Sentenza n. 199/2026 - Genova, Sezione 2
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Savona, Sezione Lavoro, 28 maggio 2024 n.163.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Savona, Sezione Lavoro, 28 maggio 2024, n. 163, relativa all'attribuzione della carta del docente per l'anno scolastico 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Savona, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad assegnarle la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, per l'importo corrispondente all'annualità 2023/2024. Il Ministero si è costituito senza formulare contestazioni nel merito. La ricorrente ha dedotto l'inottemperanza dell'amministrazione, nonostante l'inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando l'assenza di contestazioni sostanziali da parte dell'amministrazione e l'inutile decorso del termine di centoventi giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Savona entro sessanta giorni dalla comunicazione della pronuncia, mediante l'emissione della carta del docente intestata alla ricorrente e l'accredito delle somme corrispondenti all'annualità controversa. Per il caso di ulteriore inottemperanza, ha nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale competente del Ministero, con termine ulteriore di trenta giorni per provvedere in sostituzione dell'amministrazione. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 500 euro, oltre accessori di legge, con distrazione delle spese in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo
Il giudizio di ottemperanza può essere promosso e la misura esecutiva può essere adottata dopo l'inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto per l'esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
Massime di principio
- Quando un'amministrazione non esegue una sentenza esecutiva entro il termine dilatorio previsto dalla legge e non formula contestazioni sostanziali sull'obbligo di adempiere, il giudice amministrativo può accogliere il ricorso per ottemperanza e ordinare l'esecuzione del giudicato entro un termine prestabilito.
- Nel giudizio di ottemperanza, l'ordine giudiziale può individuare puntualmente l'attività amministrativa necessaria per soddisfare il diritto riconosciuto dal titolo esecutivo, compresa l'emissione di un beneficio o documento amministrativo e l'accredito delle somme dovute.
- In caso di persistente inottemperanza successiva all'ordine giudiziale, il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta, fissando un termine per l'esercizio dei poteri sostitutivi.
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