Regolamento (UE) 2017/841
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/841 della Commissione, del 17 maggio 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive alpha-cypermethrin, ampelomyces quisqualis ceppo: AQ 10, benalaxyl, bentazone, bifenazato, bromoxynil, carfentrazone etile, chlorpropham, ciazofamid, desmedipham, diquat, DPX KE 459 (flupirsulfuron metile), etoxazole, famoxadone, fenamidone, flumiossazina, foramsulfuron, gliocladium catenulatum ceppo: J1446, imazamox, imazosulfuron, isoxaflutole, laminarin, metalaxyl-M, metossifenozide, milbemectin, oxasulfuron, pendimetalin, phenmedipham, pimetrozina, S-metolachlor e trifloxystrobin (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento proroga i periodi di approvazione di numerose sostanze attive impiegate nei prodotti fitosanitari, modificando l’elenco contenuto nel regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. La proroga si rende necessaria perché la valutazione delle domande di rinnovo ha subito ritardi non imputabili ai richiedenti e, senza intervento, le approvazioni sarebbero scadute prima della conclusione della procedura. Le nuove date di scadenza sono fissate al 30 giugno 2018 per alcune sostanze e al 31 luglio 2018 per le altre elencate nell’allegato.
Proroga dei periodi di approvazione di numerose sostanze attive dei prodotti fitosanitari, mediante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alle sostanze attive elencate nell’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, cioè a determinate sostanze usate nei prodotti fitosanitari approvate a livello UE ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. Incide sui periodi di approvazione di sostanze per le quali è stata presentata domanda di rinnovo secondo la procedura prevista dal regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012. Non disciplina nuovi criteri di approvazione né il rinnovo nel merito, ma solo una proroga temporanea delle scadenze in attesa della decisione di rinnovo.
Proroga dei periodi di approvazione di talune sostanze attive nei prodotti fitosanitari
Il regolamento interviene nel quadro del regolamento (CE) n. 1107/2009, che disciplina l’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e l’approvazione delle sostanze attive. La Commissione constata che, per un gruppo di sostanze, la procedura di rinnovo è ancora pendente per ritardi nella valutazione non imputabili ai richiedenti; per evitare che l’approvazione cessi prima della conclusione della procedura, viene quindi disposta una proroga tecnica delle scadenze.
Ambito applicativo
La misura riguarda esclusivamente le sostanze attive già considerate approvate e inserite nell’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. Le sostanze interessate sono quelle per le quali è stata presentata domanda di rinnovo ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012. Il regolamento non modifica le condizioni sostanziali di approvazione, ma soltanto il termine di validità delle autorizzazioni in attesa della decisione sul rinnovo.
Presupposti e motivazione della proroga
Nei considerando la Commissione evidenzia che alcune sostanze avevano già ottenuto una precedente proroga: bentazone, diquat, DPX KE 459 (flupirsulfuron metile), famoxadone, flumiossazina, metalaxyl-M e pimetrozina con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/549; carfentrazone etile, ciazofamid, fenamidone, foramsulfuron, imazamox, isoxaflutole, oxasulfuron, pendimetalin e trifloxystrobin con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/950; alpha-cypermethrin, Ampelomyces quisqualis ceppo AQ 10, benalaxyl, bifenazato, bromoxynil, chlorpropham, desmedipham, etoxazole, Gliocladium catenulatum ceppo J1446, imazosulfuron, laminarin, metossifenozide, milbemectin, phenmedipham e S-metolachlor con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1197/2012. La Commissione afferma che i ritardi dipendono da circostanze estranee ai richiedenti e che, in assenza di proroga, le approvazioni scadrebbero prima della decisione finale.
Modifiche all’allegato del regolamento (UE) n. 540/2011
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 secondo quanto indicato nell’allegato del nuovo regolamento. Le nuove scadenze sono fissate come segue:
- al 30 giugno 2018: bentazone, diquat, DPX KE 459 (flupirsulfuron metile), pimetrozina, famoxadone, metalaxyl-M e flumiossazina;
- al 31 luglio 2018: imazamox, oxasulfuron, foramsulfuron, ciazofamid, pendimetalin, trifloxystrobin, carfentrazone etile, fenamidone, isoxaflutole, chlorpropham, alpha-cypermethrin, benalaxyl, bromoxynil, desmedipham, phenmedipham, Ampelomyces quisqualis ceppo AQ 10, laminarin, metossifenozide, S-metolachlor, Gliocladium catenulatum ceppo J1446, etoxazole, bifenazato e milbemectin.
Rapporto con l’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1107/2009
La Commissione richiama il principio secondo cui, se una sostanza non viene rinnovata perché non soddisfa i criteri di approvazione, la scadenza viene fissata, di regola, alla data già prevista oppure, se successiva, alla data di entrata in vigore del regolamento che ne dispone il mancato rinnovo. Se invece il rinnovo viene accolto, la Commissione si impegna a stabilire la data di applicazione il più presto possibile in considerazione delle circostanze.
Entrata in vigore e efficacia
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come tipico degli atti regolamentari UE, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Proroga delle approvazioni
L’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato per prorogare la scadenza dell’approvazione di varie sostanze attive. In particolare, per bentazone, diquat, DPX KE 459 (flupirsulfuron metile), pimetrozina, famoxadone, metalaxyl-M e flumiossazina la scadenza è portata al 30 giugno 2018; per tutte le altre sostanze elencate l’approvazione è prorogata al 31 luglio 2018.
Sostanze interessate
La proroga riguarda, tra le altre, alpha-cypermethrin, Ampelomyces quisqualis ceppo AQ 10, benalaxyl, bifenazato, bromoxynil, carfentrazone etile, chlorpropham, ciazofamid, desmedipham, etoxazole, Gliocladium catenulatum ceppo J1446, imazamox, imazosulfuron, isoxaflutole, laminarin, metossifenozide, milbemectin, oxasulfuron, pendimetalin, phenmedipham, S-metolachlor e trifloxystrobin, oltre alle altre sostanze indicate nei considerando e nell’allegato.
Motivazione della proroga
La Commissione rileva che la valutazione delle sostanze è stata ritardata per motivi indipendenti dalla volontà dei richiedenti e che, in assenza di proroga, l’approvazione sarebbe scaduta prima dell’adozione di una decisione sul rinnovo. La misura è adottata per garantire continuità giuridica fino alla conclusione della procedura.
Collegamento con la procedura di rinnovo
Le domande di rinnovo erano state presentate secondo il regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012. Per alcune sostanze la proroga precedente derivava dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/549; per altre dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/950 e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1197/2012.
Effetti in caso di mancato rinnovo o di rinnovo
La Commissione richiama il criterio dell’articolo 17, primo comma, del regolamento (CE) n. 1107/2009: se una sostanza non è rinnovata perché non soddisfa i criteri di approvazione, la data di scadenza è fissata, in linea di principio, alla data già prevista prima del nuovo regolamento o, se successiva, alla data di entrata in vigore del regolamento di mancato rinnovo; se invece la sostanza è rinnovata, la Commissione si impegna a fissare la data di applicazione il più presto possibile compatibilmente con le circostanze.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 17 mag 2017Regolamento (UE) 2017/821
- Regolamento · 17 mag 2017Regolamento (UE) 2017/825
- Regolamento · 17 mag 2017Regolamento (UE) 2017/826
- Regolamento · 17 mag 2017Regolamento (UE) 2017/827
- Regolamento · 17 mag 2017Regolamento (UE) 2017/837
- Regolamento · 17 mag 2017Regolamento (UE) 2017/838
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →