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Sentenza

Sentenza n. 647/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda) n. -OMISSIS-, resa tra le parti, reiettiva del ricorso di prime cure proposto per l’annullamento del provvedimento n.17/2013 del 3.12.2013, notificato il 14 febbraio 2014, con il quale il Dirigente del Dipartimento Attività Edilizie del Comune di Messina ha rigettato le istanze di concessioni edilizie relative a un fabbricato a un’elevazione f.t., oltre seminterrato.

Giustizia amministrativa202301005

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego delle istanze di concessione edilizia e di sanatoria relative a un fabbricato in zona agricola, adottato il 3 dicembre 2013 e notificato il 14 febbraio 2014

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’appello è proposto contro la sentenza del TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, che aveva respinto il ricorso contro il diniego comunale. Il ricorrente aveva presentato il 28 maggio 2008 un’istanza per realizzare un fabbricato rurale in zona agricola e, nel marzo 2009, aveva comunicato l’inizio dei lavori ritenendo formatosi il titolo per silenzio-assenso. Dopo la sospensione dei lavori e il rilievo di difformità rispetto al progetto, aveva chiesto la sanatoria ai sensi dell’art. 13 della legge n. 47/1985. Con il primo motivo d’appello ha contestato l’esclusione del silenzio-assenso, sostenendo che il Comune avrebbe potuto rimuovere il titolo soltanto in autotutela e che la condotta comunale aveva ingenerato affidamento. Con il secondo ha dedotto che la domanda di sanatoria riguardava soltanto difformità puntuali e che il TAR aveva confuso la legittimità del titolo originario con la sanabilità di tali difformità. Con il terzo ha contestato la qualificazione residenziale dell’edificio, il computo del seminterrato e del sottotetto nella volumetria e il mancato utilizzo di ulteriori superfici per determinare la capacità edificatoria. Con il quarto ha contestato il superamento dell’altezza massima. Con il quinto ha censurato il rilievo attribuito alla lottizzazione abusiva del compendio, richiamando l’assoluzione penale degli acquirenti dei singoli lotti per buona fede. In appello è stata disposta verificazione: essa ha accertato una volumetria complessiva di 879,784 mc, a fronte di un massimo assentibile di 139,80 mc, ha qualificato il manufatto come sostanzialmente residenziale e ha ritenuto computabili seminterrato e sottotetto; ha invece escluso il superamento dell’altezza massima di 4,00 m secondo il criterio dell’altezza media ponderale.

La decisione

L’appello è respinto e la sentenza del TAR è confermata. Il primo motivo è respinto: il silenzio-assenso, anche ove formatosi, copre soltanto l’intervento rappresentato nell’istanza e nella documentazione tecnica, non opere o destinazioni diverse né un organismo edilizio concretamente non conforme; pertanto non occorreva l’autotutela per incidere su un titolo che non copriva l’opera effettivamente realizzata. Le sospensioni dei lavori non attestavano il riconoscimento definitivo del titolo e l’affidamento non può consolidarsi contro la disciplina urbanistica, tanto più in presenza di verifiche, sospensioni e contestazioni comunali. Il secondo motivo è respinto: la sanatoria richiede la conformità urbanistico-edilizia dell’intervento nel suo complesso, sia al momento della realizzazione sia al momento della domanda, e non può essere valutata isolando difformità marginali da un manufatto complessivamente non assentibile. Il terzo motivo è respinto sulla base della verificazione, ritenuta coerente e non smentita da errori tecnici decisivi: caratteristiche costruttive, finiture, impianti e organizzazione degli ambienti dimostrano la funzione residenziale; seminterrato e sottotetto vanno computati secondo la loro conformazione e funzione effettive, non la denominazione progettuale; inoltre, superfici ricadenti in diversa zona urbanistica non possono essere accorpate per trasferire o concentrare capacità edificatoria. Il quarto motivo è dichiarato inammissibile per difetto di interesse, poiché la verificazione ha escluso il superamento dell’altezza ma il diniego resta sorretto da autonome ragioni sufficienti: destinazione residenziale, computabilità delle porzioni e superamento della capacità edificatoria. Sul quinto motivo il Collegio prescinde dall’accertare se ricorresse una lottizzazione abusiva, perché il diniego è comunque legittimo per le autonome ragioni urbanistico-edilizie esaminate. L’assoluzione penale degli acquirenti per buona fede non accerta la conformità urbanistica e non sana l’intervento. Spese del grado integralmente compensate, anche in ragione dell’approfondimento istruttorio e del ridimensionamento del rilievo sull’altezza.

Norme richiamate

  • art. 2 l.r. Sicilia n. 17/1994

    Il silenzio-assenso in materia edilizia, anche quando previsto dalla disciplina regionale, non costituisce una fattispecie sanante, né può essere invocato per legittimare un organismo edilizio diverso, per consistenza, destinazione e incidenza urbanistica, da quello posto a fondamento dell’istanza e della relativa asseverazione tecnica.

    Il titolo tacito, anche assumendo che si sia formato, resta circoscritto all’intervento descritto nella domanda e nei relativi elaborati; non sana opere o destinazioni difformi né impedisce di accertare la non conformità dell’opera nella sua configurazione effettiva.

  • art. 13 l. n. 47/1985

    L’accertamento di conformità, ai sensi dell’art. 13 della legge n. 47 del 1985, presuppone che l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia sia al momento della realizzazione dell’opera, sia al momento della presentazione della domanda.

    La sanatoria richiede la conformità urbanistico-edilizia in entrambi i momenti indicati e deve riguardare l’intervento nella sua complessiva consistenza; non è possibile isolare singole difformità quando il manufatto nel suo insieme non è assentibile.

  • art. 66 c.p.a.

    Con ordinanza collegiale n. -OMISSIS- del 2025 questo Consiglio, ritenendo necessari specifici accertamenti tecnici ai fini della decisione, ha disposto verificazione ai sensi dell’art. 66 c.p.a., demandando al verificatore la ricognizione dello stato dei luoghi, l’accertamento della volumetria effettivamente realizzata, la distinzione tra eventuali parti residenziali, agricole o di servizio, la verifica della densità fondiaria complessiva e l’incidenza delle difformità rilevate dal Comune sul volume e sulla superficie coperta rispetto al progetto originario.

    La disposizione è stata applicata per disporre una verificazione tecnica sui fatti edilizi decisivi: consistenza e destinazione delle parti, volumetria, densità fondiaria e incidenza delle difformità.

Massime di principio

  • Il silenzio-assenso edilizio, anche quando previsto dalla disciplina regionale, non ha efficacia sanante e abilita soltanto l’intervento rappresentato nell’istanza e nella documentazione tecnica; non copre opere, consistenze o destinazioni diverse, né un manufatto che nella sua configurazione concreta risulti urbanisticamente non conforme.
  • L’accertamento di conformità richiede la conformità urbanistico-edilizia dell’intervento sia al momento della realizzazione sia al momento della domanda e va svolto considerando l’opera nel suo complesso, senza isolare difformità puntuali da un organismo edilizio non assentibile.
  • La qualificazione urbanistico-edilizia di un locale dipende dalla sua conformazione obiettiva e dalla funzione cui è stabilmente destinato, non dalla denominazione utilizzata negli elaborati progettuali; gli spazi indicati come accessori, tecnici o agricoli sono computabili nella volumetria quando la loro configurazione e integrazione funzionale rivelano un uso diverso.
  • La capacità edificatoria non può essere incrementata accorpando superfici ricadenti in zone urbanistiche eterogenee, né trasferendo su una porzione la capacità non pertinente a un’altra zona.
  • L’assoluzione penale dell’acquirente per difetto dell’elemento soggettivo o per buona fede non accerta la conformità urbanistica dell’opera e non impedisce una distinta valutazione amministrativa oggettiva; la buona fede non sana un intervento privo dei presupposti urbanistico-edilizi.
  • Una censura relativa a uno dei rilievi del diniego è inammissibile per difetto di interesse quando quel rilievo venga superato, ma il provvedimento resti sorretto da autonome e sufficienti ragioni ostative non contestate con successo.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziSanatoria e condono edilizioQualificazione degli interventiDestinazioni d'uso e zone omogenee
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorio
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneAutotutela decisoriaLegittimo affidamentoDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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