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Sentenza

Sentenza n. 1864/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) n. 615/2023, resa tra le parti, nel giudizio proposto al T.A.R. di Brescia per l'annullamento del provvedimento emesso dal Questore della Provincia di Mantova il 24.12.2019, con il quale era stata disposta, ai sensi dell'art.100 del T.U.L.P.S., la sospensione delle autorizzazioni che fanno riferimento alla società -OMISSIS- con sede in -OMISSIS- nei locali individuati dall'insegna “-OMISSIS-”, con decorrenza immediata dalla data di notifica, avvenuta il medesimo 24.12.2019 a mezzo della Stazione Carabinieri di -OMISSIS- (provvedimento così identificato: -OMISSIS-).

Giustizia amministrativa202402102

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sospensione per quindici giorni delle autorizzazioni relative alla gestione di una discoteca, adottata dal Questore ai sensi dell'art. 100 T.U.L.P.S.

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato la sentenza del TAR Lombardia, sezione staccata di Brescia, che aveva respinto il ricorso contro il provvedimento del Questore di Mantova del 24 dicembre 2019. Con il primo motivo d'appello ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 100 T.U.L.P.S., sostenendo che mancassero i presupposti per la sospensione perché si trattava di un unico episodio, non caratterizzato da gravità tale da costituire fonte di pericolo, e perché il provvedimento era stato adottato con modalità d'urgenza. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento e delle garanzie partecipative previste dalla legge n. 241/1990, nonché il difetto di motivazione, ritenuta meramente stereotipata. La vicenda riguardava controlli presso la discoteca dai quali erano emerse l'inefficienza delle misure adottate per impedire la vendita di alcolici a minori e la presenza di un rischio di circolazione e consumo di marijuana all'interno del locale. La società ha inoltre richiamato l'assoluzione penale del proprio legale rappresentante.

La decisione

L'appello è stato respinto e la sentenza del TAR è stata confermata. Il Consiglio di Stato ha qualificato la sospensione prevista dall'art. 100 T.U.L.P.S. come misura preventiva, non sanzionatoria, diretta a tutelare anticipatamente la sicurezza pubblica e l'incolumità dei clienti e del pubblico. Il potere del Questore è esercitabile in presenza di un mero pericolo per il bene protetto e non richiede né la reiterazione degli episodi né l'accertamento di una responsabilità del titolare della licenza. È sufficiente un chiaro collegamento tra i fatti rilevati e l'attività del pubblico esercizio. Nel caso concreto, l'inefficienza delle misure predisposte dalla società per prevenire la vendita di alcolici ai minori e per scoraggiare la circolazione e il consumo di sostanze stupefacenti giustificava la sospensione, ritenuta ragionevole e proporzionata in relazione alla graduazione delle misure preventive. L'assoluzione penale del legale rappresentante è stata ritenuta irrilevante, poiché la misura non presuppone l'imputabilità dei fatti al titolare. Il giudice ha inoltre ritenuto giustificata l'omissione della comunicazione di avvio del procedimento, in ragione della natura urgente e cautelare della misura e dell'esigenza di prevenzione, resa particolarmente attuale dal periodo delle festività natalizie. Le spese di giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 100 T.U.L.P.S.

    oltre i casi indicati dalla legge, il questore può sospendere la licenza di un esercizio nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini; qualora si ripetano i fatti che hanno determinato la sospensione, la licenza può essere revocata

    La sospensione è una misura preventiva e non sanzionatoria, esercitabile in presenza di un mero pericolo per la sicurezza pubblica. Non richiede la reiterazione degli episodi né l'accertamento della responsabilità del titolare della licenza, purché sussista un chiaro collegamento tra i fatti e l'attività del pubblico esercizio.

  • legge n. 241/1990

    Le garanzie partecipative possono essere derogate quando la natura urgente e cautelare del provvedimento renda necessaria una procedura celere, in presenza di concrete esigenze di prevenzione della sicurezza pubblica.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    La disposizione è richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità della parte appellante.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    La disposizione è richiamata, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, quale base per l'oscuramento delle generalità della parte appellante.

Massime di principio

  • La sospensione della licenza prevista dall'art. 100 T.U.L.P.S. ha natura preventiva e non sanzionatoria: è diretta a impedire situazioni di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica e può essere adottata senza accertare una responsabilità soggettiva del titolare dell'esercizio.
  • L'esercizio del potere di sospensione ex art. 100 T.U.L.P.S. non presuppone la reiterazione dei fatti né una pluralità di episodi, purché gli accertamenti evidenzino un pericolo concreto e sussista un chiaro collegamento tra i fatti rilevati e l'attività del pubblico esercizio.
  • Gli accertamenti dell'autorità di pubblica sicurezza possono fondare la sospensione preventiva anche quando i fatti non siano specificamente imputabili al titolare della licenza; l'assoluzione penale del legale rappresentante non esclude, di per sé, la legittimità della misura preventiva.
  • La discrezionalità del Questore nell'applicazione dell'art. 100 T.U.L.P.S. è sindacabile dal giudice amministrativo in presenza di macroscopici travisamenti dei fatti, erronea istruttoria o patente difetto di motivazione; nell'esercizio del potere deve essere rispettato il principio di proporzionalità, mediante la scelta di una misura adeguata rispetto al pericolo accertato.
  • La comunicazione di avvio del procedimento può essere omessa per l'adozione della sospensione ex art. 100 T.U.L.P.S. quando la natura urgente e cautelare della misura e le concrete esigenze di prevenzione della sicurezza pubblica richiedano una procedura immediata.

Come è indicizzato

MateriePubblici esercizi e somministrazioneOrdine e sicurezza pubblicaPartecipazione al procedimento
RamiCommercio e attività produttiveAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaPartecipazione procedimentalePonderazione degli interessi e interesse pubblico

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