Cassazione Penale, Sentenza n. 26517/2024 del 05/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello di Palermo che aveva confermato la condanna per reati edilizi (art. 44 lett. c) e art. 95 del DPR 380/01). Sosteneva che le opere contestate erano riconducibili a ristrutturazione di un rudere esistente (regolarmente accatastato) e non a nuova costruzione: il fabbricato sarebbe esistito, seppure in condizioni precarie, con consistenza identificabile anche tramite annotazione catastale e testimonianze che descrivevano lavori di ripristino di mura perimetrali. Contestava inoltre la motivazione della Corte come contraddittoria e illogica, affermando che gli interventi erano riparazioni/sistemazioni senza aumento di cubatura o variazione di sagoma e che la procedura di accatastamento non era stata adeguatamente considerata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancato puntuale confronto con le argomentazioni dei giudici di merito. Ha confermato il principio secondo cui per qualificare un intervento come ristrutturazione su "rudere" è necessario poter accertare con data certa la preesistente consistenza planovolumetrica dell'organismo edilizio (volumetria, altezza, struttura, ecc.), sulla base di dati oggettivi e verificabili (documentazione fotografica, cartografie, riscontri dimensionali, ecc.). Considerando che nei giudizi di merito non risultava possibile individuare tali caratteristiche e che il ricorrente non ha prodotto o allegato elementi tecnici idonei a dimostrarle, la Suprema Corte ha ritenuto corretto il trattamento come opere di nuova costruzione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle Ammende in via equitativa, oltre agli oneri di legge.
Norme richiamate
DPR 380/2001, art. 3 comma 1 lettera d)
La nozione di "ristrutturazione" richiede l'esistenza di un immobile di riferimento la cui "consistenza" (volumetria, altezza, struttura complessiva, ecc.) sia dimostrabile. In mancanza di elementi certi che identifichino le caratteristiche planovolumetriche del preesistente, non si può configurare l'ipotesi di ristrutturazione.
DPR 380/2001, art. 9-bis
Richiamato nel motivo di impugnazione dal ricorrente come elemento di valutazione tecnico-amministrativa; la Corte ha valutato che l'annotazione catastale da sola non è sufficiente a dimostrare la consistenza planovolumetrica richiesta dalla norma sulla ristrutturazione.
DPR 380/2001, art. 44 lett. c) e art. 95
Articoli richiamati in relazione ai reati edilizi contestati e alla responsabilità penale per opere realizzate in difformità/assenza di titolo. La sentenza di merito ha ritenuto configurate opere di nuova costruzione non coperte da ristrutturazione legittima.
Codice procedura penale, art. 606 comma 1 lett. b)
Fondamento del primo motivo di ricorso (vizi di motivazione): la Cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile per mancato e puntuale confronto con le argomentazioni dei giudici di merito.
Codice procedura penale, art. 616
Norma richiamata per l'onere delle spese processuali: la Corte ha disposto che il ricorrente sostenga le spese del procedimento, essendo il ricorso dichiarato inammissibile.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
Richiamata in relazione alla valutazione della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte ha ritenuto non sussistere motivo per escludere la misura equitativa (versamento alla Cassa delle Ammende) pur non ritenendo il ricorso presentato con colpa grave.
Massime di principio
- Per qualificare interventi come "ristrutturazione" su un rudere è necessario provare oggettivamente la preesistente consistenza planovolumetrica (volumi, altezze, sagome, strutture); la mera annotazione catastale non è di per sé sufficiente.
- La prova della consistenza pregressa deve fondarsi su elementi certi e verificabili: documentazione fotografica, cartografie, riscontri dimensionali o altra documentazione tecnico-amministrativa dettagliata (relazione tecnica, pratiche edilizie antecedenti, ecc.).
- In sede di impugnazione in Cassazione è essenziale un confronto puntuale e specifico con le motivazioni dei giudici di merito; ricostruzioni generiche o affermazioni non corredate da prove tecniche rischiano l'inammissibilità.
- Il difensore deve allegare e valorizzare tempestivamente ogni documento tecnico-amministrativo (relazioni tecniche, planimetrie, visure catastali corredate da elementi probatori) già nei gradi di merito e in cassazione se necessario.
- L'assenza di elementi che permettano di ricostruire la fisionomia originaria dell'opera porta a qualificare gli interventi come nuove costruzioni, con conseguente responsabilità per violazioni delle norme edilizie.
- Le decisioni della Corte di Cassazione richiamano costantemente il principio del massimo rigore nella verifica della preesistenza: le valutazioni soggettive o stime non documentate sono insufficienti.
- Se si ritiene che l'accatastamento sia stato determinante, è opportuno produrre la documentazione catastale completa e le eventuali comunicazioni/contestazioni del Comune, per dimostrare la corrispondenza tra stato di fatto e registrazioni.
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