Cassazione Penale, Sentenza n. 11957/2024 del 21/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Torino che lo aveva riconosciuto colpevole di due episodi di furto aggravato: capo A - sottrazione di beni nel nosocomio presso il quale era ricoverato (aggravante "su cosa esistente in pubblico ufficio"); capo B - sottrazione di un telefono cellulare di proprietà di altro ricoverato (originariamente contestato come ricettazione). La difesa propone tre motivi: (1) violazione degli artt. 521 e 522 c.p.p. e delle norme sostanziali perché la corte avrebbe attribuito impropriamente l'aggravante prevista dall'art. 625, comma 1, n. 7), estendendola a un bene personale del degente e modificando l'accusa in modo pregiudizievole; (2) erronea applicazione della recidiva ex art. 99 c.p., nonostante la remota e diversa natura dei precedenti; (3) errata esclusione della continuazione tra i reati in esame e una precedente sentenza del Tribunale di Enna (contestando che la corte abbia fatto riferimento a una sentenza diversa, del Tribunale di Ivrea).
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso in tutti i motivi. Sul primo punto ha ritenuto corretta la qualificazione del furto come aggravato ai sensi dell'art. 625, comma 1, n. 7), perché le strutture ospedaliere rientrano nella nozione di "uffici o stabilimenti pubblici" e i beni personali del degente, se presenti e destinati all'uso quotidiano in ospedale, sono comunque tutelati con l'aggravante. Ha escluso che vi sia stata una modifica dell'imputazione tale da ostacolare la difesa. Sul secondo motivo ha ritenuto adeguata la motivazione circa la recidiva, valutando i precedenti e la perdurante inclinazione alla delinquenza; la diversità e la risalenza temporale non hanno impedito l'applicazione della recidiva in base alla motivazione resa. Sul terzo motivo ha qualificato come mero errore materiale la citazione del Tribunale di Ivrea anziché di Enna: dalla motivazione risulta che la corte aveva effettivamente valutato la pronuncia rilevante (di Enna) e aveva motivato correttamente l'esclusione della continuazione, valorizzando la divergenza geografica e altri elementi. Conseguentemente il ricorso è respinto e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 625, comma 1, n. 7), cod. pen.
L'aggravante "su cosa esistente in ufficio o stabilimento pubblico" è stata interpretata dalla Corte come applicabile anche alle strutture ospedaliere; comprende non solo beni pertinenti all'attrezzatura dell'ente ma anche beni di proprietà privata presenti e connessi all'uso quotidiano nell'ambito del servizio pubblico.
art. 648, cod. pen.
Riferimento originario alla ricettazione per il secondo episodio, ma la valutazione ha riguardato la natura del bene e il contesto ospedaliero ai fini dell'aggravante per furto.
artt. 521 e 522, cod. proc. pen.
La Corte ha richiamato il principio secondo cui una modifica dell'accusa è rilevante solo se pregiudica la possibilità di difesa; nel caso non si è ritenuta lesiva la ricostruzione fatta in appello.
art. 99, cod. pen.
La recidiva può essere applicata anche in presenza di precedenti risalenti o di natura diversa, purché il giudice motivi specificamente la persistente inclinazione del reo alla delinquenza; tale onere è stato ritenuto assolto.
art. 81, comma secondo, cod. pen.
In tema di continuazione la Corte valuta identità del bene giuridico, contiguità temporale e circostanze obiettive; la divergenza geografica e gli elementi concreti hanno giustificato l'esclusione della continuazione.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Norme processuali invocate per i motivi di cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione); la Corte ha ritenuto infondati i rilievi formulati.
Massime di principio
- Una struttura ospedaliera può essere qualificata come "ufficio o stabilimento pubblico" ai fini dell'aggravante prevista dall'art. 625, comma 1, n. 7), e ciò si estende anche ai beni di proprietà privata presenti e destinati all'uso quotidiano del degente.
- La modifica o estensione dell'imputazione non costituisce automaticamente vizio degli artt. 521-522 c.p.p.: è necessaria una modifica tale da pregiudicare concretamente la possibilità di difesa dell'imputato.
- L'applicazione della recidiva ex art. 99 c.p. richiede motivazione specifica sul carattere persistente della propensione criminale; la remota risalenza o la diversa natura dei precedenti non escludono automaticamente la recidiva se il complesso del casellario giudiziale indica persistenza.
- Errori materiali nella motivazione (es. citazione errata di una sentenza) non invalidano la decisione se dalla motivazione emerge chiaramente quale pronuncia è stata effettivamente valutata e il relativo ragionamento sostanziale.
- Per escludere la continuazione tra reati occorre valutare identità del bene giuridico tutelato, contiguità temporale e territoriale e altre circostanze: la divergenza geografica e differenze fattuali possono giustificare l'esclusione della continuazione.
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