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Sentenza

Sentenza n. 257/2026 - Venezia, Sezione 3

per l’annullamento del decreto in data 30 settembre 2025 del Questore della Provincia di -OMISSIS-, con cui è stata disposta la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciato al ricorrente per motivi di lavoro subordinato, nonché di ogni atto presupposto e conseguente.

Giustizia amministrativa202502531

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui il Questore ha revocato il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, richiamando una sentenza di patteggiamento irrevocabile con applicazione della pena di tre anni di reclusione e 14.000 euro di multa per il reato previsto dall’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990, nonché ulteriori precedenti di polizia. Ha dedotto la violazione degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998, l’eccesso di potere per automatica applicazione del reato ostativo e la violazione degli artt. 3 e 117, comma 1, Cost., in relazione all’art. 8 CEDU. In particolare, ha sostenuto che l’Amministrazione avrebbe desunto automaticamente la pericolosità sociale da una sola condanna, senza una valutazione concreta e prognostica della futura condotta; che la sentenza di patteggiamento non conterrebbe un pieno accertamento giudiziale della colpevolezza; che avrebbero dovuto essere considerati il lavoro svolto, le valutazioni favorevoli dell’autorità giudiziaria penale e di sorveglianza e le misure alternative concesse; e che i principi della sentenza della Corte costituzionale n. 88/2023 avrebbero dovuto applicarsi anche alla sua posizione.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo legittima la revoca. La sentenza della Corte costituzionale n. 88/2023 ha escluso l’automatismo ostativo soltanto per le condanne relative alla fattispecie di lieve entità prevista dall’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, non per le più gravi fattispecie di cui ai commi 1, 2, 3 e 4. Poiché il ricorrente era stato condannato, mediante patteggiamento, per il reato di cui all’art. 73, comma 1, la condanna rientrava tra quelle automaticamente ostative ai sensi dell’art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286/1998; pertanto, la pericolosità sociale era stata valutata direttamente dal legislatore e il Questore non era tenuto a svolgere una distinta prognosi individuale. È stata respinta anche la censura relativa alla natura della sentenza di patteggiamento, poiché l’art. 4, comma 3, include espressamente tra i precedenti ostativi anche la sentenza non definitiva adottata ai sensi dell’art. 444 c.p.p. Il Collegio ha inoltre ritenuto irrilevante la situazione lavorativa del ricorrente: il bilanciamento con la vita familiare previsto dall’art. 5, comma 5, ultimo periodo, d.lgs. n. 286/1998 opera in presenza di vincoli familiari, non per la sola integrazione lavorativa. Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in 1.500 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286/1998

    non è ammesso in Italia lo straniero “che risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, ... per reati inerenti gli stupefacenti”

    La disposizione rende automaticamente ostative al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno le condanne per i reati in materia di stupefacenti previsti dall’art. 73, commi 1, 2, 3 e 4, d.P.R. n. 309/1990, includendo le sentenze di patteggiamento.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998

    Il bilanciamento tra sicurezza pubblica e vita familiare dello straniero opera in presenza di vincoli familiari; la sola situazione lavorativa non impone una valutazione comparativa autonoma rispetto a un reato automaticamente ostativo.

  • art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990

    La condanna per la fattispecie ordinaria di produzione, traffico o detenzione illeciti di sostanze stupefacenti rientra tra i reati automaticamente ostativi al soggiorno.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    “chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell’azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità”

    La fattispecie di lieve entità è esclusa dall’automatismo ostativo, secondo la sentenza della Corte costituzionale n. 88/2023, imponendo una verifica concreta della pericolosità sociale.

  • art. 444 c.p.p.

    La sentenza di applicazione della pena su richiesta rientra espressamente tra i precedenti penali considerati ostativi dall’art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286/1998.

  • art. 60 c.p.a.

    Sussistendo le condizioni previste e previo avviso alle parti, il giudizio è stato definito con sentenza in camera di consiglio.

  • art. 73, commi 1, 2, 3 e 4, d.P.R. n. 309/1990

    Le condanne per tali fattispecie, diversamente da quella di lieve entità di cui al comma 5, restano comprese nell’area dei reati automaticamente ostativi al rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno.

Massime di principio

  • La condanna, anche mediante sentenza di patteggiamento, per uno dei reati in materia di stupefacenti previsti dall’art. 73, commi 1, 2, 3 e 4, d.P.R. n. 309/1990 costituisce causa automaticamente ostativa al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286/1998; l’autorità di pubblica sicurezza non deve quindi svolgere un’ulteriore valutazione individuale della pericolosità sociale.
  • La sentenza della Corte costituzionale n. 88/2023 ha limitato l’esclusione dall’automatismo ostativo alle condanne per la fattispecie di lieve entità prevista dall’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e non si estende alle condanne per le fattispecie più gravi previste dai commi 1, 2, 3 e 4.
  • Ai fini dell’art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286/1998, la sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. è espressamente equiparata agli altri precedenti penali ostativi, anche se non comporta un accertamento giudiziale della colpevolezza secondo le ordinarie forme del giudizio penale.
  • In presenza di un reato automaticamente ostativo, la situazione lavorativa e l’integrazione sociale dello straniero non impongono una distinta valutazione comparativa, poiché il bilanciamento tra sicurezza pubblica e vita familiare previsto dall’art. 5, comma 5, ultimo periodo, d.lgs. n. 286/1998 presuppone la sussistenza di vincoli familiari.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiorno
RamiImmigrazione e cittadinanza
SottomateriePermesso UE per soggiornanti di lungo periodoDiniego e revoca per precedenti penali
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàProporzionalità e ragionevolezza

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