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Sentenza

Sentenza n. 129/2026 - Napoli, Sezione 4

per l'annullamento e/o la declaratoria di inefficacia - del provvedimento del Comune di Sant'Agata de' Goti prot. n. 10877 del 28.06.2022, n. 7090 del 19.04.2022, in pari data, notificato in pari data; - del provvedimento del Comune di Sant'Agata de' Goti prot. n. 13730 del 24.8.2022 (notificato con raccomandata 13454810638-8) confermativo di quello sopra indicato; e per l'accertamento della consolidata e piena efficacia della SCIA presentata dai ricorrenti e acquisita agli atti del Comune di Sant'Agata de' Goti con prot. 7090 del 19.04.2022.

Giustizia amministrativa202204190

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento comunale di dichiarazione di inefficacia della SCIA edilizia in sanatoria e successivo atto confermativo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento con cui il Comune ha inibito gli effetti della SCIA presentata per regolarizzare difformità edilizie relative a un immobile sottoposto a vincolo paesaggistico, nonché il successivo atto confermativo, chiedendo anche l'accertamento della piena efficacia della SCIA. Con il primo motivo hanno dedotto la violazione dell'art. 19, commi 4 e 6-bis, l. 241/1990 e dell'art. 37 d.P.R. 380/2001, sostenendo che il provvedimento inibitorio fosse intervenuto oltre il termine di trenta giorni e che, pertanto, gli effetti della SCIA si fossero consolidati. Hanno inoltre sostenuto che, qualora l'atto fosse stato qualificato come autotutela, esso sarebbe stato illegittimo per mancanza dei presupposti e delle garanzie dell'art. 21-nonies l. 241/1990. Con il secondo motivo hanno dedotto eccesso di potere per difetto di istruttoria e illogicità della motivazione, nonché violazione degli artt. 136 e 149 d.lgs. 42/2004, dell'art. 2 d.P.R. 31/2017 e dell'art. 34-bis d.P.R. 380/2001. In particolare, hanno contestato l'applicabilità del D.M. 28 marzo 1985 e dell'art. 136, comma 1, lett. c), d.lgs. 42/2004 all'immobile, sostenendo che il decreto ministeriale riguardasse altri comuni e che mancasse uno specifico provvedimento dichiarativo di notevole interesse pubblico. Hanno inoltre affermato che le opere rientrassero nelle fattispecie A.1 e A.2 dell'allegato A al d.P.R. 31/2017, esenti dall'autorizzazione paesaggistica.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, trattandosi di interventi su immobile sottoposto a vincolo paesaggistico, la SCIA edilizia non produce effetti in assenza della presupposta autorizzazione paesaggistica. Il termine ordinario di trenta giorni non decorreva quindi nei termini prospettati dai ricorrenti, dovendosi applicare la disciplina dell'art. 23, commi 3 e 4, d.P.R. 380/2001, richiamata implicitamente dal Comune. L'atto impugnato non costituiva esercizio di autotutela, ma dichiarazione di inefficacia della SCIA; non era pertanto necessaria la valutazione dell'interesse pubblico alla rimozione degli effetti né il rispetto dell'art. 21-nonies l. 241/1990. Il secondo motivo è stato respinto perché il vincolo paesaggistico risultava imposto dal D.M. 28 marzo 1985. Le opere rilevanti ai fini dell'inibitoria erano la sostituzione di finestre con porte e persiane e, soprattutto, la realizzazione di una pensilina raccordata al lastrico solare con effetto portico. Quest'ultima, per estensione sull'intera facciata e per emersione dalla sagoma dell'edificio, presentava un impatto non irrilevante sul prospetto esterno e non poteva beneficiare dell'esenzione prevista dai punti A.1 e A.2 dell'allegato A al d.P.R. 31/2017. Le esenzioni regolamentari devono essere interpretate restrittivamente e in conformità al d.lgs. 42/2004, senza applicazioni analogiche estensive, e riguardano soltanto interventi di lieve entità non idonei a pregiudicare i valori paesaggistici tutelati. Il dispositivo respinge il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento di € 2.000,00 oltre accessori; la motivazione menziona la natura interpretativa delle questioni, ma il dispositivo pone comunque le spese a carico della parte ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 19, commi 3, 4 e 6-bis l. 241/1990

    La disciplina dei termini per l'esercizio dei poteri sulla SCIA non comporta il consolidamento degli effetti quando la SCIA edilizia riguardi un immobile sottoposto a vincolo e manchi il presupposto autorizzatorio paesaggistico.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    Non trova applicazione quando l'amministrazione non rimuove in autotutela gli effetti di una SCIA già efficace, ma ne dichiara l'inefficacia originaria per mancanza dell'autorizzazione paesaggistica necessaria.

  • art. 22, comma 6, d.P.R. 380/2001

    Gli interventi su immobili sottoposti a tutela paesaggistica sono subordinati al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalla normativa di tutela.

  • art. 23, commi 3 e 4, d.P.R. 380/2001

    Nel caso dei vincoli ... la SCIA ... non produce effetti ... In caso di esito non favorevole, la denuncia è priva di effetti.

    La SCIA edilizia relativa a interventi su immobili vincolati non produce effetti in assenza dell'atto di assenso paesaggistico o quando l'esito del procedimento di tutela sia non favorevole; il termine di trenta giorni decorre dal rilascio dell'atto di assenso o dall'esito della conferenza di servizi.

  • art. 136, comma 1, lett. c), d.lgs. 42/2004

    Costituisce il riferimento normativo della tutela paesaggistica applicabile all'immobile, secondo il vincolo imposto dal D.M. 28 marzo 1985.

  • art. 149 d.lgs. 42/2004

    È richiamato nel quadro della disciplina delle esenzioni dall'autorizzazione paesaggistica, da interpretare in conformità alla finalità di tutela del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

  • art. 2 d.P.R. 31/2017

    È richiamato quale base della disciplina regolamentare degli interventi esonerati o sottoposti ad autorizzazione paesaggistica semplificata.

  • punti A.1 e A.2 dell'allegato A al d.P.R. 31/2017

    A.1. Opere interne che non alterano l'aspetto esteriore degli edifici ...; A.2. interventi sui prospetti o sulle coperture degli edifici ...

    Le fattispecie di esenzione non comprendono opere esterne di impatto non lieve, come una pensilina estesa lungo l'intera facciata ed emergente dalla sagoma dell'edificio; il punto A.2 non consente comunque l'esenzione per interventi che interessino, nei casi indicati, beni vincolati ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere a), b) e c), d.lgs. 42/2004.

  • art. 34-bis d.P.R. 380/2001

    È stato invocato dai ricorrenti, ma il giudice ha ritenuto che la qualificazione dell'opera come tolleranza esecutiva non escludesse la necessità dell'autorizzazione paesaggistica.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Disciplina la trattazione da remoto dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

Massime di principio

  • La SCIA edilizia relativa a un immobile sottoposto a vincolo paesaggistico non produce effetti in assenza della presupposta autorizzazione paesaggistica o dell'atto di assenso richiesto dalla disciplina di tutela.
  • Quando l'amministrazione dichiara l'inefficacia originaria di una SCIA edilizia per mancanza di un presupposto necessario, non esercita il potere di annullamento d'ufficio e non è quindi soggetta ai presupposti e alle garanzie dell'art. 21-nonies l. 241/1990.
  • Per gli interventi edilizi sottoposti a vincolo paesaggistico, il termine ordinario per l'esercizio dei poteri inibitori della SCIA decorre secondo la disciplina speciale dell'art. 23, commi 3 e 4, d.P.R. 380/2001, ossia dal rilascio dell'atto di assenso o dall'esito della conferenza di servizi quando l'assenso non sia allegato.
  • Le esenzioni dall'autorizzazione paesaggistica previste dall'allegato A al d.P.R. 31/2017, aventi natura regolamentare, devono essere interpretate restrittivamente e in modo conforme al d.lgs. 42/2004; non è consentita un'interpretazione analogica estensiva.
  • Un'opera esterna che si estenda lungo l'intera facciata e emerga dalla sagoma dell'edificio, come una pensilina di significativo impatto, non rientra tra gli interventi di lieve entità esonerati dall'autorizzazione paesaggistica, anche se funzionale alla protezione dagli agenti atmosferici.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziAutorizzazione paesaggisticaInvalidità del provvedimento
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazionePrincipio di legalità e tipicitàProporzionalità e ragionevolezzaEccesso di potere

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