Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1021/2026 - Firenze, Sezione 3

per l’ottemperanza: alla sentenza n. 834/2023 emessa in data 04/10/2023 dal Tribunale di Firenze, sezione lavoro, all’esito del giudizio iscritto al n. 765/2023 R.G.;

Giustizia amministrativa202501074

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Firenze che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per quattro anni scolastici

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto al beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, condannando il Ministero all’attribuzione della Carta elettronica del docente del valore nominale di € 500 per ciascun anno, oltre alle spese di lite. Ha inoltre chiesto, in caso di persistente inerzia, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il titolo era stato notificato al Ministero il 29 ottobre 2023, il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 era inutilmente decorso e la sentenza risultava passata in giudicato. Il Ministero, ritualmente evocato, non si è costituito. Dagli atti non risultava l’esecuzione del giudicato.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile, poiché il titolo esecutivo era stato notificato, era decorso inutilmente il termine di 120 giorni previsto per l’esecuzione delle decisioni giudiziarie nei confronti delle amministrazioni pubbliche e la sentenza era passata in giudicato. Nel merito, ha accertato l’inottemperanza del Ministero e ha ordinato all’Amministrazione di dare esecuzione alla sentenza entro 30 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della decisione, corrispondendo alla ricorrente le somme dovute. Per l’eventuale ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega, attribuendogli un termine di 60 giorni dalla richiesta della parte dopo la scadenza del termine assegnato al Ministero. Il TAR ha inoltre applicato una penalità di mora, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrenti dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento fino al saldo. Il Ministero è stato condannato anche alle spese del giudizio, liquidate in € 800,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione fonda l’azione di ottemperanza e consente al giudice, in caso di persistente inadempimento, di nominare un commissario ad acta e di disporre una penalità di mora.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente di fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento fino al saldo.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Prevede il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima di poter procedere all’esecuzione nei confronti dell’amministrazione; il suo inutile decorso ha contribuito a rendere ammissibile il ricorso per ottemperanza.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    È la disposizione sostanziale posta a fondamento del diritto alla Carta elettronica del docente, riconosciuto dal giudicato da eseguire.

Massime di principio

  • Il ricorso per ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale sia stato notificato all’amministrazione, sia decorso inutilmente il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e il titolo sia passato in giudicato.
  • In presenza di un giudicato non eseguito, il giudice dell’ottemperanza ordina all’amministrazione di adempiere entro un termine determinato e può nominare sin d’ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempienza.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere quantificata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo saldo.
  • La mancata costituzione dell’amministrazione non impedisce l’accoglimento dell’azione di ottemperanza quando dagli atti risulti il passaggio in giudicato del titolo e la sua inesecuzione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimento

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.