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Sentenza

Sentenza n. 9432/2026 - Roma, Sezione 3T

per l'ottemperanza della sentenza n. 1005/2025 pubbl. il 28/01/2025, emessa dal Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, al termine del procedimento recante RG n. 30937/2024, mai impugnata, come da certificazione del 18.62025, notificata in copia conforme all'originale ex art. 475 c.p.c. in data 16.12.2024, recante condanna del Ministero dell'istruzione e del merito, infra: dichiara che Giustina ZAGARIA ha diritto di ottenere il beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 (Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche), relativamente all'anno scolastico 2023/2024, per l'importo nominale di € 500,00; condanna il Ministero dell'istruzione e del merito alla attribuzione della carta docente in favore della ricorrente, per il predetto anno scolastico, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione; condanna il Ministero convenuto a rimborsare in favore del procuratore antistatario della parte ricorrente i compensi legali che si liquidano in € 257,50, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa.

Giustizia amministrativa202511247

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III-terSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del giudice ordinario che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per l'anno scolastico 2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'attuazione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto alla carta docente per l'anno scolastico 2023/2024, per il valore nominale di 500 euro, oltre interessi o rivalutazione dalla data del diritto all'accredito fino alla concreta attribuzione, e aveva posto a carico del Ministero anche le spese di giudizio. La ricorrente ha dedotto che l'Amministrazione aveva provveduto soltanto al pagamento delle spese processuali, senza attribuire il beneficio secondo il sistema proprio della carta docente. Il Ministero si è costituito con un atto di stile e non ha fornito chiarimenti o prova dell'integrale esecuzione del giudicato.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che l'ottemperanza avente a oggetto una pronuncia del giudice civile in funzione di giudice del lavoro ha carattere meramente esecutivo e deve limitarsi ad accertare l'eventuale comportamento omissivo o elusivo dell'Amministrazione, senza introdurre nuovi accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione. A fronte dell'allegazione dell'inadempimento da parte della ricorrente, il Ministero non ha dimostrato l'avvenuta esecuzione della sentenza, sicché è stato condannato a dare integrale esecuzione al titolo, attribuendo la carta docente per l'anno scolastico 2023/2024 per un valore corrispondente a 500 euro, oltre agli accessori previsti dal giudicato. È stato assegnato al Ministero il termine di 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inadempimento, è stato nominato quale commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, da esercitare entro 90 giorni dalla scadenza del termine assegnato all'Amministrazione. Non è stata disposta, allo stato, la penalità di mora, ritenendosi possibile una sua eventuale richiesta in caso di persistente inottemperanza. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di adottare le misure necessarie per assicurare l'attuazione del giudicato.

  • art. 112, comma 2, c.p.a.

    Consente l'azione di ottemperanza per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato.

  • art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

    Prevede il beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche, riconosciuto nel caso concreto per l'anno scolastico 2023/2024.

  • art. 22, comma 36, legge n. 724/1994

    È richiamato dal giudicato quale fondamento degli interessi o della rivalutazione dovuti dalla data del diritto all'accredito fino alla concreta attribuzione del beneficio.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, il giudice amministrativo svolge una funzione meramente esecutiva: deve accertare l'eventuale comportamento omissivo o elusivo dell'Amministrazione e adottare le misure necessarie per conformare l'azione amministrativa al giudicato, senza procedere a nuovi accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione.
  • Quando il privato allega l'inadempimento dell'Amministrazione rispetto a un obbligo puntualmente imposto da una sentenza del giudice ordinario e l'Amministrazione non fornisce chiarimenti né prova dell'integrale esecuzione, il giudice amministrativo può accertare l'inottemperanza e condannare l'Amministrazione a provvedere.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può fissare un termine per l'esecuzione del giudicato e nominare sin d'ora un commissario ad acta, destinato a intervenire, anche con facoltà di delega, in caso di inutile decorso del termine assegnato all'Amministrazione.
  • La penalità di mora non deve essere disposta automaticamente: può essere negata quando non siano ritenuti sussistenti i relativi presupposti al momento della decisione, restando possibile una successiva richiesta in caso di persistente inottemperanza oltre il termine assegnato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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