Corte di giustizia, Ordinanza C-503/24
Order of the Court of 4 October 2024. — Puma SE v European Union Intellectual Property Office. — Appeal – Community design – Determination as to whether appeals should be allowed to proceed – Article 170b of the Rules of Procedure of the Court of Justice – Request failing to demonstrate that an issue is significant with respect to the unity, consistency or development of EU law – Refusal to allow the appeal to proceed. — Case C-503/24 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha respinto la domanda di Puma SE volta ad ottenere l’autorizzazione alla prosecuzione del ricorso contro la sentenza del Tribunale in materia di disegni comunitari. Ha ritenuto che la ricorrente non avesse dimostrato, con il grado di specificità richiesto dall’articolo 58a dello Statuto e dagli articoli 170a e 170b del regolamento di procedura, che i motivi sollevassero una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto UE. Conseguentemente, il ricorso non è stato ammesso e Puma è stata condannata a sopportare le proprie spese.
Ricorso per cassazione in materia di disegno comunitario: mancata dimostrazione, nella domanda di autorizzazione, di una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto UE ex articolo 58a dello Statuto e articolo 170b del regolamento di procedura.
La questione giuridica
Se il ricorso per cassazione proposto contro la sentenza del Tribunale in una controversia su un disegno comunitario fosse ammissibile a essere esaminato dalla Corte, in quanto la domanda ex articolo 58a dello Statuto dimostrasse che i motivi di impugnazione sollevavano una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione; in particolare, se le censure relative agli articoli 6, 25, paragrafo 1, lettere b) e d), e 3, lettera a), del regolamento n. 6/2002 avessero tale portata.
Principio di diritto
La Corte non autorizza il ricorso a proseguire quando la domanda ex articolo 58a dello Statuto non dimostra, con argomenti concreti e specifici, che i motivi di impugnazione sollevano una questione di diritto significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione; mere allegazioni generali, o la semplice indicazione di errori di diritto o di motivazione del Tribunale, non sono sufficienti. Nel caso di specie, Puma SE non ha provato che le censure relative alla tutela di un disegno registrato per una parte di prodotto, alla presunta discriminazione tra parti e prodotti finali, o all’articolo 25, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 6/2002, presentassero tale rilevanza, sicché il ricorso non è stato autorizzato a proseguire.
Norme richiamate
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 58a dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 170a del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 170b del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 137 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Regolamento (CE) n. 6/2002
- Articolo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 6/2002
- Articolo 6 del regolamento (CE) n. 6/2002
- Articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 6/2002
- Articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002
- Articolo 25, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 6/2002
Ricorso per cassazione in materia di disegno comunitario: mancata autorizzazione a proseguire
Si tratta di un’ordinanza della Corte di giustizia, resa dalla Camera deputata a decidere se il ricorso possa essere esaminato, nell’ambito di un’impugnazione proposta da Puma SE contro la sentenza del Tribunale in una controversia di nullità relativa a un disegno comunitario. La Corte verifica esclusivamente se la domanda di autorizzazione dimostri che il ricorso solleva una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione.
Fatti e iter processuale
Puma SE chiedeva l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’8 maggio 2024, Puma v EUIPO – Fujian Daocheng Electronic Commerce (Footwear), con cui era stata respinta la sua azione contro la decisione della Terza Commissione di ricorso dell’EUIPO del 21 settembre 2022 in un procedimento di nullità. Il ricorso in cassazione era quindi diretto contro una decisione del Tribunale pronunciata su una controversia in materia di disegni e modelli comunitari.
Quadro normativo applicabile
La Corte richiama innanzitutto il meccanismo di filtro previsto dall’articolo 58a dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, secondo cui i ricorsi avverso decisioni del Tribunale in materia di decisioni di commissioni di ricorso indipendenti dell’EUIPO non proseguono se la Corte non decide preventivamente di autorizzarli. Sono inoltre rilevanti gli articoli 170a e 170b del regolamento di procedura, che impongono al ricorrente di presentare una domanda motivata contenente tutti gli elementi necessari per consentire alla Corte di statuire.
Sul piano sostanziale, le censure di Puma richiamavano il regolamento (CE) n. 6/2002, in particolare gli articoli 3, lettera a), 6, 10, paragrafo 1, e 25, paragrafo 1, lettere b) e d).
Argomentazioni di Puma SE
Puma sosteneva che la sentenza impugnata avrebbe di fatto impedito al titolare di un disegno registrato per una parte di prodotto di opporsi con successo a un disegno registrato per il prodotto finale che riprende identicamente o in modo simile quella parte protetta. Secondo la ricorrente, ciò avrebbe privato il titolare di un rimedio effettivo in sede di nullità, costringendolo a ricorrere solo a un’azione di contraffazione.
Inoltre, Puma affermava che tale impostazione avrebbe determinato una discriminazione de facto a danno delle parti di prodotto rispetto ai prodotti finali, in contrasto con gli articoli 3, lettera a), e 10, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002. Contestava anche il ragionamento del Tribunale circa l’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), e riteneva che la Corte dovesse affrontare la questione della rilevanza, ai fini del carattere individuale ex articolo 6, della portata di protezione del disegno anteriore registrato per una parte di prodotto.
Quanto all’articolo 25, paragrafo 1, lettera d), Puma sosteneva che la combinazione tra la sentenza impugnata e la prassi dell’EUIPO avrebbe portato al risultato per cui il titolare del disegno anteriore, già divulgato prima del deposito del disegno successivo, non potrebbe reagire con successo in nullità contro il disegno posteriore.
Ragionamento della Corte sulla domanda di autorizzazione
La Corte ricorda che spetta al ricorrente dimostrare che il ricorso solleva una o più questioni significative per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. Tale dimostrazione non può risolversi in affermazioni generali o nella mera indicazione che le questioni sarebbero importanti per un settore economico o per una categoria di imprese.
La Corte osserva che la domanda deve indicare in modo chiaro e dettagliato:
- i motivi di impugnazione;
- la questione di diritto posta da ciascun motivo;
- le ragioni specifiche per cui tale questione è significativa ai sensi dell’articolo 58a;
- l’eventuale norma o giurisprudenza asseritamente violata;
- e, se rileva un vizio di motivazione, perché tale vizio incida su una questione di interesse generale per il diritto UE.
Nel caso concreto, pur avendo Puma individuato pretesi errori di diritto e di valutazione del Tribunale, non ha spiegato con il necessario grado di specificità perché tali errori, anche se accertati, sollevassero questioni che trascendessero la controversia individuale e incidessero sull’unità, sulla coerenza o sullo sviluppo del diritto dell’Unione.
La Corte respinge anche l’argomento secondo cui la questione avrebbe rilievo generale perché riguarderebbe la protezione dei disegni per singole parti di prodotto in molti settori economici. Una simile affermazione viene giudicata troppo generica per integrare il requisito richiesto.
Esito e spese
La Corte conclude che la domanda non è idonea a dimostrare la presenza di una questione significativa ai sensi dell’articolo 58a dello Statuto. Di conseguenza, il ricorso non è autorizzato a proseguire.
Quanto alle spese, poiché l’ordinanza è stata adottata prima della notifica del ricorso alla controparte, Puma SE è stata condannata a sopportare le proprie spese.
Principio ricavabile
La domanda di autorizzazione a proporre ricorso per cassazione contro decisioni del Tribunale in materia di EUIPO deve contenere una dimostrazione concreta, specifica e autosufficiente dell’esistenza di una questione rilevante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione; in mancanza di tale dimostrazione, il ricorso viene respinto in limine, anche se il ricorrente lamenta errori di diritto o di motivazione del Tribunale.
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