Cassazione Penale, Sentenza n. 15023/2026 del 27/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per fatti commessi nella Casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere il 24/09/2019, deducendo tre motivi: (1) violazione di legge in relazione all'art. 337 c.p., chiedendo la riqualificazione nel reato di minaccia (art. 612, comma 2) e sostenendo la non idoneità delle minacce a incidere sull'attività del pubblico ufficiale; (2) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 341-bis c.p. (oltraggio), per mancato requisito della "pubblicità"/presenza di più persone estranee all'Amministrazione in un reparto di isolamento; (3) vizio di motivazione sulla determinazione della pena base e sull'aumento per continuazione, ritenendo che la riduzione sarebbe stata più ampia alla luce delle circostanze attenuanti già riconosciute.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso nella sua parte relativa ai motivi 1 e 3: il primo motivo è stato considerato generico e, quanto al merito, la valutazione di idoneità delle minacce e dei danneggiamenti è stata ritenuta corretta dai giudici di merito (valutazione "ex ante" della potenzialità costrittiva della minaccia); il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità nella richiesta di diminuzione della pena. Il secondo motivo è stato ritenuto fondato: l'art. 341-bis c.p. (oltraggio in luogo pubblico) richiede non solo il luogo aperto al pubblico ma anche la presenza di più persone estranee all'Amministrazione coinvolta; nel caso specifico l'imputato era in un reparto di isolamento e non risultava la presenza di altri detenuti o persone estranee, per cui il reato di oltraggio non sussiste. Perciò la Corte ha annullato senza rinvio la condanna in relazione al capo b) (art. 341-bis), eliminando la pena di 6 mesi relativa a quel capo e rideterminando la pena complessiva residua in anni 1 e mesi 10 di reclusione.
Norme richiamate
art. 337 c.p.
Il reato di resistenza a pubblico ufficiale richiede che la minaccia o la violenza siano idonee, in senso "ex ante", a impedire o ostacolare l'esercizio del pubblico ufficio; l'impossibilità di realizzare il male minacciato non esclude il reato se la minaccia ha una potenzialità costrittiva.
art. 612, comma 2 c.p.
Norma sulle minacce: invocata in sede di ricorso per la possibile riqualificazione della condotta, ma i giudici hanno ritenuto che le azioni violente e i danneggiamenti integrassero idoneità costrittiva superiore alla mera minaccia.
art. 341-bis c.p.
Il reato di oltraggio commesso in luogo aperto al pubblico richiede, oltre al luogo, la presenza di almeno due persone estranee all'Amministrazione pubblica coinvolta nell'atto: la semplice apertura al pubblico della struttura carceraria non esonera dall'accertare la presenza di tali persone; in assenza di quel requisito il fatto non sussiste.
art. 635 c.p.
Danneggiamento: contestato relativamente ai danneggiamenti del mobilio e dei sanitari utilizzati dall'imputato come elementi integranti della condotta violenta, ritenuti rilevanti ai fini della configurazione di resistenza/idroneità delle minacce.
art. 582 c.p.
Lesioni personali (se pertinente fra le imputazioni): citato fra le norme ascritte al capo a), la sentenza di merito ha valutato il complesso delle condotte contestate tenendo conto anche di eventuali conseguenze lesive.
art. 585 c.p.
Lesioni personali (circostanza o specifica fattispecie): richiamata tra le imputazioni per la valutazione complessiva della responsabilità penale e della gravità della condotta.
art. 4 L. n.110/1975
Norma in materia di armi: contestata per il rinvenimento di un coltello nella perquisizione, contribuisce alla valutazione complessiva delle condotte criminose.
art. 81 c.p.
Principio della continuazione: la pluralità di reati è stata valorizzata con applicazione del vincolo della continuazione nella determinazione della pena complessiva.
Massime di principio
- Per la configurazione del reato di resistenza o di minaccia a pubblico ufficiale è necessario valutare l'idoneità delle minacce/condotte con un giudizio "ex ante" sulla potenzialità costrittiva; l'assenza di attuazione concreta della minaccia non esclude il reato se la minaccia era seria e idonea.
- L'art. 341-bis c.p. richiede non solo che l'offesa avvenga in luogo aperto al pubblico, ma anche la presenza di più persone estranee all'Amministrazione coinvolta; in carcere la qualificazione del luogo come "aperto al pubblico" non sostituisce l'accertamento della presenza effettiva di terzi spettatori.
- In sede di Cassazione non è consentita una semplice rivalutazione del compendio probatorio: i motivi generici che chiedono una diversa valutazione delle prove o una riduzione della pena senza specifiche argomentazioni sono inammissibili.
- Quando manca un requisito essenziale del reato (es. presenza di terzi per l'341-bis), la Corte di legittimità può annullare la condanna senza rinvio se accerta che il fatto non sussiste nella fattispecie.
- Le censure sull'entità della pena devono confrontarsi puntualmente con la motivazione dei giudici di merito; richieste generiche di riduzione, senza considerare la gravità del fatto e la pericolosità del soggetto, difficilmente avranno successo.
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