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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34933/2025 del 27/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza del Tribunale di Roma che, in esito al rinvio disposto dalla Sesta sezione della Corte di cassazione, aveva disposto la rettifica del rendiconto di gestione approvato dall'amministratore giudiziario nella procedura di prevenzione a carico di Francesco Filippone. Mercuri contestava la mancata rendicontazione di uscite per circa €25.850,38 e la destinazione di alcune spese (bonifici a consorzio Maya, Telepass, parcelle legali) ritenute non correlate alla gestione dell'azienda e chiedeva la restituzione dei frutti civili. Calvi denunciava l'attribuzione contabile dei canoni di locazione riscossi durante la procedura alla gestione dell'impresa di Formichella anziché alla sua ditta, chiedendo la riclassificazione e la restituzione di €54.000 e la corretta imputazione di €72.000 riscossi da ottobre 2017 a ottobre 2020. Formichella, terzo interessato, deduceva che la pretesa di un incremento patrimoniale di €54.000 era infondata perché basata su registrazioni contabili non corrispondenti a incassi reali e che l'impresa era stata restituita in dissesto economico.

La decisione

Tutti i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. La Corte ha ritenuto che molte delle censure fossero precluse dal precedente giudizio di legittimità (sentenza rescindente) o consistessero in doglianze di merito e fatti non sindacabili in sede di legittimità sul rendiconto ex art. 43 d.lgs. 159/2011. Si è ribadito che il giudizio sul rendiconto verifica la completezza e regolarità formale delle voci (importi pagati e riscossi, descrizione dei cespiti, saldo) e non la responsabilità dell'amministratore; in presenza di irregolarità il giudice deve invitare l'amministratore a sanare il conto. In conformità al rinvio della Sesta sezione, il Tribunale aveva correttamente ordinato la rettifica: ha disposto l'inserimento a credito in favore della ditta di Mercuri e la restituzione di €12.000 dall'Agenzia dei beni sequestrati a Mercuri; ha inserito a credito nella contabilità della Calvi l'importo di €54.000 e ordinato a Formichella la restituzione alla Calvi. Le doglianze di merito circa proporzione e giustificazione delle spese sono state ritenute inammissibili in questa sede. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e alla somma di €3.000.

Norme richiamate

  • art. 43 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    Il giudizio sul rendiconto ex art. 43 verifica la completezza e regolarità formale delle voci di conto (importi pagati e riscossi, descrizione dei cespiti, saldo). Non è volto ad accertare la responsabilità dell'amministratore; in presenza di irregolarità il giudice deve invitare l'amministratore a sanare il rendiconto e non può semplicemente non approvarlo.

  • art. 41 d.lgs. 159/2011

    Attribuisce al giudice delegato competenze relative all'autorizzazione dell'attività dell'amministrazione giudiziaria (es. proseguimento dell'attività produttiva, autorizzazioni di gestione). Le scelte deliberate nell'esercizio di tali poteri non sono suscettibili di rinnovata valutazione in sede di approvazione del rendiconto, salvo i limiti del mandato di rinvio.

Massime di principio

  • Il giudizio di approvazione del rendiconto ai sensi dell'art. 43 d.lgs. 159/2011 ha natura essenzialmente formale: il tribunale verifica completezza e regolarità delle voci contabili e, se riscontrate irregolarità, deve invitare l'amministratore a sanarle piuttosto che diniegare l'approvazione per questioni di merito.
  • Questioni che attengono alla proporzione delle spese sostenute, alla diligenza dell'amministratore o alla valutazione di merito sulle singole scelte gestorie non sono normalmente sindacabili in sede di legittimità sul rendiconto e richiedono la valutazione di fatti e elementi di prova non risolvibili in questa sede.
  • Le questioni già decise in un precedente giudizio di legittimità (c.d. preclusione/res iudicata di legittimità) non possono essere ri-proposte: il giudizio di rinvio deve attenersi al thema decidendum delimitato dalla pronuncia rescindente.
  • Se canoni o proventi sono stati effettivamente riscossi e contabilizzati a favore di una ditta diversa da quella formalmente titolare, il giudice può disporre la riclassificazione contabile e l'eventuale restituzione del corrispondente importo alla ditta formale beneficiaria, salvo specifiche ragioni che dimostrino l'irrilevanza degli incassi.
  • Le contestazioni che mirano ad attribuire responsabilità patrimoniali all'amministratore o a terzi per cattiva gestione non trovano nel giudizio sul rendiconto la sede appropriata per diventare oggetto di accertamento giudicato: tali profili devono essere affrontati con strumenti processuali idonei (azioni di responsabilità, procedimenti penali o civili autonomi).

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