Sentenza n. 199/2026 - Pescara, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia - della nota prot. 8196 del 13/05/2020 adottata dal Segretario Generale del Comune di Penne (PE) in riscontro alla diffida ex art. 3 del d.lgs. 20/12/2009, n. 198 - notificata via PEC in data 06/04/2020 - in ordine all'omesso obbligo di legge a provvedere al censimento dell'indirizzo di P.E.C. presso il Registro delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 16, comma 12, d.l. n. 179/2012, gestito dal Ministero della Giustizia, - nonché per la condanna della Amministrazione resistente a provvedere, entro tre giorni, ad ultimare la procedura di censimento dell'indirizzo di Posta Elettronica Certificata presso il Registro delle pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 16, comma 12, del decreto-legge n. 179/2012.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota del Segretario generale del Comune di Penne con cui è stato dato riscontro alla diffida relativa all’omesso censimento dell’indirizzo PEC nel Registro delle pubbliche amministrazioni
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la nota comunale adottata in riscontro alla diffida notificata ai sensi dell’art. 3 d.lgs. 198/2009, contestando l’omesso adempimento dell’obbligo previsto dall’art. 16, comma 12, d.l. 179/2012, convertito dalla l. 221/2012, relativo al censimento dell’indirizzo di posta elettronica certificata del Comune nel Registro delle pubbliche amministrazioni istituito presso il Ministero della giustizia. È stata inoltre proposta una domanda di condanna dell’amministrazione a completare la procedura di censimento entro tre giorni. La domanda cautelare era stata respinta. In vista dell’udienza di merito, il ricorrente ha dichiarato che la pretesa era stata soddisfatta o comunque che era venuta meno la ragione del contenzioso, chiedendo di prendere atto della cessazione della materia del contendere.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., prendendo atto della sopravvenuta dichiarazione del ricorrente e del venir meno della ragione sostanziale della controversia. Il giudice non ha quindi esaminato nel merito la legittimità della nota comunale né la fondatezza dell’obbligo di censimento PEC. Le spese sono state integralmente compensate, in ragione della novità e peculiarità della controversia e dei fraintendimenti intercorsi tra le parti, come risultanti dagli atti e dalla relazione dell’amministrazione.
Norme richiamate
art. 16, comma 12, d.l. 179/2012, convertito dalla l. 221/2012
La disposizione è indicata quale fonte dell’obbligo di formazione e aggiornamento del Registro degli indirizzi PEC delle pubbliche amministrazioni presso il Ministero della giustizia.
art. 3 d.lgs. 198/2009
È la disposizione in base alla quale è stata presentata la diffida relativa all’omesso adempimento dell’obbligo amministrativo.
art. 34, comma 5, c.p.a.
È richiamato quale fondamento della declaratoria di cessazione della materia del contendere conseguente al venir meno della ragione sostanziale della controversia.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata quando, prima della decisione di merito, sopravviene il venir meno della ragione sostanziale della controversia e la parte ricorrente ne dà atto in modo rituale.
- Quando il giudizio si definisce per cessazione della materia del contendere, il giudice non deve esaminare nel merito la legittimità dell’atto impugnato né la fondatezza della domanda di adempimento, salvo le valutazioni necessarie alla decisione sulle spese.
- La novità e la peculiarità della controversia, unite a fraintendimenti reciproci risultanti dagli atti processuali e dalla relazione dell’amministrazione, possono giustificare la compensazione integrale delle spese di giudizio.
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