Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 607/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Ancona - sez. lavoro n. 680/2024, anche nella parte relativa alla distrazione delle spese in favore del procuratore antistatario;

Giustizia amministrativa202600203

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Ancona, Sezione lavoro, n. 680/2024, limitatamente al pagamento delle spese di lite distratte in favore del procuratore antistatario

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore giudiziale)

Prevale il privato

La controversia

Il beneficiario della sentenza del giudice del lavoro e il difensore dichiaratosi antistatario hanno agito in ottemperanza lamentando la mancata esecuzione del giudicato nella parte relativa alla condanna del Ministero al pagamento delle spese di lite. Il ricorso è stato proposto dopo la notifica della sentenza all’Amministrazione e il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996. Il Ministero si è costituito con memoria meramente formale e non ha contestato né la spettanza né l’azionabilità della pretesa.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, poiché era decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo all’Amministrazione. Nel merito ha accertato l’inottemperanza, rilevando che il giudicato non era stato eseguito e che l’Amministrazione non aveva opposto ragioni contrarie. Ha quindi ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, assegnandogli 120 giorni dall’investitura e attribuendogli i poteri necessari all’esecuzione. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro oltre IVA, CPA e spese generali del 15%, con distrazione in favore del difensore antistatario ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    La sentenza del giudice del lavoro aveva riconosciuto al beneficiario il diritto al beneficio previsto dalla disposizione e aveva condannato il Ministero all’assegnazione delle somme spettanti.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    Il ricorso in ottemperanza è procedibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all’Amministrazione.

  • art. 93 c.p.c.

    Le spese di lite sono distratte in favore del difensore che si è dichiarato antistatario.

  • art. 39 c.p.a.

    La disciplina del processo amministrativo consente l’applicazione delle disposizioni processuali civili compatibili, richiamate per la distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è procedibile nei confronti di una pubblica amministrazione decorsi 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, secondo il termine previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996.
  • Quando l’amministrazione non dimostra di avere dato esecuzione al giudicato e non oppone ragioni contrarie alla pretesa, il giudice dell’ottemperanza può dichiarare l’inottemperanza e ordinare l’esecuzione integrale del titolo, salvo quanto eventualmente già corrisposto.
  • Il giudice dell’ottemperanza può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l’intervento all’ulteriore inutile decorso del termine assegnato.
  • La condanna alle spese contenuta nel titolo giudiziale deve essere eseguita dall’amministrazione; se le spese sono state distratte, il pagamento può essere ordinato in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.