Sentenza n. 607/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Ancona - sez. lavoro n. 680/2024, anche nella parte relativa alla distrazione delle spese in favore del procuratore antistatario;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Ancona, Sezione lavoro, n. 680/2024, limitatamente al pagamento delle spese di lite distratte in favore del procuratore antistatario
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore giudiziale)
Prevale il privato
La controversia
Il beneficiario della sentenza del giudice del lavoro e il difensore dichiaratosi antistatario hanno agito in ottemperanza lamentando la mancata esecuzione del giudicato nella parte relativa alla condanna del Ministero al pagamento delle spese di lite. Il ricorso è stato proposto dopo la notifica della sentenza all’Amministrazione e il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996. Il Ministero si è costituito con memoria meramente formale e non ha contestato né la spettanza né l’azionabilità della pretesa.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, poiché era decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo all’Amministrazione. Nel merito ha accertato l’inottemperanza, rilevando che il giudicato non era stato eseguito e che l’Amministrazione non aveva opposto ragioni contrarie. Ha quindi ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, assegnandogli 120 giorni dall’investitura e attribuendogli i poteri necessari all’esecuzione. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro oltre IVA, CPA e spese generali del 15%, con distrazione in favore del difensore antistatario ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
La sentenza del giudice del lavoro aveva riconosciuto al beneficiario il diritto al beneficio previsto dalla disposizione e aveva condannato il Ministero all’assegnazione delle somme spettanti.
art. 14 d.l. 669/1996
Il ricorso in ottemperanza è procedibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all’Amministrazione.
art. 93 c.p.c.
Le spese di lite sono distratte in favore del difensore che si è dichiarato antistatario.
art. 39 c.p.a.
La disciplina del processo amministrativo consente l’applicazione delle disposizioni processuali civili compatibili, richiamate per la distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è procedibile nei confronti di una pubblica amministrazione decorsi 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, secondo il termine previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996.
- Quando l’amministrazione non dimostra di avere dato esecuzione al giudicato e non oppone ragioni contrarie alla pretesa, il giudice dell’ottemperanza può dichiarare l’inottemperanza e ordinare l’esecuzione integrale del titolo, salvo quanto eventualmente già corrisposto.
- Il giudice dell’ottemperanza può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l’intervento all’ulteriore inutile decorso del termine assegnato.
- La condanna alle spese contenuta nel titolo giudiziale deve essere eseguita dall’amministrazione; se le spese sono state distratte, il pagamento può essere ordinato in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 29 apr 2026Sentenza n. 960/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 29 apr 2026Sentenza n. 961/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 29 apr 2026Sentenza n. 962/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 29 apr 2026Sentenza n. 963/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 29 apr 2026Sentenza n. 964/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 29 apr 2026Sentenza n. 965/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →