Sentenza n. 692/2026 - Catania, Sezione 2
per l’annullamento del provvedimento di diniego della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) n. 760090100788 in data 22 agosto 2025, emesso dalla sede INPS di Siracusa, nonché di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della domanda di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria per sospensione dei lavori in un cantiere edile
Esito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva richiesto la CIGO per quattro dipendenti, deducendo la sospensione temporanea dell’attività presso un cantiere a causa dell’impossibilità di accedere allo stesso se non attraverso un ristorante. L’impresa sosteneva che l’evento fosse transitorio, esterno e non imputabile, evidenziando che una soluzione alternativa, consistente nell’appoggio dei ponteggi su una copertura adiacente, era risultata impraticabile per l’insufficiente robustezza della struttura. L’INPS aveva respinto la domanda ritenendo che la società, avendo stipulato il contratto di appalto quando era già consapevole della criticità dell’accesso, avesse assunto il relativo rischio d’impresa e non avesse dimostrato né la non imputabilità dell’evento né la prevedibile ripresa dell’attività. La ricorrente ha dedotto: violazione dell’art. 11 d.lgs. n. 148/2015 e del D.M. n. 95442/2016, travisamento del presupposto della non imputabilità, difetto di istruttoria e carenza di motivazione; violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990 per omessa comunicazione del preavviso di rigetto e mancata considerazione delle integrazioni prodotte; eccesso di potere per illogicità manifesta, contraddittorietà e sviamento, sostenendo che l’INPS avesse confuso una situazione di forza maggiore con il normale rischio d’impresa.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Quanto ai primi e terzi motivi, esaminati congiuntamente, ha affermato che la CIGO presuppone una crisi produttiva temporanea e contingente, sostanzialmente estranea alle possibilità di controllo dell’imprenditore. Sono riconducibili alla non imputabilità i fatti naturali o umani esterni, oggettivamente imprevedibili e non evitabili con l’ordinaria diligenza, come caso fortuito, forza maggiore, factum principis o fatto del terzo. Restano invece a carico dell’impresa gli eventi derivanti da scelte imprenditoriali errate o rientranti nell’alea dell’attività. Nel caso concreto, la stessa relazione integrativa della società attestava che la criticità dell’accesso era nota sin dall’origine del contratto. La decisione di stipulare comunque l’appalto, confidando in una soluzione tecnica alternativa, costituiva quindi una scelta imprenditoriale; l’erronea valutazione della fattibilità e sicurezza di tale soluzione non integrava forza maggiore né evento imprevedibile, ma una difficoltà tecnica rientrante nella diligenza professionale richiesta all’impresa. La valutazione dell’INPS è stata ritenuta logica, coerente e adeguatamente fondata sugli elementi forniti dalla stessa ricorrente. Il sindacato giurisdizionale sulla discrezionalità tecnica dell’INPS è stato ritenuto limitato ai casi di manifesta illogicità, incongruenza, inattendibilità o palese travisamento, non ravvisati nella fattispecie. Il secondo motivo è stato respinto perché l’omessa comunicazione del preavviso di rigetto non determina l’annullabilità quando il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990, principio applicabile anche all’art. 10-bis. La circostanza decisiva — la consapevole assunzione della criticità dell’accesso — era oggettiva e non contestata, sicché la partecipazione procedimentale non avrebbe potuto modificare l’esito. Spese integralmente compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 11 d.lgs. n. 148/2015
La CIGO richiede un evento transitorio e non imputabile all’impresa, idoneo a determinare una temporanea crisi o sospensione dell’attività lavorativa.
D.M. n. 95442/2016
La disciplina attuativa è richiamata quale parametro per la valutazione dei presupposti della CIGO, in particolare della transitorietà e non imputabilità dell’evento.
art. 10-bis l. n. 241/1990
L’omissione del preavviso di rigetto non comporta l’annullamento quando l’apporto partecipativo non avrebbe potuto incidere sull’esito del procedimento.
art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990
Il provvedimento non è annullabile per un vizio partecipativo quando l’amministrazione dimostri che il contenuto non avrebbe potuto essere diverso; il principio si applica anche all’omissione del preavviso di rigetto.
Massime di principio
- Ai fini della CIGO, sono non imputabili gli eventi transitori e contingenti, naturali o umani, che sfuggono al controllo dell’imprenditore secondo l’ordinaria diligenza e che presentano carattere oggettivamente imprevedibile e non evitabile.
- Non integra un evento non imputabile ai fini della CIGO la sospensione dei lavori derivante da una scelta imprenditoriale compiuta nella consapevolezza di una criticità già esistente, quando l’impresa abbia assunto il rischio di una soluzione tecnica alternativa poi rivelatasi impraticabile.
- L’erronea valutazione della fattibilità tecnica o della sicurezza di una soluzione organizzativa interna all’attività d’impresa rientra nell’alea imprenditoriale e non può essere trasferita sulla collettività mediante il ricorso alla CIGO.
- Nel sindacato sul diniego di CIGO fondato su valutazioni tecniche dell’INPS, il giudice amministrativo può censurare la decisione solo in presenza di manifesta illogicità, manifesta incongruenza, inattendibilità o palese travisamento dei fatti.
- L’omessa comunicazione del preavviso di rigetto non determina l’annullabilità del diniego quando il presupposto decisivo sia oggettivo, non contestato e tale da rendere vincolato l’esito del procedimento, sicché la partecipazione dell’interessato non avrebbe potuto condurre a una decisione diversa.
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