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Sentenza

Sentenza n. 47/2026 - Potenza, Sezione 1

per l'annullamento della determinazione della Regione Basilicata recante il rilascio dell'autorizzazione unica regionale ex art. 12, comma 3 del D.lgs. n. 387/2011 in favore della Policoro Green Società Agricola s.r.l. per la costruzione di un impianto di produzione di biometano nel comune di Policoro.

Giustizia amministrativa202500263

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Basilicata, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Autorizzazione unica regionale per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di biometano nel Comune di Policoro

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società autorizzata)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la determinazione regionale n. 1924 del 30 dicembre 2024, rilasciata all'esito di una conferenza di servizi, deducendo: omessa pubblicazione dell'avviso previsto dalla Convenzione di Aarhus e dalla disciplina sulla partecipazione del pubblico in materia ambientale; mancata comunicazione al Comune di Policoro della convocazione della conferenza di servizi e conseguente illegittimità dell'assenso comunale formatosi per silenzio; omesso recepimento delle prescrizioni contenute nei pareri della Soprintendenza e dei Vigili del fuoco; inattendibilità del modello CALPUFF per la stima dell'impatto odorigeno, omessa valutazione dell'insalubrità dell'attività e violazione degli artt. 216 e 217 del R.D. n. 1265/1934; omesso svolgimento della valutazione di incidenza ambientale in ragione della vicinanza a siti della Rete Natura 2000; insufficiente valutazione dei rischi idrogeologici, alluvionali e di erosione; omessa valutazione dell'impatto economico-sociale e paesaggistico, insufficiente analisi costi-benefici e violazione della proporzionalità e della leale collaborazione; assenza di sistemi di abbattimento conformi alle BAT e di una corretta valutazione degli effetti cumulativi e sanitari; mancanza dell'autorizzazione per il collegamento dell'impianto alla rete nazionale del gas. Nel corso del giudizio è stato inoltre dichiarato inammissibile l'intervento ad adiuvandum di soggetti titolari di attività agricole prossime all'impianto, ritenuti cointeressati all'annullamento e quindi onerati di proporre autonoma impugnazione entro i termini decadenziali.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. L'obbligo di partecipazione del pubblico previsto dall'art. 24 del d.lgs. n. 152/2006 è stato ritenuto applicabile, nell'ordinamento interno, ai procedimenti di VIA o VAS, non ricorrenti nella fattispecie. Le censure relative alla mancata convocazione del Comune sono state dichiarate improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, poiché un successivo provvedimento regionale aveva assicurato al Comune piena interlocuzione e aveva acquisito il relativo parere; inoltre, l'autorizzazione non risultava più fondata sul silenzio-assenso comunale. Il TAR ha comunque ritenuto tali censure infondate nel merito: il Comune aveva avuto tempestiva conoscenza del procedimento e, pur potendo attivarsi, era rimasto inerte. Il richiamo generale dell'autorizzazione alle prescrizioni, osservazioni e ai pareri acquisiti è stato ritenuto sufficiente a incorporare nel dispositivo le prescrizioni della Soprintendenza, dei Vigili del fuoco e dell'Ufficio regionale competente. Le contestazioni tecniche sull'impatto odorigeno e sanitario sono state respinte perché contrastanti con le valutazioni positive di ARPAB e ASL, non specificamente confutate e non sindacabili mediante una sostituzione del giudice alle valutazioni tecniche dell'amministrazione; il parere ARPAB prevedeva comunque monitoraggi continui e una procedura per la gestione delle molestie olfattive, successivamente approvati. L'art. 217 del R.D. n. 1265/1934 è stato ritenuto non pertinente, sia perché l'impianto produce biometano da sottoprodotti agricoli e non costituisce un impianto industriale, chimico o di trattamento rifiuti, sia perché il potere sindacale previsto dalla disposizione è recessivo rispetto alle valutazioni delle autorità tecniche ambientali e sanitarie. La valutazione di incidenza non è stata ritenuta necessaria in assenza di elementi concreti dimostrativi di incidenze significative sui siti protetti; la vicinanza ai siti Natura 2000, da sola, non è sufficiente. Le prescrizioni di rinaturalizzazione e conservazione degli elementi naturali contenute nel parere regionale sono state ritenute recepite dall'autorizzazione. Le doglianze sul rischio idrogeologico sono state respinte perché la modifica localizzativa aveva eliminato l'interferenza con l'area R2 e perché le aree a potenziale rischio significativo di alluvione costituivano uno strumento preliminare privo di efficacia normativa. Le ulteriori contestazioni istruttorie sono state giudicate generiche e dirette a incidere sul merito amministrativo. La censura sull'analisi economico-sociale è stata respinta in ragione dell'articolata conferenza di servizi e della ponderazione degli interessi compiuta in quella sede. Il motivo sulle BAT e sugli effetti cumulativi è stato dichiarato inammissibile per genericità e comunque inconferente rispetto a un impianto destinato alla produzione di biometano da immettere nella rete SNAM. Infine, non era necessaria un'ulteriore autorizzazione per il collegamento alla rete, essendo sufficiente, secondo il P.I.E.A.R. regionale, l'allegazione alla domanda della STMG accettata dal proponente, adempimento documentato in giudizio. I ricorrenti sono stati condannati, in solido, al pagamento di 3.000 euro di spese in favore della controinteressata; le spese sono state compensate nei confronti delle altre parti.

Norme richiamate

  • art. 12, comma 3, d.lgs. 387/2003

    Costituisce la base normativa dell'autorizzazione unica regionale per la costruzione e l'esercizio dell'impianto; la disposizione era applicabile ratione temporis.

  • art. 5 d.lgs. 28/2011

    Richiamato quale ulteriore fondamento normativo dell'autorizzazione unica.

  • art. 24 d.lgs. 152/2006

    L'obbligo di partecipazione del pubblico alle decisioni ambientali è stato ritenuto predicabile, nell'ordinamento interno, per i procedimenti di VIA o VAS, non ricorrenti nella fattispecie.

  • Convenzione di Aarhus, ratificata con l. 108/2001

    La Convenzione è stata invocata dai ricorrenti, ma il TAR ha escluso, nel caso concreto, l'obbligo partecipativo dedotto.

  • art. 14-bis, comma 4, l. 241/1990

    L'eventuale mancata comunicazione della determinazione entro il termine perentorio, ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti, equivalgono ad assenso senza condizioni.

    La disposizione è stata richiamata con riferimento agli effetti dell'inerzia del Comune nella conferenza di servizi.

  • art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990

    Esprime i doveri di correttezza e leale collaborazione tra amministrazioni, rilevanti nel valutare l'inerzia del Comune che aveva avuto conoscenza del procedimento.

  • artt. 14 e seguenti l. 241/1990

    La conferenza di servizi è stata considerata il modulo procedimentale nel quale sono stati acquisiti e ponderati gli interessi pubblici e privati coinvolti.

  • artt. 216 e 217 R.D. 1265/1934

    Quando vapori, gas o altre esalazioni, scoli di acque, rifiuti solidi o liquidi provenienti da manifatture o fabbriche, possono riuscire di pericolo o di danno per la salute pubblica, il sindaco prescrive le norme da applicare per prevenire o impedire il danno e il pericolo e si assicura della loro esecuzione ed efficienza.

    L'art. 217 è stato ritenuto non pertinente al progetto e, comunque, il relativo potere sindacale è stato qualificato come recessivo rispetto agli atti delle autorità tecniche ambientali e sanitarie.

  • art. 5, comma 3, D.P.R. 357/1997

    I proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano, ai fini della valutazione di incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare (...) i principali effetti che detti interventi possono avere (...) tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi.

    In assenza di interferenze dirette con un sito protetto, lo studio ai fini della valutazione di incidenza è necessario solo quando l'intervento possa produrre incidenze significative; la mera prossimità non dimostra tale presupposto.

  • Direttiva 2007/60/CE

    Richiamata per distinguere il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni, avente efficacia normativa, dagli elaborati preliminari sulle aree a potenziale rischio significativo di alluvione, privi di efficacia normativa.

Massime di principio

  • Nel procedimento di autorizzazione di un impianto, l'obbligo di partecipazione del pubblico previsto dalla disciplina ambientale interna è configurabile, secondo l'art. 24 del d.lgs. n. 152/2006, nei procedimenti di VIA o VAS; non è sufficiente il solo carattere ambientale dell'intervento quando tali procedure non ricorrano.
  • Il vizio derivante dalla mancata convocazione di un'amministrazione alla conferenza di servizi non può determinare l'annullamento dell'autorizzazione quando l'amministrazione abbia comunque avuto tempestiva conoscenza del procedimento, abbia avuto la concreta possibilità di partecipare e sia successivamente intervenuto un provvedimento che le abbia assicurato piena interlocuzione, purché l'autorizzazione non resti fondata sul precedente silenzio-assenso.
  • Un'autorizzazione può recepire validamente le prescrizioni contenute nei pareri acquisiti mediante un rinvio generale ed espresso alle prescrizioni, osservazioni e autorizzazioni rilasciate dalle amministrazioni partecipanti, anche senza trascriverle analiticamente nel dispositivo.
  • La valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.P.R. n. 357/1997 richiede la possibile sussistenza di incidenze significative su un sito protetto; la mera vicinanza dell'intervento a siti della Rete Natura 2000, in assenza di elementi concreti sull'incidenza, non è sufficiente a imporre la procedura.
  • Le valutazioni tecniche favorevoli espresse dalle autorità competenti in materia ambientale e sanitaria non possono essere sostituite dal giudice con proprie valutazioni di merito e sono sindacabili solo in presenza di errori evidenti, travisamento, illogicità manifesta, difetto di motivazione o altri specifici indici di inattendibilità.
  • Nel processo amministrativo, il soggetto che vanta un interesse personale, diretto e autonomo all'annullamento dell'atto impugnato non può intervenire ad adiuvandum, ma deve proporre autonoma impugnazione nel rispetto del termine decadenziale.

Come è indicizzato

MaterieImpianti da fonti rinnovabiliVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàAree protette, fauna e floraLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniAmbienteProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaPonderazione degli interessi e interesse pubblicoLegittimazione e interesse a ricorrere

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