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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18620/2024 del 13/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso impugnava l'ordinanza del G.I.P. che aveva convalidato il provvedimento del Questore del 11 maggio 2023 che imponeva, oltre al divieto di accesso agli impianti sportivi, l'obbligo di presentarsi presso la Questura all'inizio di ogni partita per 4 anni. La difesa ha sollevato due motivi: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 6, comma 3, della legge n. 401/1989 e dell'art. 178 lett. c) c.p.p., sostenendo che il Pubblico Ministero ha richiesto la convalida oltre il termine di 48 ore dalla notifica del provvedimento (notifica 11/05/2023 ore 10:16; richiesta del P.M. 13/05/2023 ore 13:05); 2) difetto di motivazione circa la necessità e l'urgenza che giustificavano l'adozione della misura.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato e assorbente il primo motivo. Richiamando orientamenti interpretativi, la Corte ha adottato una lettura secondo cui l'inefficacia della misura si determina solo se congiuntamente il P.M. non chiede la convalida entro 48 ore e il G.I.P. non dispone la convalida nelle successive 48 ore, facendo dunque riferimento a un termine complessivo di 96 ore dalla notifica. Nel caso di specie la convalida del G.I.P. è intervenuta oltre le 96 ore (notifica 11/05/2023 ore 10:16; convalida 15/05/2023 ore 10:30), per cui la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha dichiarato l'inefficacia del provvedimento del Questore del 11 maggio 2023 limitatamente all'obbligo di presentazione. La restante prescrizione interdittiva (divieto di accesso agli impianti per 10 anni) è stata ritenuta estranea alla convalida giudiziaria in quanto misura di competenza dell'Autorità di Pubblica Sicurezza.

Norme richiamate

  • legge n. 401 del 1989, art. 6, comma 3

    "il pubblico ministero, se ritiene che sussistano i presupposti di cui al comma 1, entro quarantotto ore dalla notifica del provvedimento ne chiede la convalida al giudice per le indagini preliminari. Le prescrizioni imposte cessano di avere efficacia se il pubblico ministero con decreto motivato non avanza la richiesta di convalida entro il termine predetto e se il giudice non dispone la convalida nelle quarantotto ore successive. Nel giudizio di convalida, il giudice per le indagini preliminari può modificare le prescrizioni di cui al comma 2"

    La Corte interpreta la congiunzione "e" in senso cumulativo, ricavando un termine complessivo di 96 ore dalla notifica entro il quale la convalida del G.I.P. deve intervenire perché la misura non sia inefficace; il mancato rispetto complessivo di tali 96 ore determina l'inefficacia della prescrizione limitatamente alla misura di presentazione, che attiene alla libertà personale

  • decreto-legge n. 14 del 2017, convertito con legge n. 48 del 2017, art. 13, comma 3

    Riferimento normativo parallelo relativo all'obbligo di presentazione presso uffici di polizia; la giurisprudenza citata ha applicato criteri analoghi di computo temporale per la convalida delle misure

  • codice di procedura penale, art. 178 lett. c)

    Richiamato nella doglianza relativa a violazione di termini procedurali e corretto esercizio dell'azione da parte del P.M.; utilizzato per contestare la tempestività della richiesta di convalida

Massime di principio

  • La norma di cui all'art. 6, comma 3, legge 401/1989 è stata interpretata come richiedente un termine complessivo di 96 ore dalla notifica: la convalida del G.I.P. rende efficace la misura se interviene entro tale arco temporale anche se la richiesta del P.M. è stata oltre le prime 48 ore
  • Se la convalida giudiziale interviene oltre le 96 ore dalla notifica, scatta l'inefficacia della prescrizione inerente alla presentazione presso gli uffici di polizia, poiché essa attiene alla libertà personale e richiede la convalida giudiziale
  • Le misure interdittive di competenza dell'Autorità di Pubblica Sicurezza (es. divieto di accesso agli impianti sportivi) restano disciplinate dall'autorità amministrativa e non sono disciplinate dalla convalida giudiziale prevista per le misure che incidono sulla libertà personale
  • In situazioni analoghe è essenziale accertare con precisione i timestamp di notifica, della richiesta del P.M. e della convalida del giudice: anche piccoli scarti temporali possono determinare l'inefficacia della misura di presentazione
  • La difesa può proporre, oltre al profilo temporale, censure sul difetto di motivazione circa necessità e urgenza; anche se nel caso concreto questo motivo è stato assorbito, rimane una via di attacco utile in altre ipotesi

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