Cassazione Penale, Sentenza n. 18837/2024 del 13/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il decreto del 13/06/2023 della Corte d'appello di Roma che aveva confermato il provvedimento del Tribunale di Roma (misure di prevenzione) disponendo la confisca diretta e/o per equivalente di consistenze finanziarie, polizze e immobili ritenuti proventi o reinvestimenti di attività illecite. Le censure principali: per Clini contestazione della motivazione e utilizzabilità di atti non giurisdizionali e questione di autorizzazione a procedere per reati ministeriali (legge cost. n.1/1989); per Hauser contestazione della sussistenza della pericolosità generica, della nozione di "provento" (contratti eseguiti non dovrebbero costituire profitto illecito), valorizzazione dei costi delle società e non dei ricavi, e irrilevanza dei servizi di security; per Pretner critiche sulla natura delle polizze (fungibilità), mancata indicazione del nesso causale con i reati, violazione del principio della domanda, e questione costituzionale sull'accumulabilità di confisca penale e di prevenzione (art.30 TUA); per Martinelli rilievi su abitualità, correlazione temporale, retroattività e natura punitiva della confisca per equivalente e compatibilità con Diritti costituzionali e CEDU.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi nel loro complesso infondati e li ha respinti. Ha ritenuto legittima la motivazione della Corte d'appello e conforme alla giurisprudenza di legittimità: il giudice delle misure di prevenzione può utilizzare elementi emergenti da procedimenti penali non definitivi (salvo sentenza irrevocabile di assoluzione), la pericolosità generica va valutata secondo i criteri indicati dalla Corte costituzionale (delitti commessi abitualmente, profitti effettivi, rilevanza/percentuale dei profitti rispetto al reddito) e la confisca per equivalente è legittima quando non è possibile confiscare direttamente il ricavato illecito. Sono state quindi confermate le misure patrimoniali impugnate (tra cui gli importi e i beni indicati nel provvedimento di merito). Le questioni di legittimità costituzionale sollevate (es.: art.6-9 legge cost. n.1/1989; artt.24,25,30 d.lgs.159/2011) sono state dichiarate manifestamente infondate o irrilevanti ai fini dell'annullamento.
Norme richiamate
D.Lgs. 159/2011 (Testo Unico Antimafia e misure di prevenzione)
Fornisce la disciplina sulla confisca di prevenzione e la pericolosità generica; la Corte conferma che il giudice delle misure può valutare fatti anche non definitivi penalmente (salvo assoluzione irrevocabile) e applica i criteri (art.1 lett. b) e art.24-25) secondo la giurisprudenza e la sentenza Corte costituzionale n.24/2019.
Art. 30 D.Lgs. 159/2011
"1. Il sequestro e la confisca di prevenzione possono essere disposti anche in relazione a beni già sottoposti a sequestro in un procedimento penale (...). 2. Nel caso previsto dal comma 1, primo periodo, se la confisca definitiva di prevenzione interviene prima della sentenza irrevocabile di condanna che dispone la confisca dei medesimi beni in sede penale, si procede... 3. Se la sentenza irrevocabile di condanna che dispone la confisca interviene prima della confisca definitiva di prevenzione, il tribunale... dichiara la stessa già eseguita in sede penale (...)"
La Corte ritiene legittima la disciplina che consente cumulo o coordinamento tra confisca penale e di prevenzione; non sussiste un automatismo invalicabile che renda il cumulo incostituzionale, posto che le due confische hanno nature e finalità diverse.
Legge costituzionale n.1/1989 (disciplina procedura per reati ministeriali)
La Corte rigetta l'interpretazione estensiva che imporrebbe l'attivazione dello speciale procedimento ministeriale anche con riferimento alle misure di prevenzione: la disciplina autorizzativa dei reati ministeriali non impedisce l'utilizzo degli atti di indagine ai fini del giudizio di prevenzione per fatti anteriori o distinti.
Sentenza Corte costituzionale n.24/2019 (richiamata)
Ha chiarito i confini della pericolosità generica: il giudice deve verificare il triplice requisito (abitualità, effettivo profitto, rilevanza dei proventi), principio recepito e applicato dalla Corte di cassazione nel controllo di legittimità.
Direttiva 2014/42/UE (richiamata)
Riferimenti europei sulla confisca preventiva/per equivalente; la Corte nazionale ne valorizza i principi senza ritenere che la normativa interna sulle misure di prevenzione violi i diritti fondamentali invocati.
Convenzioni internazionali (Palermo, Merida e altre sulla confisca dei proventi del reato)
Servono a interpretare estensivamente i concetti di "frutto" e "reimpiego" come oggetto di confisca preventiva: la confisca può colpire beni derivati direttamente o indirettamente dall'attività delittuosa.
Art. 6 CEDU e Art.1 Protocollo addizionale (tutela della proprietà)
La Corte richiama la giurisprudenza europea che ammette misure preventive patrimoniali purché vi sia base legale, proporzionalità e garanzie procedurali; il procedimento di prevenzione è valutato sotto il profilo civile dell'art.6 CEDU.
Massime di principio
- La confisca di prevenzione è sostanzialmente preventiva/ristorativa e non va automaticamente assimilata a una pena: pertanto non opera il medesimo regime di garanzie penali (ma rimangono garanzie di legge, proporzionalità e diritto di difesa).
- Per dichiarare la pericolosità generica devono concorrere tre condizioni (Corte cost. n.24/2019): delitti commessi abitualmente in un significativo arco temporale; delitti che abbiano prodotto profitti effettivi; tali profitti costituiscano in un dato periodo l'unica o una componente significativa del reddito del soggetto.
- Il giudice delle misure di prevenzione può valorizzare elementi provenienti da procedimenti penali non definitivi (informative di PG, indagini, sentenze non assolutorie irrevocabili), ma non può basarsi su fatti coperti da assoluzione definitiva.
- La nozione di "provento" o "frutto" è ampia: comprende vantaggi economici diretti e indiretti derivanti da reati (anche contratti eseguiti se risultano riferibili alla corruzione e producono vantaggio economico).
- La confisca per equivalente è legittima quando non è possibile confiscare direttamente il ricavato illecito (p.es. beni non rinvenuti); può colpire beni acquisiti anche precedentemente se esaurite le possibilità di sequestro diretto e se sussistono indizi forti di derivazione illecita.
- Polizze assicurative o strumenti finanziari possono essere confiscati direttamente solo se fungibili/riscattabili immediatamente per l'intero importo; altrimenti occorre motivare la confisca per equivalente o dimostrare nesso causale.
- La negazione di autorizzazione a procedere per fatti ministeriali non esclude automaticamente che indagini su periodi anteriori (o su condotte diverse) possano essere utilizzate nel giudizio di prevenzione, purché il periodo pertinente sia chiaramente delimitato e motivato.
- Questioni costituzionali sul cumulo di confische (penale vs. prevenzione) richiedono distinguere le finalità e la natura degli istituti: il mero cumulo non è di per sé incostituzionale se rispettati principi di proporzionalità e coordinamento tra procedimenti.
- In sede di cassazione per misure di prevenzione il sindacato è limitato alla violazione di legge; i vizi meramente motivazionali non sono sempre sindacabili se la motivazione non è inesistente o meramente apparente.
- In situazioni analoghe, la difesa dovrebbe documentare con prova rilevante la provenienza lecita degli assets (es. documentazione reddituale, temporizzazione acquisizioni, consulenze tecniche che dimostrino antica disponibilità) e contestare puntualmente nesso temporale e logico tra pericolosità e incrementi patrimoniali.
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