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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11858/2024 del 02/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (mandante)

La controversia

La lite nasce da un accordo tra due privati per avviare un'attività di ristorazione a Istanbul mediante la costituzione di una società turca. Il resistente aveva chiesto in primo grado la risoluzione del contratto di mandato asseritamente intercorso con il ricorrente e la restituzione di somme versate (indicando anche una richiesta subordinata di rendiconto e, ulteriormente, di indennizzo ex art. 2041 c.c.). Il ricorrente aveva contestato l'esistenza stessa del mandato e, in via riconvenzionale, aveva domandato il rimborso di spese sostenute e il risarcimento del danno per il mancato subentro dell'altra parte nella gestione aziendale. La Corte d'appello aveva invece ritenuto esistente il mandato, aveva dichiarato la risoluzione per inadempimento, aveva accertato un credito del resistente per euro 155.000,00 e un debito di quest'ultimo per euro 3.106,00, disponendo compensazione e condannando il ricorrente alla restituzione del saldo, oltre a quanto ricevuto in esecuzione della sentenza di primo grado. In Cassazione il ricorrente ha proposto cinque motivi: 1) violazione delle norme sul mandato e sull'obbligazione naturale, sostenendo che il rapporto fosse rimasto sul piano dell'amicizia e non fosse stato un contratto di mandato; 2) violazione di norme societarie, lamentando che la Corte d'appello avesse confuso capitale sociale e patrimonio della società e avesse erroneamente tratto un inadempimento dal fatto che la quota sociale non corrispondesse alla somma versata; 3) violazione delle norme sul mandato e dell'art. 112 c.p.c., deducendo che il mandato, se esistente, si sarebbe comunque sciolto per mutuo consenso e che il giudice non avrebbe pronunciato sul punto, oltre a contestare la valutazione della rendicontazione; 4) violazione degli obblighi del mandatario e dell'art. 112 c.p.c., per omessa considerazione della rendicontazione dell'attività svolta; 5) violazione delle norme sull'interpretazione del contratto e sulla promessa di pagamento, censurando la quantificazione delle spese riconosciute. La Cassazione ha ritenuto tutti i motivi inammissibili perché, in sostanza, miravano a ottenere una diversa ricostruzione fattuale e una diversa qualificazione del rapporto, senza rispettare gli oneri di specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione e senza confrontarsi adeguatamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure non individuassero specifici errores in iudicando o in procedendo della sentenza impugnata, ma si risolvessero in richieste di nuova valutazione del fatto e della prova, oltre che in doglianze non autosufficienti perché prive della specifica indicazione degli atti e documenti rilevanti. Conseguentemente ha confermato l'esito sfavorevole al ricorrente e lo ha condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente.

Norme richiamate

  • art. 1331 c.c.

    richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, ma la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché il motivo è inammissibile.

  • art. 1703 c.c.

    richiamato in tema di mandato; la Corte rileva che il ricorso tendeva a una diversa qualificazione del rapporto, censura non scrutinabile in cassazione nei termini prospettati.

  • art. 2034 c.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione alla tesi del rapporto di amicizia o dell'obbligazione naturale, ma la censura è dichiarata inammissibile.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    la violazione di legge va dedotta indicando specificamente le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che si assumono erronee; altrimenti il motivo è inammissibile.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    è richiesto che il motivo individui con precisione il contenuto della decisione censurata e il contrasto con la norma invocata.

  • art. 2327 c.c.

    norma societaria evocata dal ricorrente per contestare la distinzione tra capitale sociale e patrimonio, senza accoglimento della censura.

  • art. 2328 n. 4 c.c.

    richiamato dal ricorrente; la Corte non esamina il merito della doglianza per difetto di specificità.

  • art. 2329 c.c.

    richiamato dal ricorrente nel medesimo contesto societario.

  • art. 2332 n. 3 c.c.

    richiamato dal ricorrente nel medesimo contesto societario.

  • art. 2463 n. 4 c.c.

    richiamato dal ricorrente nel medesimo contesto societario.

  • art. 2463, comma 4, c.c.

    richiamato dal ricorrente nel medesimo contesto societario.

  • art. 2424 c.c.

    richiamato dal ricorrente.

  • art. 2437-ter c.c.

    richiamato dal ricorrente.

  • art. 2445 c.c.

    richiamato dal ricorrente.

  • art. 2446 c.c.

    richiamato dal ricorrente.

  • art. 2447 c.c.

    richiamato dal ricorrente.

  • art. 2482 c.c.

    richiamato dal ricorrente.

  • art. 2482-bis c.c.

    richiamato dal ricorrente.

  • art. 2482-ter c.c.

    richiamato dal ricorrente.

  • art. 1372 c.c.

    richiamato per sostenere lo scioglimento del rapporto per mutuo consenso, ma la censura è dichiarata inammissibile.

  • art. 1708 c.c.

    richiamato insieme alle norme sul mandato; la Corte osserva che il ricorso non si confronta con la ratio della sentenza impugnata.

  • art. 1717 c.c.

    richiamato nel motivo sul mandato conferito anche all'avvocato turco.

  • art. 112 c.p.c.

    l'omessa pronuncia è deducibile solo se la domanda o eccezione non esaminata sia stata ritualmente proposta e specificamente riportata nel ricorso; altrimenti il motivo è inammissibile.

  • art. 1218 c.c.

    richiamato dal ricorrente per contestare l'inadempimento, ma senza superare il vaglio di inammissibilità.

  • art. 1710 c.c.

    richiamato dal ricorrente sul dovere del mandatario di eseguire il mandato con diligenza.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in tema di onere della prova, ma la censura non è stata ritenuta ammissibile.

  • art. 1324 c.c.

    richiamato in tema di disciplina degli atti unilaterali e interpretazione, ma la doglianza è stata ritenuta generica.

  • art. 1362 c.c. e ss.

    richiamati per contestare l'interpretazione della pattuizione e la quantificazione delle spese; la Corte rileva la genericità della censura.

  • art. 1988 c.c.

    richiamato dal ricorrente per la pretesa riconoscibilità delle spese; la censura è ritenuta inammissibile.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    il ricorso deve riprodurre il contenuto dei documenti e degli atti su cui si fonda e segnalarne specificamente la presenza nel fascicolo; in mancanza, il motivo è inammissibile.

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    i documenti e gli atti processuali devono essere idoneamente individuati con i riferimenti alla fase in cui sono stati prodotti o formati.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    norma processuale che ha regolato la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    a seguito dell'inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la censura di violazione di legge è inammissibile se non individua in modo specifico quale affermazione in diritto della sentenza impugnata sarebbe in contrasto con la norma invocata.
  • La richiesta di una diversa qualificazione giuridica del rapporto o di una nuova ricostruzione dei fatti di causa non può essere veicolata come motivo di ricorso per cassazione quando si traduce, in realtà, in una critica al merito.
  • Il vizio di omessa pronuncia richiede che la domanda o eccezione asseritamente non esaminata sia stata ritualmente proposta nel giudizio di merito e sia puntualmente riprodotta nel ricorso, con indicazione degli atti rilevanti.
  • Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione impone la riproduzione del contenuto degli atti e documenti posti a fondamento del motivo, non essendo sufficiente un generico richiamo al loro esistere nel fascicolo.
  • Le censure che contestano l'interpretazione del contratto o la quantificazione delle poste economiche, se non ancorate a specifici errori di diritto e a precisi supporti documentali, sono inammissibili quando mirano soltanto a rimettere in discussione l'apprezzamento del fatto compiuto dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMandato
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaGiudicato

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