Cassazione Penale, Sentenza n. 21713/2023 del 22/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato il riesame avverso la misura della custodia cautelare in carcere applicata dal Gip per il reato di cui all'art. 73, comma 1‑bis, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309. Il ricorrente deduce inosservanza o errata applicazione delle norme sulla gradazione delle misure cautelari (art. 275 c.p.p.), sostenendo che il Tribunale non avrebbe valutato correttamente la possibilità di misure meno afflittive e avrebbe errato nell'affermare che la pena applicabile sarebbe stata superiore a tre anni.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che il Tribunale di Venezia abbia fornito motivazione logica e congrua: il quadro indiziario era grave (rinvenimento, durante perquisizione domiciliare, di ingente quantitativo di marijuana, strumenti per il confezionamento e una contabilità), ciò giustificava la custodia cautelare in carcere per il rischio di reiterazione e per la gravità degli elementi emersi; gli arresti domiciliari (anche con braccialetto elettronico) non erano ritenuti adeguati. Il divieto previsto dall'art. 275‑bis c.p.p. non era applicabile perché il Tribunale ha ritenuto che l'entità dello stupefacente faceva presumere una pena superiore a tre anni e l'impossibilità di concedere la sospensione condizionale della pena. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
Norma richiamata per individuare la competenza del Tribunale della libertà nel riesame delle misure cautelari; qui utilizzata come premessa procedurale per il riesame dell'ordinanza del Gip.
art. 274 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alle esigenze cautelari (pericolo di fuga, di inquinamento delle prove, di reiterazione) che giustificano l'applicazione di misure cautelari più afflittive come la custodia in carcere.
art. 275 cod. proc. pen.
Norma sulla gradazione delle misure cautelari; il Tribunale ha esplicitamente valutato i criteri di graduazione e motivato perché le misure meno afflittive risultavano inadeguate rispetto al quadro indiziario.
art. 275‑bis cod. proc. pen.
Richiamato nel ragionamento relativo ai limiti per l'applicazione di misure alternative in relazione all'entità della pena: il Tribunale ha ritenuto che non fosse applicabile il divieto previsto dall'art. 275‑bis in quanto la previsione di pena superava i tre anni e non era ipotizzabile la sospensione condizionale della pena.
art. 73, comma 1‑bis, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
Norma sostanziale del testo unico sugli stupefacenti relativa all'illecito contestato; la gravità del reato, desunta anche dalla quantità di sostanza sequestrata, ha inciso sulla valutazione cautelare e sulla prognosi della pena.
art. 624‑bis cod. pen.
Richiamato come titolo di contestazione che aveva giustificato la perquisizione domiciliare; gli elementi emersi durante quella perquisizione hanno alimentato il quadro indiziario relativo all'illecito principale.
art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma di rito richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione; indicata nella parte dispositiva della sentenza.
Massime di principio
- La gravità del quadro indiziario (ingente quantitativo di sostanza, strumenti per confezionamento, contabilità) giustifica tipicamente misure cautelari custodiali per il concreto rischio di reiterazione.
- I criteri di graduazione delle misure (art. 275 c.p.p.) devono essere valutati e motivati dal giudice: il semplice richiamo alla necessità di misure meno afflittive non basta se il giudice spiega perché tali misure risultano inadeguate.
- La detenzione e il confezionamento della droga all'interno dell'abitazione rendono meno idonei gli arresti domiciliari, compreso l'uso del braccialetto elettronico, quando sussista un concreto rischio di proseguire l'attività illecita nel medesimo luogo.
- Il divieto o limite previsto dall'art. 275‑bis c.p.p. va valutato alla luce della prognosi sulla pena: se, per la quantità e le circostanze, il giudice ritiene probabile una pena superiore a tre anni e l'impossibilità della sospensione condizionale, il divieto non opera.
- In sede di impugnazione cautelare in Cassazione, la mancanza di una motivazione adeguata del giudice di merito costituisce terreno valido di censura; se invece la decisione di merito espone ragioni logiche e congrue, il ricorso è destinato a essere respinto.
- Per i difensori, per contrastare una misura custodiale in casi analoghi è strategico proporre elementi concreti che neutralizzino il pericolo di reiterazione (es. vincoli familiari certi, impossibilità oggettiva di proseguire l'attività illecita, prova di assenza di strumentazione per il confezionamento) e contestare la prognosi sulla pena.
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