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Sentenza

Sentenza n. 903/2026 - Latina, Sezione 2

per l'annullamento della comunicazione a mezzo Pec del 26.01.2026 dell'Autorità Portuale indirizzata alla Consulting DM Srl, di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90 e ss.mm.ii., nella parte in cui, avendo constatato e contestato la indeterminatezza della domanda in concorrenza della consulting DM Srl presentata in data 14.11.2025, in quanto priva di planimetria, riferita a un'area non univocamente individuata e comprendente porzioni non concedibili, non ha disposto l'esclusione della domanda concorrente ed ha invece avviato il soccorso istruttorio; per la dichiarazione di l'inammissibilità o non valutabilità della stessa domanda in concorrenza della consulting DM Srl presentata in data 14.11.2025; In subordine, per esprimersi anche sulla non valutabilità e inammissibilità delle integrazioni documentali presentate il 25.02.2026 dalla società Consulting DM Srl a seguito del soccorso istruttorio attivato dall'Autorità Portuale

Giustizia amministrativa202600638

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: comunicazione di avvio del procedimento e richiesta di integrazione documentale relativa alla domanda concorrente per il rinnovo di una concessione demaniale marittima, nonché la domanda concorrente privata e la successiva integrazione documentale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (autorità concedente e concorrente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, titolare di una concessione demaniale marittima relativa a un’area portuale destinata a cantiere navale e avente presentato istanza di rinnovo, ha impugnato la domanda concorrente presentata da una società privata, la relativa integrazione documentale e la comunicazione con cui l’Autorità Portuale aveva avviato il procedimento nei confronti della concorrente, rilevando l’indeterminatezza dell’area richiesta, l’assenza di planimetria, la sovrapposizione parziale con un’area già concessa a terzi e la presenza di porzioni non concedibili. Ha contestato che l’Amministrazione avesse attivato il soccorso istruttorio anziché dichiarare l’inammissibilità o la non valutabilità della domanda, chiedendo inoltre, in subordine, di dichiarare non valutabili le integrazioni trasmesse dalla concorrente. L’Autorità e la società controinteressata hanno eccepito l’inammissibilità e l’improcedibilità del ricorso e ne hanno contestato la fondatezza. Il ricorrente ha prospettato una lesione derivante dalla prosecuzione della domanda concorrente e dal rischio di perdita della concessione e dell’attività imprenditoriale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse, esaminando distintamente più profili dotati, ciascuno, di portata assorbente. In primo luogo, la concessione del ricorrente non era stata revocata né dichiarata decaduta, non era stato adottato alcun provvedimento conclusivo di aggiudicazione e la procedura si trovava ancora nella fase istruttoria, prima della comparazione delle istanze e della valutazione nel merito. Il pregiudizio prospettato era quindi eventuale e futuro, oltre che prevalentemente patrimoniale e potenzialmente risarcibile per equivalente. In secondo luogo, la domanda concorrente e la successiva integrazione documentale erano atti di iniziativa privata, privi di autonoma efficacia lesiva e non riconducibili all’esercizio di una funzione amministrativa; eventuali incompletezze avrebbero potuto rilevare soltanto come vizi derivati del provvedimento conclusivo. In terzo luogo, la comunicazione del 26 gennaio 2026 era un atto endoprocedimentale istruttorio, privo di contenuto decisorio e non autonomamente impugnabile. Non ricorrevano le eccezioni ammesse per gli atti endoprocedimentali, poiché la comunicazione non era vincolante, non determinava un arresto procedimentale e non aveva natura soprassessoria. Essa si limitava a consentire il completamento dell’istruttoria, che era poi proseguita con la pubblicazione della domanda integrata e con la presentazione delle osservazioni del ricorrente. L’eventuale lesione avrebbe potuto derivare soltanto dall’eventuale provvedimento conclusivo di aggiudicazione in favore della concorrente. Il TAR ha inoltre rilevato che il ricorrente non aveva impugnato l’avviso di pubblicazione della domanda concorrente integrata, atto che avrebbe potuto assumere una concreta portata lesiva. I motivi di merito sono stati assorbiti. Il ricorrente è stato condannato alle spese in favore dell’Autorità e della società controinteressata, liquidate in euro 1.500,00 per ciascuna, oltre accessori, con addebito del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 1, c.p.a.

    provvedimenti, atti, accordi o comportamenti riconducibili, anche mediatamente, all’esercizio di tale potere, posti in essere da pubbliche amministrazioni

    La giurisdizione amministrativa riguarda controversie concernenti l’esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo; gli atti di iniziativa privata non sono direttamente impugnabili davanti al giudice amministrativo.

  • artt. 7 e 8 l. 241/1990

    Disciplinano la comunicazione di avvio del procedimento e le relative informazioni; nel caso concreto la comunicazione è stata qualificata come atto endoprocedimentale istruttorio non autonomamente lesivo.

  • art. 9 del Regolamento d’Uso dell’Autorità di Sistema Portuale

    Costituisce la base regolamentare della richiesta di integrazione documentale rivolta alla società concorrente; l’attivazione del soccorso istruttorio è stata ritenuta funzionale alla prosecuzione dell’istruttoria.

  • art. 18 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione

    Disciplina la pubblicazione dell’istanza di concessione demaniale marittima e il procedimento comparativo conseguente.

  • art. 36 cod. nav.

    È richiamato quale base del titolo concessorio demaniale marittimo del ricorrente.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, essendo integro il contraddittorio, completa l’istruttoria e sentite le parti.

Massime di principio

  • Gli atti di iniziativa privata che introducono una domanda nel procedimento amministrativo, e le successive integrazioni documentali del privato, costituiscono meri presupposti fattuali dell’esercizio del potere pubblico e non sono autonomamente impugnabili davanti al giudice amministrativo; eventuali vizi possono essere fatti valere, se del caso, contro il provvedimento amministrativo conclusivo quale illegittimità derivata.
  • La comunicazione di avvio del procedimento e la richiesta di integrazione documentale hanno natura endoprocedimentale e istruttoria e non sono autonomamente impugnabili quando non esprimono una decisione anticipata, non sono vincolanti, non determinano un arresto procedimentale e non rinviano il soddisfacimento dell’interesse a un evento futuro e incerto.
  • La lesione attuale e concreta della posizione del partecipante a una procedura concessoria non può essere desunta dal mero avvio dell’istruttoria su una domanda concorrente, quando la concessione del titolare uscente non sia stata revocata o dichiarata decaduta e non sia ancora intervenuto un provvedimento conclusivo di aggiudicazione.
  • L’interesse a ricorrere deve sussistere in rapporto a un atto concretamente lesivo; il rischio futuro di perdita della concessione e dell’attività economica, dipendente da successive determinazioni amministrative non ancora adottate, non rende attuali e autonomamente impugnabili gli atti preliminari della procedura.
  • In una procedura amministrativa ancora in corso, l’atto che consente la prosecuzione dell’esame di una domanda concorrente può assumere autonoma portata lesiva, ma la mancata impugnazione di tale atto rafforza l’inammissibilità dell’impugnazione proposta contro atti precedenti privi di autonoma efficacia lesiva.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali marittimeLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereTutela del terzoTermini del procedimento

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