione al contenuto induttivo di tali elementi e circostanze quando il reddito complessivo netto accertabile si discosta per almeno un quarto da quello dichiarato … per due o più periodi di imposta"
La Corte lo interpreta come norma che consente l'accertamento sintetico quando, sulla base di elementi certi, il reddito accertabile si discosta di almeno un quarto da quello dichiarato; la verifica dello scostamento è condizione per legittimare l'uso del metodo sintetico.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro processuale invocato per dedurre violazione di legge in relazione all'accertamento sintetico.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È il parametro processuale invocato per dedurre nullità della sentenza per omessa considerazione delle censure difensive.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
La Corte rileva che non è più ammissibile la censura nei termini tradizionali di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, come formulata dal ricorrente.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
È richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- L'accertamento sintetico del reddito è legittimo quando l'Ufficio fonda la pretesa su elementi e circostanze di fatto certi e dimostra che il reddito complessivamente accertabile supera di almeno un quarto quello dichiarato dal contribuente.
- Nel giudizio di legittimità le censure devono essere autosufficienti e specifiche: chi deduce che il giudice di merito abbia omesso l'esame di questioni già introdotte deve indicare dove e come tali questioni siano state formulate nei gradi di merito.
- La doglianza motivazionale formulata nei termini di "omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione" non è più ammissibile secondo il regime del vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. applicabile dalla riforma.
- In tema di redditometro, il reddito dei familiari può essere considerato come elemento di fatto nel calcolo complessivo, ma non trasforma il procedimento in una valutazione unitaria della 'famiglia fiscale' tale da escludere automaticamente l'accertamento; ciò che rileva è il risultato finale rispetto alla soglia legale.
- Ai fini del redditometro la soglia di scostamento va verificata in relazione al periodo d'imposta accertato; la rilevanza di ulteriori annualità conferma, se presente, la ricorrenza del presupposto legale, ma non è necessaria ove il dato del singolo anno sia già sufficiente.
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