Cassazione Penale, Sentenza n. 16321/2024 del 18/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha dichiarato inammissibile la detenzione domiciliare e ha negato l'affidamento in prova e la semilibertà. Denuncia violazione di legge e vizio di motivazione: a) sostiene di aver adempiuto alle obbligazioni risarcitorie (rinuncia del credito estorsivo, accettazione delle vittime, pagamento delle spese di parte civile), per cui non sarebbero richieste ulteriori misure risarcitorie; b) contesta che sussistano collegamenti con la criminalità organizzata, affermando irreprensibilità post-reato e assenza di appartenenza a clan; c) ritiene che l'entrata in vigore del d.l. n.162/2022 abbia modificato le preclusioni e dunque tolto la assoluta inammissibilità della detenzione domiciliare per i reati del catalogo 4-bis.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha rigettato le censure. Ha ritenuto che: 1) il requisito dell'adempimento delle obbligazioni civili, imposto dal nuovo art. 4-bis, comma 1-bis, è valutato indipendentemente dal fatto che le vittime si siano costituite parte civile o abbiano proseguito l'azione civile; spetta al condannato attivarsi per offrire riparazione a tutte le parti offese, incluse le voci non patrimoniali; 2) il Tribunale ha correttamente rilevato l'insufficienza degli elementi a comprovare la recisione dei collegamenti con il contesto mafioso, anche alla luce dei risultati dell'osservazione scientifica della personalità; 3) l'art. 47-ter, comma 1-bis, Ord. pen. preclude la detenzione domiciliare in presenza di una condanna irrevocabile per un reato ricompreso nel catalogo di cui all'art. 4-bis, senza che rilevino, ai fini della preclusione, la collaborazione con la giustizia o l'assenza di collegamenti mafiosi. Conseguentemente la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare alla Cassa delle ammende la somma di euro 3.000 per colpa relativa all'impugnazione.
Norme richiamate
legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario)
La Corte interpreta il nuovo comma come condizione che richiede al reo, in mancanza di collaborazione utile, la dimostrazione dell'adempimento delle obbligazioni civili e di elementi idonei a provare la cessata pericolosità; l'adempimento deve riguardare tutte le parti lese e comprendere anche il danno non patrimoniale, quando previsto.
Ordinamento penitenziario
La disposizione che esclude la detenzione domiciliare rinvia al solo 'catalogo' dei reati dell'art. 4-bis: la condanna irrevocabile per un reato del catalogo costituisce di per sé preclusione alla detenzione domiciliare, indipendentemente dall'assenza di collegamenti mafiosi o dall'eventuale collaborazione.
decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, conv. dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199
Le modifiche introdotte non mutano l'interpretazione che la preclusione contemplata dall'art. 47-ter, comma 1-bis, operi con riferimento al solo elenco dei reati di cui all'art. 4-bis; quindi l'entrata in vigore del d.l. non elimina l'effetto preclusivo per la detenzione domiciliare in caso di condanna per reati del catalogo.
codice di procedura penale
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali; la Corte ha applicato l'art. 616 per condannare il ricorrente alle spese.
giurisprudenza costituzionale
Corte cost., sentenza n. 186 del 2000
Richiamata in relazione alla possibilità di imporre una sanzione pecuniaria (versamento alla Cassa delle ammende) per l'irritualità e colpa dell'impugnazione.
Massime di principio
- Quando l'accesso a misure alternative è subordinato all'adempimento delle obbligazioni civili, grava sul condannato l'onere di attivarsi per offrire riparazione a tutte le parti lese; la mancata costituzione o azione civile delle vittime non equivale automaticamente a rinuncia.
- Il risarcimento dovrà comprendere, se rilevante, anche il danno non patrimoniale. Basta quindi un'adeguata offerta riparatoria complessiva per soddisfare il requisito previsto dall'art. 4-bis, comma 1-bis.
- La valutazione della recisione dei collegamenti con la criminalità organizzata è sensibile agli esiti dell'osservazione scientifica della personalità e ad elementi concreti: censure generiche del reo che non controbattano dati peritali o elementi di fatto difficilmente prevalgono in sede di legittimità.
- La preclusione alla detenzione domiciliare prevista dall'art. 47-ter, comma 1-bis, va interpretata come automatica rispetto alla condanna per i reati elencati nell'art. 4-bis; dunque la collaborazione o la normale condotta post-reato non eliminano automaticamente tale preclusione.
- In sede di impugnazione in Cassazione il sindacato sulle valutazioni di merito e sulle prove è limitato: molte censure che impugnano le risultanze istruttorie rischiano l'inammissibilità o l'insussistenza.
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