Sentenza n. 385/2026 - Milano, Sezione 3
per l’annullamento del provvedimento della Questura di Milano – Ufficio Immigrazione, prot. n. 0381143 del 10 settembre 2025, notificato in pari data, con il quale è stata dichiarata irricevibile l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato presentata dal ricorrente in data 21 maggio 2025, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ivi incluso l’invito ex art. 15 T.U.L.P.S. del medesimo giorno.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento della Questura di Milano che ha dichiarato irricevibile l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato per mancanza del visto di ingresso e del nulla osta al lavoro, nonché il connesso invito ex art. 15 T.U.L.P.S.
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, cittadino peruviano nato e cresciuto in Italia e titolare di stabile occupazione, ha impugnato il provvedimento con cui la Questura di Milano ha dichiarato irricevibile la sua istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 5, comma 5, e 9 del d.lgs. 286/1998, sostenendo che l'Amministrazione avrebbe fondato il diniego sui suoi precedenti penali, risalenti nel tempo, senza valutare l'attuale situazione personale, lavorativa e il radicamento sociale. Ha inoltre lamentato la violazione del legittimo affidamento derivante dai precedenti rinnovi del permesso e l'omessa comunicazione di avvio del procedimento o di una richiesta di chiarimenti. Il provvedimento richiamava un precedente rigetto per pericolosità sociale, ma individuava quale ragione ostativa la mancanza del visto di ingresso e del nulla osta al lavoro.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha rilevato che la censura sui precedenti penali non era conferente rispetto alla motivazione dell'atto, il quale, salvo il richiamo storico al precedente rigetto per pericolosità sociale, non fondava il diniego su tali precedenti, bensì sull'incontestata mancanza del visto di ingresso e del nulla osta al lavoro. La deduzione del legittimo affidamento derivante dai precedenti rinnovi è stata ritenuta soltanto affermata e non provata. È stata inoltre esclusa la necessità della comunicazione di avvio, trattandosi di procedimento a istanza di parte. In ogni caso, accertata la mancanza dei presupposti normativi per il titolo di soggiorno, l'Amministrazione era vincolata al diniego, con conseguente dequotazione dell'eventuale censura partecipativa. Le spese sono state compensate, in ragione dell'assenza di difese sostanziali validamente svolte dall'Amministrazione.
Norme richiamate
art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
La disposizione è richiamata dal ricorrente, ma il giudice ha ritenuto decisiva la mancanza dei presupposti documentali per il soggiorno e non ha accolto la censura fondata sulla mancata valutazione della situazione personale.
art. 9 d.lgs. 286/1998
La disposizione è stata invocata dal ricorrente in relazione alla disciplina del soggiorno, ma il ricorso è stato respinto per la mancanza del visto di ingresso e del nulla osta al lavoro.
art. 55, comma 5, c.p.a.
Il TAR ha escluso dalla decisione la memoria difensiva del Ministero perché depositata oltre il termine previsto dalla norma.
art. 60 c.p.a.
La causa è stata definita con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti, nell'ambito della camera di consiglio fissata per l'istanza cautelare.
art. 15 T.U.L.P.S.
È richiamato quale fondamento dell'invito impugnato congiuntamente al provvedimento di irricevibilità.
Massime di principio
- Quando il diniego del permesso di soggiorno è fondato sulla mancanza di presupposti documentali oggettivi, quali il visto di ingresso per lavoro subordinato e il nulla osta dello Sportello unico per l'immigrazione, la censura relativa alla mancata valutazione dei precedenti penali e della situazione personale è inconferente se tali precedenti non costituiscono l'effettiva ragione del diniego.
- In un procedimento avviato su istanza di parte non è dovuta la comunicazione di avvio del procedimento.
- Quando l'Amministrazione accerta la mancanza dei presupposti normativamente previsti per il rilascio o il rinnovo del titolo di soggiorno, il provvedimento sfavorevole ha natura vincolata; ne consegue che l'omessa partecipazione procedimentale non assume rilievo invalidante.
- Il legittimo affidamento derivante da precedenti rinnovi del permesso di soggiorno deve essere specificamente allegato e provato; la mera affermazione dell'esistenza di precedenti rinnovi non è sufficiente.
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