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Circolare

Circolare numero 2 del 7-1-2009

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare aggiorna, dal 1° gennaio 2009, i limiti di reddito familiare e mensile rilevanti per gli assegni familiari e per le quote di maggiorazione di pensione. Le tabelle ricalcolate si applicano ai soggetti esclusi dall'assegno per il nucleo familiare, in particolare coltivatori diretti, coloni, mezzadri, piccoli coltivatori diretti e pensionati delle gestioni speciali per lavoratori autonomi. Sono inoltre indicati gli importi delle prestazioni e i nuovi limiti mensili per il riconoscimento del diritto agli assegni familiari, con richiamo alle quattro tabelle allegate per le diverse casistiche familiari.

Assegni familiari e quote di maggiorazione di pensione per l'anno 2009

Assegni familiari e quote di maggiorazione di pensione per l'anno 2009

La circolare aggiorna, con decorrenza 1° gennaio 2009, i limiti di reddito familiare e mensile rilevanti per il mantenimento o la cessazione del diritto agli assegni familiari e alle quote di maggiorazione di pensione. Le disposizioni riguardano in particolare i soggetti esclusi dalla disciplina dell'assegno per il nucleo familiare e rinviano alle tabelle allegate per la determinazione dei limiti applicabili nei diversi casi.

Ambito di applicazione

Le istruzioni si applicano ai coltivatori diretti, coloni, mezzadri e piccoli coltivatori diretti, per i quali continua a valere la normativa sugli assegni familiari, nonché ai pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi, ai quali continua ad applicarsi la disciplina delle quote di maggiorazione di pensione. Per tali soggetti, la cessazione del diritto ai trattamenti di famiglia per effetto dei limiti di reddito non comporta la cessazione di altri diritti e benefici collegati alla vivenza a carico.

Aggiornamento dei limiti di reddito familiare

I limiti di reddito familiare sono rivalutati annualmente in base al tasso di inflazione programmato, indicato per il 2008 nell'1,7%. Le tabelle aggiornate, contenute negli allegati da 1 a 4, devono essere utilizzate dal 1° gennaio 2009. Le procedure di calcolo delle pensioni risultano già aggiornate in conformità ai nuovi limiti.

Importi delle prestazioni richiamati dalla circolare

La circolare precisa anche gli importi delle prestazioni: euro 8,18 mensili per i coltivatori diretti, coloni, mezzadri e piccoli coltivatori diretti per i figli; euro 10,21 mensili per i pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi per il coniuge e i figli.

Limiti mensili per il riconoscimento del diritto agli assegni familiari

Ai fini dell'accertamento del carico e della non autosufficienza economica, il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti è fissato per il 2009 in euro 458,20 mensili. Da tale importo discendono i limiti mensili di reddito da considerare per il riconoscimento del diritto agli assegni familiari:

  • euro 645,29 per il coniuge, un genitore, ciascun figlio o equiparato;
  • euro 1.129,26 per due genitori.

I medesimi limiti si applicano anche alle richieste di assegni familiari per fratelli, sorelle e nipoti, secondo la disciplina dell'indice unitario di mantenimento già in vigore.

Tabelle annuali per la cessazione o riduzione del trattamento

Gli allegati contengono le tabelle da applicare dal 1° gennaio 2009 per determinare quando cessa o si riduce la corresponsione degli assegni familiari o delle quote di maggiorazione di pensione. Le tabelle sono articolate in funzione della composizione del nucleo familiare e distinguono tra:

  • generalità dei soggetti interessati;
  • soggetti vedovi, divorziati, separati legalmente, abbandonati, celibi o nubili;
  • nuclei in cui siano presenti persone totalmente inabili;
  • casi in cui ricorrono sia le condizioni soggettive sopra indicate sia la presenza di persone totalmente inabili.

Per ciascuna casistica sono previsti limiti differenziati, con maggiorazioni del 10%, del 50% o del 60% rispetto alla tabella base.

Equiparazioni rilevanti ai fini delle tabelle

La circolare chiarisce le categorie equiparate ai figli e ai genitori per l'applicazione dei limiti reddituali. Sono considerati equiparati ai figli gli adottivi, gli affiliati, i naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, i nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge e i minori affidati da organi competenti; restano esclusi fratelli, sorelle e nipoti. Sono equiparati ai genitori gli adottanti, gli affilianti, il patrigno e la matrigna, nonché le persone alle quali l'interessato fu affidato; restano esclusi nonni e bisnonni.

Casi particolari relativi alla pensione ai superstiti

Le note delle tabelle richiamano infine due ipotesi particolari: il titolare maggiorenne di pensione ai superstiti unico componente del nucleo familiare e il titolare minorenne di pensione ai superstiti unico componente del nucleo familiare, ai quali si applicano specifiche fasce di reddito nelle tabelle di cessazione o riduzione.

Punti principali

Aggiornamento annuale dei limiti di reddito

Dal 1° gennaio 2009 i limiti di reddito familiare per la cessazione o riduzione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione sono rivalutati in base al tasso d'inflazione programmato, fissato per il 2008 all'1,7%. Le tabelle aggiornate sono contenute negli allegati da 1 a 4 e si applicano ai soggetti esclusi dalla disciplina dell'assegno per il nucleo familiare.

Soggetti destinatari della disciplina

La circolare riguarda i coltivatori diretti, coloni, mezzadri e piccoli coltivatori diretti, ai quali continua ad applicarsi la normativa sugli assegni familiari, nonché i pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi, per i quali continua ad applicarsi la normativa delle quote di maggiorazione di pensione. Per questi soggetti la cessazione del trattamento di famiglia per effetto dei limiti reddituali non comporta la perdita di altri diritti o benefici collegati alla vivenza a carico.

Importi delle prestazioni

Per completezza, la circolare indica gli importi delle prestazioni in vigore: euro 8,18 mensili spettanti ai coltivatori diretti, coloni, mezzadri e piccoli coltivatori diretti per i figli; euro 10,21 mensili spettanti ai pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi per il coniuge e i figli.

Limiti mensili per il riconoscimento del diritto

Il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti è fissato per il 2009 in euro 458,20 mensili. Su tale base sono determinati i limiti mensili di reddito per l'accertamento del carico economico e quindi per il diritto agli assegni familiari: euro 645,29 per il coniuge, un genitore, ciascun figlio o equiparato; euro 1.129,26 per due genitori. I nuovi limiti valgono anche per fratelli, sorelle e nipoti, secondo la disciplina già vigente dell'indice unitario di mantenimento.

Tabelle dei limiti annui per la cessazione o riduzione

Gli allegati 1 e 2 riportano i limiti annui di reddito familiare oltre i quali cessano o si riducono gli assegni familiari o le quote di maggiorazione di pensione per la generalità dei soggetti e per le situazioni di vedovanza, divorzio, separazione legale, abbandono, celibato o nubiltà. Gli allegati 3 e 4 disciplinano invece i casi in cui nel nucleo vi siano persone totalmente inabili, con maggiorazioni dei limiti del 50% o del 60% a seconda della tabella applicabile.

Equiparazioni e casi particolari

Le tabelle specificano quali soggetti sono equiparati ai figli e ai genitori ai fini dell'applicazione dei limiti di reddito. Sono equiparati ai figli gli adottivi, gli affiliati, i naturali riconosciuti, i figli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge e i minori affidati; sono invece esclusi fratelli, sorelle e nipoti. Sono equiparati ai genitori gli adottanti, gli affilianti, il patrigno, la matrigna e le persone a cui l'interessato fu affidato; sono esclusi nonni e bisnonni. Alcune note distinguono il caso del titolare maggiorenne o minorenne di pensione ai superstiti unico componente del nucleo familiare.

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