Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 01128/2024 del 11/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (appaltatore)

La controversia

La controversia nasce da un appalto per lavori di ristrutturazione edilizia. La società appaltatrice aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di somme residue, tra cui il corrispettivo di euro 2.200,00 asseritamente dovuto nonostante i vizi dell'opera, e di euro 4.824,00 per il ponteggio. Il committente aveva proposto opposizione, sostenendo che il saldo non fosse dovuto per difetti dell'opera e che il costo del ponteggio non spettasse alla società ingiungente perché il ponteggio sarebbe stato fornito e installato da altra impresa. Il Tribunale aveva rigettato l'opposizione, ma la Corte d'appello, accogliendo l'impugnazione del committente, aveva revocato la pretesa monitoria. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell'art. 2697 c.c., lamentando un errato riparto dell'onere della prova e invocando il fatto notorio o la massima di esperienza circa la fornitura del ponteggio da parte dell'appaltatore; 2) omesso esame di un fatto decisivo, cioè la decadenza del committente dalla garanzia per vizi; 3) violazione degli artt. 1667, 1668 e 1460 c.c., sostenendo che l'exceptio inadimpleti contractus non fosse invocabile senza esercizio dell'azione di garanzia e che l'opera fosse stata terminata e accettata; 4) nullità della sentenza o del procedimento per contraddittoria valutazione delle prove.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo errata la sentenza d'appello nella distribuzione dell'onere probatorio sul punto della fornitura e posa del ponteggio: in un appalto di lavori edili, una volta accertato che l'opera richiedeva necessariamente l'uso del ponteggio, spettava al committente che negava quel segmento della prestazione dimostrare che esso non era stato affidato all'appaltatore ma ad altro soggetto. La Corte ha invece dichiarato inammissibile il secondo motivo, perché il vizio dedotto era in realtà un errore di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; ha rigettato il terzo motivo, ribadendo che il committente può opporre le difformità e i vizi dell'opera anche senza proporre domanda riconvenzionale di garanzia e anche se tale azione sia prescritta, purché l'eccezione emerga chiaramente dal complesso delle difese; ha dichiarato inammissibile il quarto motivo perché volto a contestare la valutazione delle prove e fondato su un vizio non tipizzato dall'art. 360 c.p.c. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d'appello di Salerno in diversa composizione anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    La Corte lo richiama per affermare che, una volta individuato l'oggetto della prestazione appaltata e accertato che essa richiedeva un ponteggio, l'onere di provare che quel segmento della prestazione non fosse stato eseguito dall'appaltatore ricadeva sul committente che lo negava.

  • art. 1460 c.c.

    L'exceptio inadimpleti contractus è opponibile anche nell'appalto e non richiede formule sacramentali; è sufficiente che la volontà di avvalersene emerga in modo non equivoco dalle difese della parte.

  • artt. 1667 e 1668 c.c.

    Le norme speciali sulla garanzia per vizi nell'appalto non escludono l'operatività dei principi generali sull'inadempimento; il committente convenuto per il pagamento può opporre vizi e difformità per paralizzare la pretesa anche senza agire in via riconvenzionale e anche se la garanzia sia prescritta.

  • art. 1669 c.c.

    È richiamato nel quadro delle disposizioni speciali dell'appalto che integrano, senza sostituirli, i principi generali dell'inadempimento.

  • art. 360 c.p.c.

    Il quarto motivo è dichiarato inammissibile perché deduce un vizio non previsto dalla norma e mira a un riesame del merito probatorio.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte rileva che il secondo motivo, pur formalmente prospettato come omesso esame di fatto decisivo, attingeva in realtà un profilo di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Massime di principio

  • Nel contratto di appalto, una volta accertato che l'opera richiedeva necessariamente una determinata attività accessoria o preparatoria, chi contesta che essa sia stata eseguita dall'appaltatore deve provare che quel segmento della prestazione era stato affidato ad altro soggetto.
  • Il fatto notorio e le massime di esperienza possono essere utilizzati solo con estrema cautela: non possono sostituire la prova di fatti specifici che non siano di comune, indiscutibile conoscenza.
  • Nell'appalto, le norme speciali sulla garanzia per vizi e difformità si coordinano con la disciplina generale dell'inadempimento: il committente convenuto per il pagamento può opporre l'eccezione di inadempimento per paralizzare la pretesa dell'appaltatore anche se non ha proposto domanda riconvenzionale di garanzia o se questa sia prescritta.
  • L'eccezione di inadempimento non richiede formule solenni; è sufficiente che dal complesso delle difese emerga in modo chiaro e non equivoco la volontà di non eseguire la propria prestazione per l'altrui inadempimento.
  • In cassazione non sono ammissibili censure che, sotto l'apparenza del vizio motivazionale, mirano in realtà a una nuova valutazione del fatto o delle prove.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoInadempimentoImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaRisoluzione del contratto

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.