Cassazione Penale, Ordinanza n. 04358/2026 del 03/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
La ricorrente aveva chiesto al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 670 c.p.p., di dichiarare non esecutiva la sentenza di condanna pronunciata dal medesimo Tribunale, assumendo che la decisione fosse passata in giudicato solo apparentemente o comunque che il termine per impugnare non fosse quello ritenuto dal giudice dell'esecuzione. In particolare, sosteneva che il termine per proporre appello dovesse essere superiore a 30 giorni, con conseguente tempestività dell'impugnazione proposta in data 19/05/2025 rispetto all'avviso di deposito notificato il 03/04/2025. Il ricorso per cassazione deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione del passaggio in giudicato della sentenza e alla conseguente reiezione dell'istanza di non esecutività.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha richiamato il principio secondo cui il termine di 45 giorni per impugnare, previsto dall'art. 585, comma 1, lett. c), c.p.p., si applica solo quando la motivazione sia particolarmente complessa e il giudice abbia fissato, nel dispositivo, un termine di deposito più lungo di quello ordinario di 15 giorni ex art. 544 c.p.p. Nella diversa ipotesi in cui sia stato superato il termine ordinario di deposito, ma nel dispositivo non sia stato indicato un termine maggiore, l'impugnazione va proposta entro 30 giorni dalla notificazione dell'avviso di deposito, ai sensi degli artt. 585, comma 1, lett. b), 585, comma 2, lett. c), e 544, comma 2, c.p.p. Poiché il ricorso non si confrontava utilmente con tale regola, è stato dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 670 c.p.p.
Norma invocata per chiedere al giudice dell'esecuzione la declaratoria di non esecutività della sentenza.
art. 544 c.p.p.
termine ordinario di 15 giorni
Il termine ordinario di deposito della motivazione è di 15 giorni; il superamento di tale termine non comporta automaticamente l'applicazione del termine più lungo per impugnare, se il giudice non lo ha espressamente fissato nel dispositivo.
art. 585 c.p.p.
Il termine di 45 giorni per l'impugnazione si applica solo quando la motivazione sia particolarmente complessa e nel dispositivo sia stato indicato un maggior termine di deposito. In difetto, opera il termine di 30 giorni dalla notificazione dell'avviso di deposito.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, valutati i profili di colpa.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata in relazione alla possibilità di ravvisare profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai fini della condanna pecuniaria ex art. 616 c.p.p.
Sez. 3, n. 504 del 11/12/1995 - dep. 1996, Onesti, Rv. 203553 - 01
Precedente richiamato quale enunciazione del principio sui termini per impugnare quando il deposito della sentenza avvenga oltre il termine ordinario ma senza fissazione di un termine maggiore nel dispositivo.
Massime di principio
- Il termine lungo di 45 giorni per impugnare non opera automaticamente in caso di ritardo nel deposito della motivazione: richiede anche che il giudice, nel dispositivo, abbia indicato un termine di deposito più ampio per la particolare complessità della decisione.
- Quando il deposito della sentenza avviene oltre il termine ordinario di 15 giorni ma il dispositivo non prevede un termine maggiore, l'impugnazione deve essere proposta entro 30 giorni dalla notificazione dell'avviso di deposito.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile se censura il giudicato senza confrontarsi con la disciplina dei termini di impugnazione applicabile al caso concreto.
- All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e, in presenza di colpa nella causazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma alla cassa delle ammende.
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