Cassazione Penale, Sentenza n. 27592/2025 del 28/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 14/02/2025 con cui il Tribunale di sorveglianza di Roma aveva nuovamente rigettato le istanze di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare. Il ricorso per cassazione articolava tre motivi: (1) violazione del diritto di difesa per mancata notifica ad uno dei difensori e per mancata autorizzazione alla traduzione del detenuto a udienza di rinvio, nonostante l'originaria richiesta di essere sentito; (2) erronea valutazione delle violazioni commesse durante la prosecuzione degli arresti domiciliari e mancata decisione su istanze di autorizzazione ad allontanarsi; (3) insufficiente e illogica motivazione circa la mancata concessione delle misure alternative e la valutazione della pericolosità attuale e dei precedenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso sul primo motivo ritenendo fondata la censura di violazione del diritto di difesa: Grumo aveva chiesto ed era stato autorizzato a presenziare alla prima udienza successiva all'annullamento; tale autorizzazione, in mancanza di espressa rinuncia, avrebbe dovuto essere estesa anche all'udienza di rinvio. La mancata autorizzazione e la mancata traduzione hanno costituito un vulnus alle facoltà difensive e una nullità assoluta del giudizio camerale. Per l'accoglimento del primo motivo, i restanti motivi sono stati ritenuti assorbiti. La Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen.
Norma invocata per indicare i motivi di cassazione esercitati (violazione di norme di diritto e carenza di motivazione). La Corte ne ha ritenuto ammissibile e rilevante l'inciso relativo alla violazione del diritto di difesa.
art. 666 cod. proc. pen.
Previsione che disciplina la possibile presenza del detenuto alle udienze di esecuzione; la Corte ha richiamato che l'autorizzazione alla comparizione manifestata dal detenuto produce effetti anche per le udienze successive fissate a seguito di rinvio, salvo rinuncia espressa.
art. 678 cod. proc. pen.
Richiama, per il procedimento di sorveglianza, le norme sull'esecuzione; la Corte utilizza tale richiamo per estendere il principio della presenza del detenuto al procedimento di sorveglianza.
art. 656 cod. proc. pen.
Norma che consente la misura degli arresti domiciliari al passaggio in giudicato della condanna; contestuale quadro normativo in cui sono state valutate le condotte del ricorrente durante il regime domiciliare.
art. 385 cod. pen.
Norma citata nel ricorso in relazione alla configurabilità del reato di evasione durante gli arresti domiciliari; la difesa sosteneva che la specifica situazione prevista dall'art. 656, comma 10, poteva escludere la rilevanza penale di alcune condotte, questione rimessa alla fase di merito non risolta dalla Cassazione per l'annullamento procedurale.
art. 127 cod. proc. pen.
Norma richiamata a supporto delle censure difensive in materia di notifiche e costituzione di parte; la Corte ha considerato le vicende di notifica rilevanti ai fini della verifica del rispetto del contraddittorio.
art. 47 e 47-ter Ord. pen.
Richiamate nel primo motivo in tema di difensore e rappresentanza; la mancata notificazione al secondo difensore è stata ritenuta un elemento che ha determinato il precedente rinvio e, in combinato effetto con la mancata traduzione, la lesione del diritto di difesa.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma citata in riferimento ai limiti nella motivazione del ricorso; la Corte ha comunque esaminato il vizio procedurale per errores in procedendo, ritenendosi "giudice anche del fatto" in tali ipotesi.
Massime di principio
- Se un detenuto chiede e ottiene di essere autorizzato a presenziare a un'udienza, tale volontà, in assenza di espressa rinuncia, si estende anche alle udienze successive fissate per rinvio e il mancato accoglimento della traduzione costituisce grave violazione del diritto di difesa.
- La mancata autorizzazione alla presenza del detenuto, quando era stata previamente richiesta e concessa, comporta la nullità assoluta e insanabile del procedimento camerale e del relativo provvedimento, con conseguente annullamento e rinvio.
- Difetti di natura procedurale e di contradditorio possono assorbire e rendere ininfluenti l'esame di motivi sostanziali: la Corte di legittimità può limitarsi ad annullare per vizio procedurale e rinviare la valutazione sul merito al giudice di rinvio.
- Nelle controversie su misure alternative (affidamento in prova, detenzione domiciliare) il giudice di merito deve motivare specificamente la valutazione delle condotte tenute durante eventuali precedenti periodi di misura alternativa o di arresti domiciliari e la valutazione del rischio di recidiva.
- Quando si contestano violazioni di prescrizioni o ipotesi di evasione, va valutato con attenzione se le condotte rientrano nella fattispecie penale pertinente o siano rilevanti ai fini della misura alternativa, considerando lo specifico regime giuridico (es. art. 656 c.10) in cui il detenuto si trovava.
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