Sentenza n. 1010/2026 - Genova, Sezione 2
per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Imperia, sez. lav., 13.5.2025, n. 131, passata in giudicato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Imperia, sezione lavoro, n. 131 del 13 maggio 2025, relativa alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza passata in giudicato con cui era stato accertato il suo diritto alla carta elettronica del docente, del valore di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24 e 2024/25, con condanna del Ministero al rilascio della carta e all’accredito complessivo di 3.000 euro, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data dei singoli accrediti al saldo. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione della sentenza all’Amministrazione. Il Ministero, pur costituitosi, non ha contestato l’inadempimento né provato l’avvenuto adempimento delle obbligazioni derivanti dal titolo esecutivo.
La decisione
Il TAR ha accolto l’actio iudicati, rilevando che il Ministero non aveva fornito la prova dell’adempimento, gravante su di esso ai sensi dell’art. 2697 c.c. Ha ordinato al Ministero di dare piena esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza, mediante il rilascio della carta del docente e l’accredito di 3.000 euro, con i relativi accessori. Per il caso di ulteriore inadempimento, ha nominato commissario ad acta il Direttore della competente Direzione generale ministeriale, incaricandolo di provvedere in via sostitutiva entro 30 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. Il TAR ha inoltre accolto la domanda di astreinte ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., fissando una penalità di mora di 10 euro per ogni giorno di ritardo, decorrente dal sessantesimo giorno dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza e fino all’adempimento o all’insediamento del commissario. Il Ministero è stato condannato anche alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell’ottemperanza di imporre una penalità di mora per l’eventuale ritardo nell’esecuzione del giudicato; nel caso concreto è stata fissata in 10 euro per ogni giorno di ritardo.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, conv. in l. n. 30/1997
termine dilatorio di centoventi giorni
Il giudizio di ottemperanza nei confronti dell’Amministrazione è stato ritenuto proponibile dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione della decisione presso la sede reale dell’Amministrazione.
art. 2697 c.c.
Il Ministero, costituendosi senza contestare l’inadempimento, non ha assolto l’onere di provare l’avvenuto adempimento delle obbligazioni risultanti dal titolo esecutivo.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l’Amministrazione non dimostri l’avvenuto adempimento delle obbligazioni derivanti dal giudicato, l’actio iudicati deve essere accolta e il giudice può ordinare il compimento degli atti giuridici e materiali necessari all’esecuzione.
- Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 costituisce una condizione temporale per l’azione esecutiva nei confronti dell’Amministrazione; decorso tale termine dalla notificazione della decisione presso la sede reale dell’Amministrazione, il giudizio di ottemperanza può essere proposto.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare un commissario ad acta, stabilendo un termine per l’intervento sostitutivo in caso di persistente inadempimento dell’Amministrazione.
- L’astreinte prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere disposta anche quando l’esecuzione del giudicato richieda, oltre al pagamento di somme di denaro, un’attività ulteriore quale l’emissione di una carta elettronica; la penalità decorre dal termine assegnato per l’adempimento e cessa con l’adempimento o con l’insediamento del commissario ad acta.
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