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Sentenza

Sentenza n. 5654/2026 - Napoli, Sezione 8

per l'annullamento della nota prot. n. 0053862 d.d. 18.10.2024 con cui il Comune di Maddaloni ha espresso il proprio diniego all’istanza di adeguamento del canone d’appalto avanzata dalla DHI da ultimo in data 17.4.2023

Giustizia amministrativa202500003

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della revisione del canone del contratto di appalto del servizio di igiene urbana, relativo all’istanza presentata da ultimo il 17 aprile 2023

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato la nota comunale del 18 ottobre 2024, adottata in esecuzione di una precedente sentenza che aveva ordinato di concludere il procedimento sulla richiesta di revisione del canone. Il servizio era stato affidato con contratto del 23 gennaio 2012, di durata annuale, ed era proseguito dopo la scadenza fino all’aprile 2016. Il Comune ha negato la revisione sostenendo che il contratto e il capitolato non prevedevano una clausola revisionale, che la società aveva accettato le successive prosecuzioni alle condizioni e al corrispettivo indicati e che la pretesa era tardiva. La ricorrente ha dedotto che l’art. 115 d.lgs. 163/2006 impone la revisione nei contratti di servizi a esecuzione continuativa e integra il contratto anche in assenza di clausola, rendendo nulle le pattuizioni contrarie; ha contestato che le dichiarazioni rese in occasione delle prosecuzioni costituissero rinuncia al diritto, rilevando che le richieste erano state presentate anche durante il rapporto. Ha inoltre contestato l’affermazione di tardività e chiesto l’accertamento del diritto alla revisione per l’intero periodo, con calcolo secondo l’indice FOI.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha riconosciuto che l’art. 115 d.lgs. 163/2006 è norma imperativa e integra il contratto, ma ha chiarito che la revisione opera nel contratto originario e nelle proroghe in senso proprio, non nei periodi avviati mediante nuove manifestazioni di volontà che costituiscano rapporti autonomi, anche se riproducono le condizioni precedenti. La qualificazione dipende dal contenuto effettivo degli atti: è proroga il mero differimento del termine; è rinnovo la prosecuzione fondata su una nuova negoziazione, anche con integrale conferma delle condizioni. Nel caso concreto, le dichiarazioni dell’appaltatrice, rese prima di ciascuna prosecuzione, manifestavano disponibilità a continuare, accettazione delle condizioni contrattuali e presa d’atto del compenso mensile espressamente indicato. Esse hanno quindi costituito il consenso a nuovi rapporti e alla determinazione del relativo corrispettivo; per quei periodi non sussisteva uno squilibrio sopravvenuto cui applicare la revisione. Non ricorreva una rinuncia a un diritto già sorto né una clausola derogatoria nulla: l’imperatività della norma non impedisce alle parti di concordare il prezzo all’avvio di un nuovo rapporto. Le istanze di revisione presentate durante il rapporto non prevalgono sul successivo consenso espresso al corrispettivo per ciascun nuovo periodo. Il TAR ha riconosciuto che l’affermazione comunale secondo cui la pretesa sarebbe stata avanzata soltanto dopo la cessazione era smentita dagli atti, ma l’ha ritenuta argomentazione aggiuntiva, non decisiva, perché il fondamento autonomamente sufficiente del diniego era la natura di rinnovi dei periodi successivi alla scadenza. La domanda di annullamento è stata quindi respinta; la società è stata condannata a pagare al Comune le spese, liquidate in euro 2.000, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 115 d.lgs. 163/2006

    L'art. 115 del d.lgs. n. 163 del 2006, applicabile ratione temporis al rapporto, impone che i contratti ad esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi o forniture contengano una clausola di revisione periodica del prezzo, da operarsi all'esito di un'istruttoria condotta dall'amministrazione.

    La norma, imperativa, integra il contratto privo della clausola revisionale e prevale sulle pattuizioni difformi, ma opera per riallineare il prezzo nel corso del rapporto originario o di una proroga in senso proprio. Non si applica ai nuovi rapporti autonomi costituiti tramite nuove manifestazioni di volontà delle parti, perché il prezzo è allora nuovamente concordato e non sussiste uno squilibrio sopravvenuto.

  • art. 1339 c.c.

    Il carattere imperativo della norma vale all'interno di ciascun rapporto, impedendo che il prezzo resti cristallizzato malgrado l'andamento dei costi; non impedisce alle parti, al momento di instaurare un nuovo rapporto, di convenire il prezzo che ritengono congruo per il nuovo periodo.

    L’inserzione automatica della clausola prevista dall’art. 115 d.lgs. 163/2006 non impedisce alle parti di determinare il corrispettivo all’instaurazione di un nuovo rapporto autonomo; in tale ipotesi l’accettazione del prezzo non equivale alla rinuncia a un diritto revisionale già sorto.

Massime di principio

  • La revisione periodica del prezzo prevista dall’art. 115 d.lgs. 163/2006 opera nel contratto originario e nelle proroghe in senso proprio, quando il rapporto prosegue senza una nuova determinazione negoziale del corrispettivo; non si applica ai periodi che costituiscono nuovi rapporti autonomi fondati su nuove manifestazioni di volontà delle parti.
  • La distinzione tra proroga e rinnovo va compiuta in base al contenuto effettivo degli atti, non alla qualificazione formale attribuita dall’amministrazione: il mero differimento del termine configura proroga, mentre la prosecuzione derivante da una nuova negoziazione configura rinnovo anche quando le condizioni precedenti, compreso il prezzo, sono confermate integralmente.
  • Quando l’appaltatore accetta, in occasione dell’avvio di un nuovo rapporto, di proseguire il servizio a un corrispettivo espressamente indicato, tale consenso determina il prezzo del nuovo periodo e preclude la revisione riferita allo stesso periodo, poiché manca uno squilibrio sopravvenuto. Non si tratta di rinuncia a un diritto revisionale già maturato.
  • L’erroneità di una motivazione aggiuntiva del provvedimento non comporta l’annullamento quando una diversa ragione autonomamente sufficiente, fondata sui fatti accertati, sorregge il diniego.

Come è indicizzato

MaterieEsecuzione del contratto pubblico
RamiContratti pubblici
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàEccesso di potere

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