Sentenza del 17/03/2021 n. 7427 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia aveva notificato tre avvisi di accertamento per gli anni 2006-2008 contestando redditi di impresa non dichiarati derivanti da provvigioni pagate 'in nero' mediante versamenti su conto corrente presso un istituto di credito sammarinese e prelievi con bancomat. Il contribuente impugnò sostenendo l'assenza di prova dell'intestazione del conto e l'inidoneità della documentazione raccolta. Il giudice di primo grado rigetto' il ricorso; la CTR Abruzzo accolse l'appello ritenendo insufficiente la catena probatoria, l'inidoneità della documentazione extracontabile e l'assenza di prova dell'esistenza della carta bancomat. L'Agenzia ricorse in Cassazione denunciando che la CTR non aveva valutato adeguatamente gli elementi presuntivi nei requisiti di gravita', precisione e concordanza e aveva omesso di decidere sulla questione della territorialita' dell'IVA.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso (il terzo e' assorbito), ritenendo che la Commissione regionale non abbia compiuto una valutazione complessiva e motivata degli elementi presuntivi prodotti dall'Amministrazione (mastrini, estratti e documentazione rinvenuta nei plichi, comunicazioni di bonifico e schede contabili) ai fini della ricostruzione di redditi 'in nero', e non abbia statuizione sulla questione rilevante della territorialita' dell'IVA. La sentenza della CTR e' stata cassata e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese di lite.
Norme richiamate
Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 39, comma 1, lettera d)
Consente all'Amministrazione di desumere l'inesistenza di componenti attive o passività sulla base di presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti; richiede che il giudice di merito valuti singolarmente e complessivamente tali elementi e ne dia adeguata motivazione.
Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 7, comma 3
Norma in tema di territorialita' dell'IVA per le intermediazioni di servizi; la questione e' stata ritenuta rilevante e non decisa dalla CTR, pertanto la Cassazione ha disposto il rinvio per una pronuncia anche su questo punto.
Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 54
Richiamata nella parte generale sulla possibilita' di utilizzare presunzioni nell'accertamento IVA, analogamente all'art. 39 del DPR 600/1973.
Codice civile, articolo 2697
Principio sul riparto dell'onere della prova; in materia tributaria l'uso di indizi gravi, precisi e concordanti puo' spostare l'onere probatorio sul contribuente.
Codice civile, articolo 2729
Disciplina delle presunzioni in generale; la Corte richiama il criterio che il giudice deve valutare l'idoneita' inferenziale degli elementi indiziari considerandoli nella loro globalita'.
Codice di procedura civile, articolo 360
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; qui utilizzata per contestare vizi di motivazione e omesso esame di questione rilevante (numeri 3, 4 e 5 rubricati nel ricorso).
Massime di principio
- In accertamenti induttivi fiscali gli elementi extracontabili (mastrini, appunti, brogliacci) e documenti rinvenuti possono costituire prova indiziaria valida se, considerati nel loro complesso, risultano gravi, precisi e concordanti.
- Il giudice di merito e' tenuto a valutare singolarmente e complessivamente gli elementi presuntivi e a motivare esplicitamente il risultato della loro valutazione; una motivazione generica o lacunosa integra vizio di legge impugnabile in cassazione.
- La presenza di lacune nella "catena" di controlli o l'assenza di singoli elementi (es. identificazione fisica della carta bancomat) non rendono automaticamente inutilizzabile la prova se l'insieme degli indizi soddisfa i requisiti richiesti dalla legge.
- Una volta che l'Amministrazione fornisce indizi idonei, l'onere di provare l'insussistenza dei fatti contestati puo' spostarsi sul contribuente, che deve fornire la prova contraria in modo adeguato.
- Se il contribuente solleva questioni giuridiche rilevanti e specifiche (es. territorialita' dell'IVA), il giudice di merito deve esaminarle e decidere; la mancata pronuncia su punto decisivo comporta cassazione e rinvio.
- In caso di valutazione di presunzioni, la Corte che giudica in sede di gravame non puo' limitarsi a riformare la motivazione senza effettuare una valutazione coerente e complessiva degli indizi; la decisione deve evidenziare la congruita' logica delle inferenze compiute.
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