Ordinanza n. 2016/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del verbale di ritiro cautelare di armi comuni da sparo ex art. 39 T.U.L.P.S. del 3/9/2025 (All. 1) emesso dalla Legione Carabinieri Campania, stazione di Crispano (NA), notificato al ricorrente a mani in pari data, e di ogni ulteriore atto e provvedimento presupposto, antecedente, contestuale, conseguente o comunque connesso al provvedimento impugnato. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 18\10\2025: per l’annullamento, previo provvedimento cautelare di sospensione, del Decreto del Prefetto di Napoli prot n. 395723 del 6/10/2025 (All. 9) notificato personalmente al ricorrente in data 7/10/2025, recante il divieto di detenzione armi, munizioni e materiale esplodente ex art. 39 T.U.L.P.S., e di ogni ulteriore atto e provvedimento presupposto, antecedente, contestuale, conseguente o comunque connesso al provvedimento impugnato. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 20\12\2025: per l’annullamento, previo provvedimento cautelare di sospensione, del Decreto del Prefetto di Napoli prot n. 0491607 del 4/12/2025 notificato personalmente al ricorrente in pari data (All. 21) confermativo del precedente decreto del Prefetto di Napoli prot. n. 395723 del 6/10/25 (All. 9), recante il divieto di detenzione armi, munizioni e materiale esplodente ex art. 39 T.U.L.P.S., e di ogni ulteriore atto e provvedimento presupposto, antecedente, contestuale, conseguente o comunque connesso ai provvedimenti impugnati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: verbale di ritiro cautelare di armi comuni da sparo e decreti prefettizi recanti il divieto di detenzione di armi, munizioni e materiale esplodente
Esito
La controversia
La persona fisica ricorrente ha impugnato il verbale di ritiro cautelare delle armi comuni da sparo adottato il 3 settembre 2025 dalla Stazione dei Carabinieri di Crispano ai sensi dell'art. 39 T.U.L.P.S. Ha inoltre proposto motivi aggiunti contro il decreto del Prefetto di Napoli del 6 ottobre 2025, recante il divieto di detenzione di armi, munizioni e materiale esplodente, e contro il successivo decreto prefettizio del 4 dicembre 2025, confermativo del precedente. Dal testo dell'ordinanza non emergono i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso introduttivo o nei primi motivi aggiunti, né è riportata alcuna valutazione di merito sugli atti impugnati.
La decisione
Il TAR non ha deciso il merito del ricorso né delle impugnazioni proposte con i motivi aggiunti. Ha rilevato che, con riferimento ai motivi aggiunti notificati e depositati il 20 dicembre 2025, non erano stati rispettati i termini previsti dagli artt. 46 e 71 c.p.a. per la trattazione del merito e che l'Amministrazione resistente non aveva rinunciato ai termini a difesa. Per consentire all'Amministrazione la compiuta difesa anche rispetto all'atto impugnato con i motivi aggiunti, il Collegio ha rinviato la trattazione della causa all'udienza pubblica del 9 giugno 2026. Ha inoltre disposto l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente.
Norme richiamate
art. 39 T.U.L.P.S.
divieto di detenzione armi, munizioni e materiale esplodente; ritiro cautelare di armi comuni da sparo
La norma è richiamata quale base normativa del verbale di ritiro cautelare e dei decreti prefettizi impugnati, senza che l'ordinanza ne interpreti i presupposti sostanziali.
art. 46 c.p.a.
Il termine processuale non risultava rispettato, con riferimento ai motivi aggiunti del 20 dicembre 2025, ai fini della trattazione del merito.
art. 71 c.p.a.
Il termine per la fissazione e trattazione dell'udienza di merito non risultava rispettato rispetto ai motivi aggiunti, in assenza di rinuncia dell'Amministrazione ai termini a difesa.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La disposizione è richiamata quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
La disposizione è richiamata, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata e come presupposto dell'oscuramento dei dati.
Massime di principio
- Quando i motivi aggiunti sono notificati e depositati senza il rispetto dei termini processuali necessari per la trattazione del merito, e l'amministrazione resistente non rinuncia ai termini a difesa, il giudice deve rinviare l'udienza per garantire il pieno esercizio del diritto di difesa dell'amministrazione.
- Il rinvio della trattazione disposto per consentire la difesa rispetto ai motivi aggiunti non comporta una decisione sul merito degli atti impugnati né sull'ammissibilità o fondatezza delle censure.
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