Cassazione Civile, Ordinanza n. 19441/2026 del 12/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso in favore della società poi fallita per il saldo del corrispettivo dovuto in relazione a un contratto di somministrazione di personale. La società utilizzatrice ha proposto opposizione, deducendo in compensazione un proprio controcredito verso il somministratore, fondato sull'art. 35, comma 2, d.lgs. 81/2015, per avere pagato ai lavoratori somministrati crediti retributivi e contributi, e affermando anche di avere già versato parte dell'importo dovuto all'agenzia di somministrazione. Il Tribunale ha accolto parzialmente l'opposizione, revocando il decreto ingiuntivo e ritenendo ammissibile la compensazione in sede ordinaria; la Corte d'appello ha confermato. Il Fallimento ha quindi ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione degli artt. 24, 52, 56, 93 e 95 l.fall. e degli artt. 32, 151, 155, 201 e 203 CCII, sostenendo che l'eccezione di compensazione non potesse essere proposta nel giudizio ordinario, ma dovesse essere fatta valere esclusivamente nel procedimento di accertamento del passivo, a tutela del contraddittorio fra tutti i creditori.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ribadito l'orientamento consolidato secondo cui, nel giudizio promosso dal curatore per il recupero di un credito del fallito, il convenuto può opporre in via riconvenzionale la compensazione con un proprio controcredito verso il fallimento, perché tale eccezione mira soltanto a paralizzare la pretesa azionata dalla curatela nel giudizio ordinario. La previa ammissione al passivo non è condizione né presupposto processuale per la proponibilità dell'eccezione, che resta invece diversa dalla domanda riconvenzionale diretta a ottenere una pronuncia autonoma di accertamento o condanna. La Corte ha quindi confermato la decisione di merito e condannato il ricorrente alle spese, dando atto anche dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
"violazione degli artt. 24, 52, 56, 93, 95 l.f. (...) e 32, 151, 155, 201 e 203 codice della crisi (...)"
Viene richiamato come parametro del motivo di ricorso per denunciare un preteso errore di diritto nella ritenuta ammissibilità dell'eccezione di compensazione in sede ordinaria.
art. 360-bis, n. 1 c.p.c.
Il ricorso è dichiarato inammissibile perché la questione è coperta da un orientamento di legittimità consolidato e contrario alla tesi del ricorrente.
art. 56 l.fall.
"i creditori hanno diritto di compensare coi loro debiti verso il fallito i crediti che essi vantano verso lo stesso"
La norma è letta nel senso che consente al convenuto, in giudizio ordinario promosso dalla curatela, di eccepire la compensazione come fatto impeditivo della pretesa azionata, senza necessità di preventiva ammissione al passivo, purché si resti nell'ambito dell'eccezione riconvenzionale e non della domanda riconvenzionale.
artt. 93 e ss. l.fall.
La procedura di accertamento del passivo è riservata alle domande di ammissione dei crediti verso la massa e alle domande riconvenzionali che mirano a una pronuncia autonoma favorevole, non all'eccezione di compensazione proposta solo per paralizzare la domanda del curatore.
art. 35, comma 2, d.lgs. 81/2015
È il titolo del controcredito fatto valere dalla società utilizzatrice, che aveva pagato crediti e contributi dei lavoratori somministrati e pretendeva la rivalsa verso il somministratore.
art. 24 l.fall.
È richiamato dal ricorrente nel quadro della pretesa necessità di attrarre la lite nella sede concorsuale, ma la Corte non ne accoglie la lettura estensiva.
art. 52 l.fall.
È richiamato dal ricorrente a sostegno dell'esclusività del concorso, ma la Corte ribadisce che ciò non impedisce l'eccezione di compensazione nel giudizio ordinario promosso dalla curatela.
art. 95 l.fall.
È evocato dal ricorrente nel tentativo di radicare l'accertamento del controcredito nella verifica del passivo.
art. 32 CCII
È tra le norme indicate dal ricorrente nel confronto tra disciplina fallimentare e codice della crisi.
art. 151 CCII
Richiamato dal ricorrente, ma la Corte osserva che il quadro normativo del codice della crisi non ha introdotto una regola di attrazione nella sede concorsuale dell'accertamento di ogni credito opposto in compensazione.
art. 155 CCII
La Corte evidenzia che non contiene la previsione, presente invece nello schema legislativo citato, di attrazione nella sede concorsuale dell'accertamento di ogni credito opposto in compensazione.
art. 201 CCII
Norma menzionata dal ricorrente tra i parametri evocati, senza che la Corte ne ricavi un diverso principio.
art. 203 CCII
Norma menzionata dal ricorrente tra i parametri evocati, senza che la Corte ne ricavi un diverso principio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
"dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento (...) dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato"
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
Richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 d.P.R. 115/2002.
Massime di principio
- Nel giudizio ordinario promosso dalla curatela per il recupero di un credito del fallito, il convenuto può opporre in compensazione un proprio controcredito verso il fallimento come eccezione riconvenzionale, se la finalità è soltanto paralizzare, in tutto o in parte, la domanda attrice.
- La previa domanda di ammissione al passivo del controcredito non è condizione né presupposto processuale per la proponibilità dell'eccezione di compensazione in sede ordinaria.
- La distinzione decisiva è tra eccezione di compensazione, che opera come fatto impeditivo della pretesa della curatela, e domanda riconvenzionale, che invece richiede l'accertamento del credito ai fini del concorso e una pronuncia autonoma favorevole.
- Il sistema concorsuale riserva alla verifica dello stato passivo i crediti fatti valere nei confronti della massa, ma non impedisce che i fatti impeditivi della pretesa azionata dalla curatela siano dedotti davanti al giudice ordinario investito della domanda del curatore.
- Il diritto vivente in materia di compensazione nel processo concorsuale resta fermo anche nel vigore del codice della crisi, non emergendo dalle norme richiamate una regola di attrazione generalizzata dell'accertamento del credito opposto in compensazione nella sede concorsuale.
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