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Ordinanza

Ordinanza n. 2016/2026 - Napoli, Sezione 5

per l'annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del verbale di ritiro cautelare di armi comuni da sparo ex art. 39 T.U.L.P.S. del 3/9/2025 (All. 1) emesso dalla Legione Carabinieri Campania, stazione di Crispano (NA), notificato al ricorrente a mani in pari data, e di ogni ulteriore atto e provvedimento presupposto, antecedente, contestuale, conseguente o comunque connesso al provvedimento impugnato. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 18\10\2025: per l’annullamento, previo provvedimento cautelare di sospensione, del Decreto del Prefetto di Napoli prot n. 395723 del 6/10/2025 (All. 9) notificato personalmente al ricorrente in data 7/10/2025, recante il divieto di detenzione armi, munizioni e materiale esplodente ex art. 39 T.U.L.P.S., e di ogni ulteriore atto e provvedimento presupposto, antecedente, contestuale, conseguente o comunque connesso al provvedimento impugnato. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 20\12\2025: per l’annullamento, previo provvedimento cautelare di sospensione, del Decreto del Prefetto di Napoli prot n. 0491607 del 4/12/2025 notificato personalmente al ricorrente in pari data (All. 21) confermativo del precedente decreto del Prefetto di Napoli prot. n. 395723 del 6/10/25 (All. 9), recante il divieto di detenzione armi, munizioni e materiale esplodente ex art. 39 T.U.L.P.S., e di ogni ulteriore atto e provvedimento presupposto, antecedente, contestuale, conseguente o comunque connesso ai provvedimenti impugnati.

Giustizia amministrativa202504760

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: verbale di ritiro cautelare di armi comuni da sparo e decreti prefettizi recanti il divieto di detenzione di armi, munizioni e materiale esplodente

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La persona fisica ricorrente ha impugnato il verbale di ritiro cautelare delle armi comuni da sparo adottato il 3 settembre 2025 dalla Stazione dei Carabinieri di Crispano ai sensi dell'art. 39 T.U.L.P.S. Ha inoltre proposto motivi aggiunti contro il decreto del Prefetto di Napoli del 6 ottobre 2025, recante il divieto di detenzione di armi, munizioni e materiale esplodente, e contro il successivo decreto prefettizio del 4 dicembre 2025, confermativo del precedente. Dal testo dell'ordinanza non emergono i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso introduttivo o nei primi motivi aggiunti, né è riportata alcuna valutazione di merito sugli atti impugnati.

La decisione

Il TAR non ha deciso il merito del ricorso né delle impugnazioni proposte con i motivi aggiunti. Ha rilevato che, con riferimento ai motivi aggiunti notificati e depositati il 20 dicembre 2025, non erano stati rispettati i termini previsti dagli artt. 46 e 71 c.p.a. per la trattazione del merito e che l'Amministrazione resistente non aveva rinunciato ai termini a difesa. Per consentire all'Amministrazione la compiuta difesa anche rispetto all'atto impugnato con i motivi aggiunti, il Collegio ha rinviato la trattazione della causa all'udienza pubblica del 9 giugno 2026. Ha inoltre disposto l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 39 T.U.L.P.S.

    divieto di detenzione armi, munizioni e materiale esplodente; ritiro cautelare di armi comuni da sparo

    La norma è richiamata quale base normativa del verbale di ritiro cautelare e dei decreti prefettizi impugnati, senza che l'ordinanza ne interpreti i presupposti sostanziali.

  • art. 46 c.p.a.

    Il termine processuale non risultava rispettato, con riferimento ai motivi aggiunti del 20 dicembre 2025, ai fini della trattazione del merito.

  • art. 71 c.p.a.

    Il termine per la fissazione e trattazione dell'udienza di merito non risultava rispettato rispetto ai motivi aggiunti, in assenza di rinuncia dell'Amministrazione ai termini a difesa.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    La disposizione è richiamata quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    La disposizione è richiamata, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata e come presupposto dell'oscuramento dei dati.

Massime di principio

  • Quando i motivi aggiunti sono notificati e depositati senza il rispetto dei termini processuali necessari per la trattazione del merito, e l'amministrazione resistente non rinuncia ai termini a difesa, il giudice deve rinviare l'udienza per garantire il pieno esercizio del diritto di difesa dell'amministrazione.
  • Il rinvio della trattazione disposto per consentire la difesa rispetto ai motivi aggiunti non comporta una decisione sul merito degli atti impugnati né sull'ammissibilità o fondatezza delle censure.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaTermini e notificazione del ricorso
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiTermini del procedimento

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